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Superbonus: tutte le nuove regole con la Circolare 13 giugno 2023

L’Agenzia delle Entrate fa un resoconto di tutte le ultime novità e direttive introdotte di recente in materia di Superbonus, fornendo inoltre importanti chiarimenti e approfondimenti in merito.

Superbonus: tutte le nuove regole con la Circolare 13 giugno 2023Superbonus: tutte le nuove regole con la Circolare 13 giugno 2023
Ultimo Aggiornamento:

Con la Circolare n. 13/E del 13 giugno 2023, l’Agenzia delle Entrate fa un resoconto di tutte le ultime novità e direttive introdotte di recente in materia di Superbonus, fornendo inoltre importanti chiarimenti e approfondimenti in merito.

In particolare si parla qui delle novità apportate alla disciplina di cui all’art. 119 del Decreto Rilancio per mano delle modifiche disposte:

Vediamo di seguito tutto quello che c’è da sapere.

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Superbonus: come funziona oggi, le nuove scadenze per tutti

La Circolare del 13 giugno 2023 fornisce dunque i primi chiarimenti in merito alle recenti modifiche disposte alla disciplina che regolamenta il funzionamento del Superbonus 110%.

Leggi anche: Superbonus 90%: La guida completa del 2023

Ricordiamo che il Superbonus nella misura del 110% è stato esteso di recente dal “Decreto Alluvioni” fino al 31 dicembre 2023 a favore di determinate categorie di soggetti.

Per approfondire, leggi: “Superbonus 110% esteso: elenco completo misure e Comuni interessati

La prima novità di cui si parla è quella introdotta dall’art. 9 del Decreto Aiuti-Quater. Qui, al comma 1, lettere a) e b), si è disposta la modifica del comma 8-bis dell’art. 119 del Decreto Rilancio, nonché l’introduzione del nuovo comma 8-bis.1.

Sulla base di tali disposizioni, il Superbonus ad oggi è fruibile:

  1. Nella misura del 110% alle spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, per poi essere ridotto al 90% per le spese conseguite nel 2023, al 70% per le spese 2024 e al 65% per le spese 2025, a favore di:
    • Condomìni, nonché persone fisiche che operano nelle singole unità immobiliari site all’interno del condominio o dell’edificio;
    • Persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, per gli interventi che si conseguono su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche;
    • Persone fisiche per interventi effettuati su edifici oggetto di demolizione e ricostruzione;
    • ONLUS (Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale), OdV (Organizzazioni di Volontariato) e APS (Associazioni di Promozione Sociale).
  1. Nella misura del 110% per le spese sostenute entro il 30 settembre 2023 (termine esteso dall’art. 01 del DL n. 11/2023) – se per la data del 30 settembre 2022 è stato conseguito almeno il 30% dei lavori complessivi in progetto – per:
    • Gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni.
  1. Nella misura del 90% per gli interventi sulle unità immobiliari avviati dal 1° gennaio 2023 – le cui spese vengono sostenute fino al 31 dicembre 2023 – per le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, ma solo se:
    • Il richiedente detiene l’immobile come proprietario, nudo proprietario, oppure titolare di un diritto reale di godimento;
    • L’immobile è l’abitazione principale del richiedente;
    • Il soggetto ha un “reddito di riferimento” non superiore a 15.000 euro.
  1. Nella misura del 110% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023 per gli interventi effettuati da:
    • IACP (Istituti Autonomi di Case Popolari) comunque denominati;
    • Enti aventi le stesse finalità sociali degli IACP, istituiti nella forma di società, che soddisfano i requisiti richiesti in materia di “in house providing”, per gli interventi realizzati su immobili, di loro proprietà oppure che gestiscono per conto dei comuni, e che sono adibiti a edilizia residenziale pubblica. Sono compresi qui anche gli interventi che vengono effettuati, nello stesso edificio, dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari;
    • Cooperative di abitazione a proprietà indivisa – per gli interventi realizzati su immobili di cui sono proprietarie o che sono stati assegnati in godimento ai propri soci – ma solo se, per la data del 30 giugno 2023, è stato realizzato almeno il 60% dei lavori complessivi previsti nell’intervento.
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Ulteriori scadenze in base alla presentazione della CILA

La Legge di Bilancio 2023 ha previsto poi che – per gli stessi soggetti che abbiamo indicato al punto 1 dell’elenco sopra – il Superbonus si applicherà invece nella misura del 110% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023, del 70% per quelle sostenute nel 2024 e del 65% per le spese 2025, nei seguenti casi:

  1. Per gli interventi diversi da quelli effettuati dai condomìni, per i quali la CILA (Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata) risulti già presentata per la data del 25 novembre 2022;
  2. Per gli interventi effettuati dai condomìni per i quali la CILA risulti presentata alla data del 31 dicembre 2022 e la delibera assembleare che ha approvato i lavori risulti adottata entro il 18 novembre 2022. La delibera deve essere attestata con apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà rilasciata dall’amministratore del condominio o, se non c’è amministratore, dal condomino che ha presieduto l’assemblea;
  3. Per gli interventi effettuati dai condomìni per i quali la CILA risulti presentata per la data del 25 novembre 2022 e la delibera assembleare che ha approvato i lavori risulti adottata tra il 19 novembre 2022 e il 24 novembre 2022. Per l’attestazione della delibera valgono le indicazioni di cui al punto sopra;
  4. Per gli interventi che comportano la demolizione e la ricostruzione degli edifici per i quali, alla data del 31 dicembre 2022, risulti già presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo;
  5. Per gli interventi sugli edifici condominiali sottoposti a vincoli dal codice dei beni culturali e del paesaggio. In questo caso, se per via dei vincoli non fosse possibile eseguire lavori trainaNTI nell’edificio, sarà possibile comunque usufruire del Superbonus per la sola esecuzione di lavori trainaTI. In questo caso, la CILA riferita agli interventi trainaTI dovrà risultare presentata per la data del 25 novembre 2022.
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Superbonus: interventi avviati a partire dal 1° gennaio

