Il Superbonus è attualmente valido per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2025 per gli interventi volti alla riqualificazione energetica o alla riduzione del rischio sismico.
Il Superbonus è attualmente valido per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2025 per gli interventi volti alla riqualificazione energetica o alla riduzione del rischio sismico.
L’agevolazione viene concessa ancora oggi nella misura del 110% a favore di determinati soggetti, mentre per altri è fruibile nella misura del 90%, con successiva riduzione dell’aliquota di anno in anno. Per conoscere tutte le novità, leggi: “Superbonus: come funziona oggi, le nuove scadenze per tutti”
Il Superbonus può essere beneficiato dagli aventi diritto in detrazione diretta con la dichiarazione dei redditi, mediante recupero in 4 quote per 4 anni per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2022, e in 5 quote per 5 anni per le spese conseguite dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021.
Il maxi-incentivo concede inoltre la possibilità – come gran parte degli altri Bonus Casa (vedi qui la guida completa) – di scegliere le opzioni alternative alla detrazione, quali la cessione del credito e lo sconto in fattura.
In questo caso la fruizione può essere conseguita in più fasi, con la divisione dei lavori, delle spese, e dell’incentivo in SAL (Stato Avanzamento Lavori). I SAL possono essere massimo 2 oltre a quello da presentare obbligatoriamente a fine lavori. Per saperne di più leggi: “Superbonus, Bonus Casa e SAL: facciamo chiarezza”
Veniamo dunque al tema di oggi e scopriamo come si procede per i casi di trasferimento, tra vivi o mortis causa, dell’immobile oggetto di interventi edilizi agevolabili con il Superbonus.
Leggi anche: “Bonus Casa: sempre possibile trasferire quote residue all’acquirente”
Sommario
La disciplina che regolamenta la fruizione del Superbonus prevede quanto segue.
Nel caso in cui un soggetto che sta beneficiando del maxi-incentivo decidesse di cedere (tramite atto di vendita o di donazione) l’immobile che è stato oggetto di lavori agevolabili – l’acquirente o il donatario possono aver diritto, a determinate condizioni, di beneficiare delle rate residue per le spese sostenute dal precedente proprietario.
Il Decreto Requisiti Tecnici del 6 agosto 2020 all’art. 9, in particolare, precisa che:
“In caso di trasferimento per atto tra vivi dell’unità immobiliare residenziale sulla quale sono stati realizzati gli interventi […], le relative detrazioni non utilizzate in tutto o in parte dal cedente spettano, salvo diverso accordo tra le parti, per i rimanenti periodi d’imposta, all’acquirente persona fisica dell’unità immobiliare.”
Gli interventi ai quali ci si riferisce qui sono quelli mirati alla riqualificazione energetica, agevolabili con l’Ecobonus o con la detrazione maggiorata concessa dal Super Ecobonus.
Si chiarisce tuttavia che lo stesso ragionamento vale anche per gli interventi volti alla riduzione del rischio sismico agevolabili con il Super Sismabonus.
A specificarlo questa volta è il TUIR all’art. 16-bis, dedicato agli interventi ammissibili al Bonus Ristrutturazione, per i quali – anche qui – in caso di trasferimento tra vivi dell’immobile oggetto di interventi, le rate di residue di detrazione si trasferiscono (salvo diversi accordi) al beneficio dell’acquirente.
Il Bonus Ristrutturazione ammette tra i lavori agevolabili anche gli interventi mirati alla riduzione del rischio sismico, che sono, in sostanza, gli stessi agevolabili anche con il Sismabonus e con il Super Sismabonus.
Leggi anche: “Bonus Ristrutturazione: tutti i lavori che si possono eseguire”
Rispetto al Bonus Ristrutturazione, per accedere alle detrazioni più elevate del Sismabonus o del Super Sismabonus, la normativa impone maggiori requisiti, criteri e condizioni da soddisfare in riferimento all’esecuzione dei lavori di riduzione del rischio sismico.
