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Vendere casa dopo il Superbonus 110%: attenzione alla nuova tassa!

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Ultimo Aggiornamento:

Dal 1° Gennaio 2024, il panorama fiscale italiano si arricchisce di una nuova imposta che mira a regolamentare le plusvalenze generate dalla vendita di immobili beneficiari del Superbonus 110%.

Questa mossa legislativa, inserita all’interno della Legge di Bilancio, introduce una tassazione specifica destinata a incidere sulle operazioni immobiliari effettuate in un arco temporale definito, post interventi di riqualificazione energetica e sismica.

L’obiettivo è quello di regolare il mercato immobiliare in seguito alle incentivazioni statali, creando un equilibrio tra il sostegno all’efficientamento energetico degli edifici e la necessità di garantire entrate fiscali.

Vediamo nel dettaglio come funziona questa nuova tassa, quali sono le condizioni per la sua applicazione e le modalità di calcolo, nonché le possibilità di esenzione o riduzione dell’imposta.

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Tassa plusvalenza per compravendite dopo Superbonus

La recente normativa introdotta dalla Legge di Bilancio mira a tassare le plusvalenze realizzate dalla vendita di immobili che hanno beneficiato del Superbonus 110%, applicando un’aliquota fiscale del 26% sotto specifiche condizioni.

Questa tassa si rivolge principalmente alle operazioni di compravendita che avvengono entro dieci anni dalla conclusione dei lavori di ristrutturazione energetica o sismica, per i quali è stata richiesta la detrazione fiscale in forma di sconto in fattura o cessione del credito.

Leggi anche: Legge di bilancio 2024: novità Superbonus, mutui, IMU e affitti brevi

L’imposizione non si applica in maniera uniforme a tutte le tipologie di immobili. Sono esenti dalla tassa le abitazioni ereditate, nonché gli immobili che sono stati utilizzati come prima casa per la maggior parte del decennio precedente la vendita. Inoltre, se la proprietà è stata acquistata o costruita da oltre cinque anni alla data della cessione e il periodo tra l’acquisto o costruzione e la vendita è inferiore a dieci anni, si applicano condizioni particolari per il calcolo della plusvalenza imponibile.

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Calcolo della tassa sulla plusvalenza

Per determinare l’imposta sulla plusvalenza relativa alla vendita di immobili post-Superbonus, è fondamentale comprendere come viene calcolata la base imponibile.

La normativa prevede che, per calcolare l’importo su cui applicare l’aliquota del 26%, si possano dedurre dal prezzo di vendita i costi sostenuti per gli interventi di ristrutturazione, con alcune specifiche:

  • Interventi conclusi entro 5 anni dalla vendita: le spese per gli interventi agevolati, se realizzati in un arco temporale inferiore ai cinque anni prima della vendita, non sono deducibili ai fini del calcolo della plusvalenza. Ciò significa che il valore dei lavori effettuati con il Superbonus non riduce l’importo su cui calcolare l’imposta.
  • Interventi conclusi da più di 5 anni: se gli interventi agevolati sono stati conclusi da oltre cinque anni al momento della vendita, è possibile dedurre il 50% delle spese sostenute. Questo permette di ridurre parzialmente la base imponibile dell’imposta, attenuando l’incidenza della tassa sulla plusvalenza realizzata.

Per la determinazione del guadagno netto, quindi, si sottrae dal prezzo di vendita il costo di acquisto dell’immobile, al quale possono essere aggiunte le spese documentate per miglioramenti e ristrutturazioni. Questo calcolo permette di stabilire l’effettiva plusvalenza generata dalla vendita, su cui verrà applicata l’aliquota del 26%.

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Riassumento..

La Legge di Bilancio 2024, con i commi 64-67 dell’articolo 1, introduce modifiche significative alla disciplina delle plusvalenze immobiliari, estendendo l’ambito di applicazione dell’imposta sostitutiva dell’IRPEF al 26% anche alle cessioni di beni immobili sui quali si è usufruito del Superbonus 110%. Questa decisione legislativa mira a regolare le plusvalenze derivanti dalla vendita di immobili che hanno beneficiato degli incentivi fiscali per la riqualificazione energetica e sismica, ponendo particolare attenzione ai tempi di detenzione dell’immobile e alla natura degli interventi effettuati.

La legge modifica il TUIR, in particolare il comma 1 degli articoli 67 e 68, ampliando i casi di generazione di plusvalenze tassabili. La novità più rilevante consiste nell’applicazione dell’imposta sulle plusvalenze realizzate dalla vendita di immobili entro 10 anni dalla conclusione dei lavori qualificati per il Superbonus, considerando il maggior valore acquisito dall’immobile grazie agli interventi di riqualificazione.

La normativa prevede alcune eccezioni importanti:

  • Gli immobili acquisiti per successione sono esclusi dall’applicazione della tassa.
  • Le abitazioni utilizzate come prima casa per la maggior parte dei dieci anni precedenti alla vendita godono di una condizione di esenzione.
  • Inoltre, se gli interventi agevolati dal Superbonus si sono conclusi da meno di 5 anni al momento della vendita, i costi relativi non concorrono alla formazione della plusvalenza tassabile. Se invece i lavori si sono conclusi da oltre 5 anni, si considera il 50% delle spese sostenute, influendo così sulla determinazione dell’imponibile.

Questa manovra si inserisce in un quadro più ampio di politiche fiscali volte a incentivare la riqualificazione del patrimonio edilizio italiano, mantenendo al contempo un equilibrio con le necessità di bilancio dello Stato attraverso l’introduzione di meccanismi di tassazione mirati.



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TAGS: cessione del credito, esenzioni fiscali, legge di bilancio 2024, patrimonio edilizio, plusvalenza, ristrutturazione energetica, sconto in fattura, Superbonus 110%, tassazione immobiliare, vendita immobili

Autore: Andrea Dicanto

Autore Andrea Dicanto
Appassionato Progettista esperto nel settore dell'Edilizia, delle Costruzioni e dell'Arredamento. Fin da giovane ho sempre studiato ed analizzato problematiche che vanno dalle questioni statiche di edifici e costruzioni fino al miglior modo di progettare ed arredare gli spazi interni, strizzando l'occhio alle nuove tecnologie soprattutto in ambito sismico.

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