L’Agenzia delle Entrate fa un resoconto di tutte le ultime novità e direttive introdotte di recente in materia di Superbonus, fornendo inoltre importanti chiarimenti e approfondimenti in merito.
Con la Circolare n. 13/E del 13 giugno 2023, l’Agenzia delle Entrate fa un resoconto di tutte le ultime novità e direttive introdotte di recente in materia di Superbonus, fornendo inoltre importanti chiarimenti e approfondimenti in merito.
In particolare si parla qui delle novità apportate alla disciplina di cui all’art. 119 del Decreto Rilancio per mano delle modifiche disposte:
Vediamo di seguito tutto quello che c’è da sapere.
Sommario
La Circolare del 13 giugno 2023 fornisce dunque i primi chiarimenti in merito alle recenti modifiche disposte alla disciplina che regolamenta il funzionamento del Superbonus 110%.
Leggi anche: Superbonus 90%: La guida completa del 2023
Ricordiamo che il Superbonus nella misura del 110% è stato esteso di recente dal “Decreto Alluvioni” fino al 31 dicembre 2023 a favore di determinate categorie di soggetti.
Per approfondire, leggi: “Superbonus 110% esteso: elenco completo misure e Comuni interessati”
La prima novità di cui si parla è quella introdotta dall’art. 9 del Decreto Aiuti-Quater. Qui, al comma 1, lettere a) e b), si è disposta la modifica del comma 8-bis dell’art. 119 del Decreto Rilancio, nonché l’introduzione del nuovo comma 8-bis.1.
Sulla base di tali disposizioni, il Superbonus ad oggi è fruibile:
La Legge di Bilancio 2023 ha previsto poi che – per gli stessi soggetti che abbiamo indicato al punto 1 dell’elenco sopra – il Superbonus si applicherà invece nella misura del 110% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023, del 70% per quelle sostenute nel 2024 e del 65% per le spese 2025, nei seguenti casi:
Per quanto riguarda gli interventi Superbonus avviati a partire dal 1° gennaio 2023 – dalle persone fisiche al di fuori dell’esercizio di un’attività d’impresa, arti e professioni che sostengono spese per interventi edilizi su edifici unifamiliari o su unità immobiliari funzionalmente indipendenti e con almeno un accesso autonomo dall’esterno situate all’interno di edifici plurifamiliari – come detto, si può fruire dell’incentivo nella misura del 90% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2023.
Leggi anche: “Superbonus 110%, plurifamiliari e unifamiliari: come funziona oggi? Nuovi chiarimenti”
A questo proposito, si chiarisce che per “interventi avviati dal 1° gennaio 2023”, si intendono gli interventi per i quali:
Sempre per quanto riguarda gli interventi avviati dal 1° gennaio 2023 dalle persone fisiche, si forniscono maggiori chiarimenti in merito ai requisiti da rispettare, ovvero:
La Legge di Bilancio 2023 ha inoltre disposte l’introduzione del nuovo comma 7-bis all’art. 119 del Decreto Rilancio.
Qui si stabilisce che il Superbonus per l’intervento di installazione di impianti solari fotovoltaici spetta anche a favore delle ONLUS, delle OdV e delle APS che provvedono all’installazione in aree o strutture non pertinenziali, anche di proprietà di terzi, anche nel caso in cui gli immobili siano differenti da quelli in cui si sono effettuati gli altri interventi (in particolare trainaNTI) che danno accesso al Superbonus.
La concessione viene disposta solo per l’installazione di impianti fotovoltaici in strutture situate all’interno di centri storici soggetti ai vincoli.
Si precisa inoltre che la stessa concessione è estesa all’installazione dei sistemi di accumulo integrati, sia che questa avvenga contestualmente, sia che avvenga successivamente, all’installazione dell’impianto fotovoltaico.
Advertisement - PubblicitàUlteriori specificazioni disposte dalla Circolare del 13 giugno 2023 riguardano l’interpretazione autentica del comma 10-bis dell’articolo 119 del Decreto Rilancio.
Qui in particolare si dispone una differente modalità di determinazione delle spese ammesse al Superbonus, sempre a favore di ONLUS, OdV e APS, che rispettano i seguenti requisiti:
In questi casi, il limite di spesa ammesso per gli interventi Superbonus viene moltiplicato per il rapporto tra la superficie complessiva dell’immobile (oggetto di lavori di efficienza energetica, nonché di miglioramento o di adeguamento antisismico) e la superficie media di una unità abitativa immobiliare.
Per saperne di più, leggi: “Limiti di spesa comma 10-bis: cosa prevede, quando si applica”
In merito a ciò, il DL n. 11/2023 ha stabilito che i requisiti richiesti devono sussistere per la data di inizio lavori o, se antecedente, per la data di sostenimento delle spese.
Gli stessi requisiti devono essere soddisfatti fino alla fine dell’ultimo periodo di imposta di fruizione delle quote annuali di detrazione.
Nel caso in cui gli interventi fossero eseguiti in qualità di titolare di contratto di comodato d’uso gratuito, è richiesto obbligatoriamente che il contratto sia stato registrato prima dell’entrata in vigore del comma 10-bis, ovvero prima del 1° giugno 2021.
Per quanto riguarda il requisito della non percezione di compensi da parte del consiglio di amministrazione, si precisa che tale condizione può essere dimostrata con qualsiasi mezzo di prova utile, oppure con una dichiarazione sostitutiva di certificazione o una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà.
Advertisement - PubblicitàGli unici soggetti che in base alle normative possono ancora fruire del Superbonus 110% fino al 31 dicembre 2025 sono i condomini, le persone fisiche di cui al comma 9, lettera a), e i soggetti di cui al comma 9, lettera d-bis) – compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all’interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, e quelli effettuati su edifici oggetto di demolizione e ricostruzione – per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a partire dal 1° aprile 2009, dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza.
Si fa presente inoltre che la proroga al 31 dicembre 2025 della detrazione nella misura del 110%, si riferisce agli interventi ammessi al Superbonus che vengono realizzati su edifici residenziali o a prevalente destinazione residenziale, compresi gli edifici unifamiliari, senza tener conto dei requisiti reddituali.
È fondamentale comunque che venga accertato il nesso causale tra l’evento sismico e i danni riportati all’immobile.
Si forniscono infine ulteriori chiarimenti per quanto riguarda il nuovo meccanismo della ripartizione della detrazione in 10 anni (invece che 4), introdotto dal DL n. 11/2023 all’art. 2, comma 3-sexies.
In particolare, per le spese sostenute nell’anno 2022, il soggetto può ripartire il beneficio fiscale in dieci anni. La ripartizione inizia a decorrere dal periodo d’imposta 2023, ed è una scelta irrevocabile.
È possibile optare per la ripartizione della detrazione in 10 anni a condizione che la spesa relativa al periodo d’imposta 2022 – per la quale, secondo le regole ordinarie, il contribuente avrebbe dovuto fruire della prima delle quattro quote di detrazione – non sia stata indicata nella relativa dichiarazione dei redditi.
Ricordiamo invece che per i soggetti che hanno optato per le opzioni alternative alla detrazione, quali cessione del credito o sconto in fattura – in determinati casi – è stato introdotto il meccanismo della “rateizzazione lunga”, sempre in 10 anni, che consente però di recuperare l’importo solo in compensazione con l’F24.
Per saperne di più leggi: “Cessione Credito Superbonus: come funziona la rateizzazione lunga”
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