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Superbonus per abusi edilizi insanabili: con la CILAS si può

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Con la CILAS è possibile usufruire del Superbonus 110% anche in caso di abusi edilizi insanabili?

In Commissione Finanze alla Camera si è nuovamente discusso del tema degli abusi edilizi e del fatto che possano o non possano accedere all’incentivo con aliquota maggiorata del Decreto Rilancio.

La conferma ufficiale arriva dal MEF che, rispondendo ad un interrogativo posto dagli onorevoli Fragomeli e Benamati, ha dichiarato che gli immobili abusivi possono ottenere il bonus se sono idonei alla presentazione della CILAS.

Approfondiamo di seguito.

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Superbonus per abusi edilizi: CILAS sostituisce doppia conformità

La CILAS, che come sappiamo è obbligatoria a partire dal 5 agosto, è quel documento reso effettivo dalla conversione in legge del Decreto Semplificazioni, che si dovrà presentare quasi per tutte le pratiche relative alla richiesta del Superbonus 110%.

Attualmente infatti, sono esonerati dalla presentazione della CILAS solo coloro che intendono usufruire del maxi-incentivo per effettuare interventi edilizi che comportano la demolizione e la ricostruzione dell’edificio, che invece dovranno presentare ancora la documentazione integrale.

In tutti gli altri casi, e quindi per tutti gli interventi che non richiedono la demolizione e ricostruzione, è diventato obbligatorio presentare la CILA Superbonus.

La CILAS è la soluzione ideata dal Governo per velocizzare il processo di ottenimento dei documenti necessari per accedere al Superbonus. La presentazione della CILA Superbonus infatti sostituisce il visto di doppia conformità edilizio-urbanistica, che prima era obbligatoria ma richiedeva mesi e mesi per l’ottenimento.

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Condominio difforme al progetto ma con titolo abilitativo

In occasione della discussione tenuta alla Camera, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha confermato quanto molti prospettavano.

Il Superbonus 110%, per come è attualmente impostato dalle semplificazioni volute, rende possibile l’accesso anche agli immobili abusivi, purché abbiano il titolo edilizio.

Questo perché, non essendo più necessario dimostrare che l’immobile è conforme dal punto di vista urbanistico, oggi per ottenere il maxi-bonus è sufficiente che il titolo sia valido.

La presenza del titolo edilizio, però, non implica di certo che non si siano verificati degli abusi edilizi in corso di costruzione. Allo stesso modo, il titolo edilizio non può dimostrare che la costruzione è conforme rispetto a quello che era il progetto originario.

Questo cosa significa?

Rivolgendosi al Ministero, gli onorevoli del PD hanno mostrato uno scenario d’esempio.

Il caso è quello di condominio che è in possesso del regolare titolo abilitativo che ne ha approvato la costruzione. In seguito però, il fabbricato è stato realizzato non rispettando il progetto iniziale, e dunque oggi è considerato un abuso edilizio insanabile dal punto di vista urbanistico.

Per questo motivo, spiegano gli onorevoli, gli stessi condomini hanno provveduto a pagare la sanzione prevista dalla Regione Toscana, in cui è ubicato il Comune di appartenenza.

La Legge Regionale n. 65/2014, all’art. 199, tratta appunto il tema degli “Interventi di ristrutturazione edilizia eseguiti in assenza di titolo o in totale difformità o con variazioni essenziali”.

Si dispone qui che questa tipologia di abusi edilizi non possano essere sanati e debbano essere demoliti. Tuttavia, si dà la possibilità anche di intervenire entro un certo limite di tempo per rimuovere le difformità, prima di procedere con la demolizione.

Al comma 2 leggiamo poi che:

Qualora, sulla base di motivato accertamento dell’ufficio tecnico comunale, il ripristino dello stato dei luoghi non sia possibile, il comune irroga una sanzione pecuniaria pari al doppio dell’aumento di valore venale dell’immobile, conseguente alla realizzazione delle opere, determinato a cura dell’ufficio tecnico comunale. La sanzione pecuniaria di cui al presente comma è in ogni caso in misura non inferiore a euro 1.000,00”.

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Da Superbonus esclusi solo immobili senza titolo

I condomini hanno dunque pagato una sanzione di importo pari al doppio dell’aumento di valore “ideale” dell’edificio, e ora intenderebbero usufruire del Superbonus 110% per compiere interventi sull’immobile oggetto di abuso. Possono farlo?

Il Ministero ha spiegato come la nascita della CILAS abbia completamente rivoluzionato le modalità di accesso al Superbonus 110%.

Nel documento si dovranno indicare gli estremi del titolo abilitativo (o del provvedimento che ha approvato la costruzione), ma non si dovrà più dimostrare che l’immobile è stato costruito in maniera conforme al progetto e alle regole urbanistiche.

Questo significa che sì, anche gli immobili abusivi (però in possesso di titolo) possono legittimamente fare richiesta per il Superbonus 110%.

Gli abusi non dovranno essere indicati nella CILAS e non potranno costituire la decadenza totale del beneficio, però non potranno neanche essere “ignorati”.

Sempre con il DL Semplificazioni infatti, si è disposto che se dai successivi controlli dovesse venir fuori la presenza di abusi edilizi rilevanti, la decadenza del beneficio scatta solo in relazione agli elementi abusivi dell’edificio.

Per quanto riguarda invece le parti di immobile che risultano legittime, si potrà continuare con la realizzazione degli interventi ammissibili al Superbonus 110%.

Leggi anche: “Superbonus: tutti i casi di possibile decadenza del beneficio



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TAGS: abusi edilizia, abuso, cilas, conformità, Decreto Rilancio, mef, Superbonus, Superbonus 110%

Autore: Redazione Online

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