Le tipologie di interventi ammesse sono però le stesse. Pertanto, quanto disposto dal TUIR per i casi di trasferimento della proprietà di un immobile che è stato oggetto di lavori agevolabili, vale pienamente anche per il Superbonus.
Viene chiarito inoltre che, sebbene il legislatore abbia citato qui solo i casi di vendita dell’immobile, la normativa si applica allo stesso modo anche alla donazione e a tutte le ipotesi in cui si ha una cessione dell’immobile.
Leggi anche: “Bonus Prima Casa per donazione: come funziona, cosa sapere”
Advertisement - PubblicitàLe rate residue del Superbonus – in caso di trasferimento tra vivi, con vendita o donazione dell’immobile da parte del beneficiario – vanno automaticamente al beneficio dell’acquirente o del soggetto che riceve l’unità in donazione.
La normativa prevede tuttavia che ciò possa avvenire “salvo diverso accordo tra le parti”.
Il cedente (o donante), infatti – qualora volesse continuare a fruire personalmente delle rate residue spettanti – può anche decidere di vendere o donare l’abitazione che è stata oggetto di lavori senza però trasferire anche il diritto alla detrazione.
In questo caso, il cedente dovrà specificare nell’atto di vendita o di donazione la volontà di continuare ad usufruire del Superbonus, altrimenti le rate residue saranno trasferite in automatico a favore dell’acquirente o del donatario.
Per saperne di più, leggi: “Trasferimento rate automatico, salvo diversi accordi”
Advertisement - PubblicitàPer i casi di decesso del contribuente che stava beneficiando del Superbonus – anche qui – il regolamento che si deve seguire è lo stesso previsto per il Bonus Ristrutturazione e anche per l’Ecobonus. Per approfondire, leggi: “Bonus Ristrutturazioni: cosa accade in caso di decesso?”
In particolare – se il beneficiario della detrazione dovesse venire a mancare prima di concludere la fruizione di tutte le rate – le quote residue che rimangono da fruire si trasferiscono in automatico all’erede che mantiene la disponibilità materiale e diretta dell’immobile.
La qualifica di erede e la disponibilità dell’immobile sono due requisiti dai quali non si può prescindere. Se uno solo dei due dovesse mancare, la detrazione non spetterebbe e le rate residue andrebbero perdute.
Per approfondire, leggi: “Rate residue trasferibili solo all’erede che acquisisce disponibilità”
Nello specifico, avere la disponibilità materiale e diretta dell’immobile non significa che l’erede dovrà andare obbligatoriamente a viverci, né che dovrà adibirlo ad abitazione principale o trasferirci la residenza.
Significa che l’immobile dovrà essere di sua disponibilità, e quindi non dovrà essere concesso all’utilizzo di altri, non dovrà essere venduto né dato in locazione o in comodato d’uso gratuito a terzi.
L’erede dovrà mantenere la disponibilità dell’immobile in riferimento a tutti gli anni per i quali intende fruire delle rate residue di detrazione che spettavano al de cuius.
Se l’immobile dovesse essere concesso ad altri temporaneamente, l’erede avrà diritto alla detrazione solo per le quote riferibili ai periodi d’imposta nei quali ha mantenuto la disponibilità del bene, anche se non dovessero essere consecutivi.
Nel caso in cui il beneficiario deceduto avesse più di un erede, le quote residue che rimangono da fruire si potranno trasferire esclusivamente a favore dell’erede che mantiene la disponibilità materiale e diretta dell’immobile.
In virtù di questo, se ad esempio uno solo degli eredi avesse la disponibilità del bene, questo potrebbe decidere anche di rinunciare alle rate residue del Superbonus, che non potrebbero in alcun modo essere recuperate dagli altri eredi che non dispongono dell’immobile.
Leggi anche: “Trasferimento rate detrazione: sì a eredi locatari e comodanti”
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