In vigore a partire dal 1° luglio 2020, il Superbonus ammette la possibilità di conseguire interventi edilizi agevolabili volti alla riqualificazione energetica e alla riduzione del rischio sismico.
In vigore a partire dal 1° luglio 2020, il Superbonus ammette la possibilità di conseguire interventi edilizi agevolabili volti alla riqualificazione energetica e alla riduzione del rischio sismico.
Attualmente la detrazione viene concessa ancora al 110% a favore di determinate categorie di soggetti, mentre per tutti gli altri l’incentivo è fissato al 90%. Leggi anche: “Superbonus 90%: La guida completa del 2023”
Di recente ci sono state poi interessanti novità, tra cui la proroga al 31 dicembre 2023 per il sostenimento delle spese a favore dei soggetti che hanno realizzato almeno il 30% dei lavori complessivi entro il 30 settembre 2022, nonché l’annuncio della ripresa dell’acquisto dei crediti da parte di Poste Italiane a partire dal mese di ottobre, ma solo per le prime cessioni.
Per conoscere tutte le nuove direttive, leggi: “Proroga Superbonus 2023: nuove date e riapertura Cessione Credito da Poste Italiane”
Il Superbonus prevede nello specifico la scelta tra tre diversi metodi di utilizzo del credito spettante, ovvero la detrazione in dichiarazione dei redditi (con recupero in 5 anni fino al 31 dicembre 2021, o in 4 anni a partire dal 2022), la cessione del credito d’imposta o lo sconto in fattura immediato.
I soggetti che scelgono di usufruire del credito mediante le opzioni alternative alla detrazione, possono procedere con le successive cessioni (limitate secondo i criteri disposti dalla normativa) oppure hanno la possibilità di utilizzare il credito acquistato in compensazione con l’F24.
Di recente è stato chiarito che la compensazione del credito derivante dai lavori Superbonus e dagli altri Bonus Casa può avvenire con tutte le entrate per le quali è prevista la possibilità di compensare, incluse le imposte dovute per giochi e scommesse.
Sommario
Il tema di oggi è stato trattato di recente con la risposta ad interpello n. 394 del 25 luglio 2023 dell’Agenzia delle Entrate, in cui si chiedono appunto maggiori spiegazioni in relazione all’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta di cui al Superbonus e agli altri Bonus Casa che ammettono la scelta (vedi qui quali sono).
Il quesito riguarda l’acquisto di crediti derivanti dal Superbonus per mano di una società operante “nel mercato del gioco lecito autorizzato dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in particolare, in qualità di concessionario di Stato, nel settore ”online” delle scommesse sportive, concorsi pronostici e giochi online e nel settore dei concorsi pronostici, delle scommesse sportive, ippiche e giochi su rete fisica attraverso la gestione di migliaia di punti vendita”.
L’istante in particolare intende procedere con l’acquisto di crediti d’imposta maturati da soggetti terzi sulla base di quanto previsto dall’art. 121 del Decreto Rilancio, per poi utilizzarli in compensazione con l’F24.
La società, nell’ambito della sua attività, fa sapere di essere soggetta al pagamento delle seguenti imposte:
Chiede se sia possibile dunque procedere con la compensazione di crediti derivanti dal Superbonus e dagli altri bonus edilizi al fine di pagare le somme dovute a titolo di imposta unica sulle scommesse e/o imposta unica sui giochi.
Advertisement - PubblicitàL’Agenzia delle Entrate spiega che la normativa che disciplina la compensazione (D.lgs. n. 241/1997) prevede, all’art. 17 comma 2, che il versamento unitario e la compensazione possano riguardare tutte le tipologie di entrate per le quali, in sostanza, è prevista la possibilità di compensare in base ai decreti di riferimento.
Per quanto riguarda i crediti d’imposta derivanti dagli interventi Superbonus, il ragionamento è lo stesso. I cessionari infatti hanno la possibilità di compensare i crediti acquistati con “tutte le entrate, il cui versamento per il tramite del Modello F24 è previsto, direttamente o indirettamente”. Per saperne di più, leggi: “Superbonus: compensazione possibile con tutte le entrate”
In sostanza, se esiste un decreto legislativo o ministeriale oppure una norma di rango primario o secondario che prevede l’utilizzo in compensazione di determinati crediti, allora sarà sempre possibile pagare i relativi debiti mediante l’utilizzo dell’F24.
Nel caso oggetto dell’istanza si parla in particolare dell’imposta unica legata ai giochi con vincita in denaro e all’imposta unica sulle scommesse. A questo proposito, il DPR n. 66 dell’8 marzo 2002 prevede, all’art. 4 comma 3, che il pagamento dell’imposta debba avvenire “con le modalità di cui al Capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.”
Vale a dire, dunque, tramite versamenti unitari o compensazione con l’F24.
Advertisement - PubblicitàPer questa tipologia di entrate sarà necessario compilare il Modello F24 Accise, e in particolare la “Sezione accise/monopoli e altri versamenti non ammessi in compensazione”.
Con la Risoluzione n. 4 del 5 gennaio 2005 e con la Risoluzione n. 59/E del 28 giugno 2010, sono stati istituiti i Codici Tributo da utilizzare.
Come già chiarito in altre due recenti istanze ad interpello, si spiega:
“[…] è possibile versare le somme a debito indicate nella predetta sezione del modello F24Accise, mediante compensazione con i crediti esposti nelle altre sezioni dello stesso, mentre non è consentito utilizzare le eccedenze a credito indicate nella citata sezione del modello in parola per compensare i debiti relativi ad altre imposte e contributi.”
Si fa sapere tra l’altro che la compensazione orizzontale (ovvero la compensazione di un debito derivato da un’imposta di natura differente) è sempre soggetta al limite annuale di compensabilità (pari attualmente a 2 milioni di euro) a meno che non sia espressamente prevista l’esclusione di un determinato credito dal rispetto dei suddetti limiti.
In questo caso, per i crediti d’imposta derivanti da cessione del credito e sconto in fattura, l’art. 121 del Decreto Rilancio prevede l’esclusione, per i crediti derivanti da Superbonus e Bonus edilizi, dal rispetto dei limiti annuali di compensabilità di cui:
Nonostante rimanga obbligatorio il rispetto di altri limiti differenti, la compensazione orizzontale dei crediti Superbonus non è dunque soggetta al rispetto dei limiti elencati.
Il Fisco ritiene pertanto che l’istante, nel presupposto che tutti i requisiti richiesti siano soddisfatti, potrà utilizzare i crediti acquistati – derivanti da cessione del credito per interventi Superbonus o Bonus Casa diversi – per compensare le somme a debito dovute per l’imposta unica sulle scommesse e per quella relativa ai giochi.
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