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Superbonus, coibentazione: possibili altri interventi sulla facciata?

Come ben sappiamo, il Superbonus 110% ammette la coibentazione dell’edificio come intervento trainante, ovvero principale. Restando unicamente nell’ottica dell’installazione del cappotto termico, tale intervento consente l’esecuzione di altri lavori sulla facciata?

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Come ben sappiamo, il Superbonus 110% ammette la coibentazione dell’edificio come intervento trainante, ovvero principale.

Ciò significa che può essere eseguito da solo, oppure è possibile legare ad esso degli interventi secondari, e quindi trainati. In entrambi i casi, è fondamentale che l’edificio, in seguito ai lavori edilizi, consegua un miglioramento di 2 classi energetiche, o raggiunga la Classe più elevata con il salto di una sola classe.

Questo in quanto l’intervento di coibentazione dell’edificio appartiene ai lavori ammissibili al Super Ecobonus 110%.

Leggi anche: “Superbonus Condominio, lavori Trainanti e Trainati: Guida e ultimi chiarimenti

Ma restando unicamente nell’ottica dell’installazione del cappotto termico, tale intervento consente l’esecuzione di altri lavori sulla facciata?

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Superbonus, coibentazione: possibile rimozione elementi dalla facciata?

Rispondiamo al quesito analizzando la recente risposta ad interpello n. 685 del 7 ottobre 2021.

L’istante in questione è un condominio che intende appunto beneficiare del Superbonus 110% per eseguire l’intervento trainante di coibentazione della facciata e del tetto.

Il condominio fa presente che la facciata è caratterizzata da elementi architettonici particolari, ma che comunque l’edificio non ha valore storico culturale e non è sottoposto a vincoli paesaggistici.

Leggi anche: “Ecobonus 110% in aree vincolate: meno regole, più concessioni

L’istante dichiara inoltre che l’installazione del cappotto termico sulla facciata richiederebbe, in termini tecnici, la rimozione degli elementi architettonici sopracitati, che verrebbero sostituiti da nuovi elementi isolanti.

Si evidenzia oltretutto il fatto che tale intervento (di rimozione e sostituzione degli elementi architettonici), incide notevolmente, soprattutto in termini economici, sull’installazione del cappotto termico nella facciata.

Il condominio chiede dunque al Fisco se sia possibile accedere al Superbonus 110% per l’intervento di coibentazione dell’edificio, compiendo ulteriori lavori sulla facciata.

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Cappotto termico: requisiti e massimali per il Superbonus 110%

Innanzitutto, posto che l’istante non abbia fatto menzione degli altri requisiti obbligatori da rispettare per installare il cappotto termico, ricordiamo velocemente quali sono.

Oltre al fatto che l’edificio dovrà conseguire un miglioramento dimostrabile dell’efficienza energetica, per l’intervento di coibentazione sarà necessario anche che:

  1. La coibentazione interessi più del 25 % della Superficie Disperdente Lorda;
  2. I materiali isolanti utilizzati rispettino i CAM (Criteri Ambientali Minimi) definiti dal Decreto 11 ottobre 2017;
  3. Il cappotto termico rispetti i requisiti si trasmittanza termica di cui al:

I massimali di spesa da rispettare per quanto riguarda l’intervento di coibentazione dell’edificio sono i seguenti:

  • 50.000 euro, per gli edifici unifamiliari e per le unità funzionalmente indipendenti;
  • 40.000 euro, per i condomini composti da 2 a 8 unità immobiliari. L’importo va moltiplicato per ogni unità presente in condominio;
  • 30.000 euro, per i condomini composti da più di 8 unità immobiliari, dalla nona unità in poi. Il che significa che per le prime 8 unità si avrà un tetto di 40.000 euro per appartamento, mentre dalla nona unità in poi si considererà il tetto di 30.000 euro.

Per approfondire, leggi: “Superbonus 110%: massimali di spesa per condomini, chiarimenti”.

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Possibili lavori correlati, ma obbligatorio asseverare interventi e spese

Ma torniamo all’argomento di oggi: è possibile eseguire agli lavori sulla facciata quando si installa il cappotto termico come intervento finalizzato all’utilizzo del Superbonus 110%?

La risposta è sì. Ma, come sempre, ci sono delle condizioni piuttosto ferree da rispettare.

Il Fisco infatti rammenta quanto stabilito dapprima con la Circolare n. 24/E dell’8 agosto 2020, e in seguito chiarito con la Risoluzione n. 60/E del 28 settembre 2020 e con la Circolare n. 30/E del 22 dicembre 2020.

Ovvero che:

Il Superbonus spetta anche per gli altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi agevolabili, a condizione, tuttavia, che l’intervento a cui si riferiscono sia effettivamente realizzato. Nei limiti di spesa previsti dalla norma per ciascun intervento, pertanto, il Superbonus spetta anche per i costi strettamente collegati alla realizzazione e al completamento dell’intervento agevolato […].

E ancora:

L’individuazione delle spese connesse deve essere effettuata da un tecnico abilitato. Si ricorda, infatti, che come stabilito dall’articolo 8 del citato decreto interministeriale 6 agosto 2020 al fine di accedere al Superbonus, anche gli interventi in questione sono asseverati da un tecnico abilitato, che ne attesti non solo la rispondenza ai pertinenti requisiti richiesti nei casi e nelle modalità previste dal medesimo decreto, ma anche la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati”.

Insomma, in riferimento all’applicazione del Superbonus 110%, è stato chiarito più volte che le spese da detrarre per gli interventi da eseguire possono comprendere anche “altri eventuali costi strettamente collegati”.

Tuttavia, è obbligatorio che:

  • L’intervento (in questo caso di coibentazione), venga effettivamente realizzato;
  • I lavori collegati risultino necessari per la realizzazione e il completamento dell’intervento che si intende eseguire;
  • La suddivisione delle spese e la “necessarietà” dei lavori aggiuntivi siano correttamente asseverate dalla relazione di un tecnico abilitato.

Il condominio istante, visto che ha precisato da subito che la rimozione e la sostituzione degli elementi architettonici sulla facciata risultano necessari per motivi tecnici, potrà procedere ad utilizzare il Superbonus come prospettato, a patto che il tutto sia asseverato da un professionista.

Leggi anche: “Coibentazione edificio: non solo Superbonus, tutti gli incentivi validi



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TAGS: Cappotto termico, classe energetica, coibentazione, condominio, Criteri Ambientali Minimi, facciata, requisiti minimi, super ecobonus 110, Superbonus, Superbonus 110%, tetto

Autore: Redazione Online

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