I nuovi codici tributo “7774”, “7775” e “7776” regolano la gestione in compensazione dei crediti edilizi relativi a Superbonus, Sismabonus e Bonus barriere architettoniche, tramite modello F24.
Con la risoluzione n. 55 del 26 novembre, l’Agenzia delle Entrate ha introdotto tre nuovi codici tributo per la gestione dei crediti edilizi legati a Superbonus, Sismabonus e Bonus barriere architettoniche.
I codici “7774”, “7775” e “7776” sono utilizzabili nel modello F24 per compensare le rate ulteriormente ripartite in sei quote annuali, come previsto dalle normative vigenti.
Ecco tutto quello che c’è da sapere su queste novità fiscali.
Sommario
I nuovi codici tributo trovano fondamento nell’articolo 121, comma 3-ter, del Decreto-Legge n. 34/2020. Questa norma prevede che i soggetti qualificati, come banche, compagnie di assicurazione e intermediari finanziari, possano acquistare crediti edilizi per un valore pari o superiore al 75% delle detrazioni fiscali spettanti.
Tuttavia, per evitare che le rate siano ulteriormente ripartite in sei quote annuali non cedibili, è obbligatoria una comunicazione all’Agenzia delle Entrate entro il 31 dicembre 2024.
In assenza di questa comunicazione, le rate dei crediti relativi agli anni 2025 e successivi saranno automaticamente suddivise in sei annualità, utilizzabili esclusivamente in compensazione tramite modello F24.
Leggi anche: Crediti edilizi: istruzioni per la compensazione diretta nel modello F24
Advertisement - PubblicitàI codici tributo istituiti per la gestione delle rate ulteriormente ripartite sono i seguenti:
Per evitare errori nella gestione dei crediti tramite i nuovi codici tributo, è essenziale seguire attentamente le indicazioni operative:
Un controllo automatizzato verifica che l’importo indicato corrisponda a quello effettivamente disponibile.
Se il credito non è sufficiente, il sistema rifiuta la delega di pagamento e notifica l’errore al trasmittente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.
Advertisement - PubblicitàLe rate dei crediti edilizi, derivanti dall’ulteriore ripartizione, possono essere utilizzate esclusivamente nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell’anno di riferimento.
È fondamentale che la trasmissione del modello F24 avvenga attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, poiché altre modalità di invio non sono accettate. Questo approccio garantisce maggiore controllo e trasparenza nella gestione dei crediti, evitando errori o utilizzi non conformi.
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