Per quanto riguarda gli interventi Superbonus avviati a partire dal 1° gennaio 2023 – dalle persone fisiche al di fuori dell’esercizio di un’attività d’impresa, arti e professioni che sostengono spese per interventi edilizi su edifici unifamiliari o su unità immobiliari funzionalmente indipendenti e con almeno un accesso autonomo dall’esterno situate all’interno di edifici plurifamiliari – come detto, si può fruire dell’incentivo nella misura del 90% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2023.

Leggi anche: “Superbonus 110%, plurifamiliari e unifamiliari: come funziona oggi? Nuovi chiarimenti

A questo proposito, si chiarisce che per “interventi avviati dal 1° gennaio 2023”, si intendono gli interventi per i quali:

  • La CILA sia stata presentata a partire dal 1° gennaio 2023. Nel caso in cui si dimostri che i lavori siano stati avviati a decorrere dall’anno 2023, la CILA potrà risultare presentata anche prima del 2023;
  • La data di inizio lavori (indicata nella stessa CILA) è successiva al 31 dicembre 2022.

Sempre per quanto riguarda gli interventi avviati dal 1° gennaio 2023 dalle persone fisiche, si forniscono maggiori chiarimenti in merito ai requisiti da rispettare, ovvero:

  1. In quanto al requisito dell’abitazione principale, si precisa che:
    • Nel caso in cui l’immobile non fosse abitazione principale per la data di inizio lavori, dovrà obbligatoriamente essere adibita ad abitazione principale per la data di fine lavori;
    • Il requisito si considera soddisfatto sia che si tratti dell’abitazione principale del richiedente, sia che si tratti dell’abitazione principale di un suo familiare (coniuge, parenti diretti entro il terzo grado, parenti affini entro il terzo grado).
  1. In quanto al requisito del “reddito di riferimento” si precisa che:
    • Il calcolo avviene considerando il reddito complessivo familiare per un coefficiente denominato “numero di parti”;
    • Il reddito complessivo familiare è costituito dalla somma dei redditi complessivi posseduti, nell’anno precedente a quello di sostenimento della spesa: dal contribuente; dal coniuge o componente dell’unione civile (anche se residenti altrove); dal convivente che risulta nel nucleo familiare; da altri familiari fiscalmente a carico diversi da quelli già elencati che sono presenti nel nucleo familiare;
    • Per gli “altri familiari a carico presenti nel nucleo”, si deve tener conto di quelli che – nell’anno precedente a quello di sostenimento della spesa – hanno conseguito un reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro al lordo degli oneri deducibili. Devono essere ricompresi qui, inoltre, i figli a carico fino ai 24 anni con reddito complessivo non superiore a 4.000 euro;
    • Per la determinazione del nucleo familiare si deve fare riferimento alla composizione dello stesso nell’anno precedente a quello di sostenimento della spesa;
    • Il “numero di parti” presenti nel nucleo familiare si considera applicando il valore: 1 per il contribuente e 1 per il coniuge, componente unione civile o convivente; 0,5 per ogni altro familiare fiscalmente a carico che deve essere considerato ai fini reddituali;
    • Se un familiare dovesse risultare a carico per una sola parte dell’anno precedente a quello di sostenimento della spesa, questo dovrà essere considerato comunque per l’intero anno;
    • Per quanto riguarda i figli di età inferiore ai 21 anni che, nell’anno precedente a quello di sostenimento della spesa hanno conseguito un reddito complessivo non superiore a 4.000 euro, devono essere considerati anche i figli per i quali non spetta la detrazione per carichi di famiglia.
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Installazione impianti fotovoltaici: esteso a ONLUS, OdV e APS

La Legge di Bilancio 2023 ha inoltre disposte l’introduzione del nuovo comma 7-bis all’art. 119 del Decreto Rilancio.

Qui si stabilisce che il Superbonus per l’intervento di installazione di impianti solari fotovoltaici spetta anche a favore delle ONLUS, delle OdV e delle APS che provvedono all’installazione in aree o strutture non pertinenziali, anche di proprietà di terzi, anche nel caso in cui gli immobili siano differenti da quelli in cui si sono effettuati gli altri interventi (in particolare trainaNTI) che danno accesso al Superbonus.

La concessione viene disposta solo per l’installazione di impianti fotovoltaici in strutture situate all’interno di centri storici soggetti ai vincoli.

Si precisa inoltre che la stessa concessione è estesa all’installazione dei sistemi di accumulo integrati, sia che questa avvenga contestualmente, sia che avvenga successivamente, all’installazione dell’impianto fotovoltaico.

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Superbonus, comma 10-bis: interpretazione autentica e chiarimenti

Ulteriori specificazioni disposte dalla Circolare del 13 giugno 2023 riguardano l’interpretazione autentica del comma 10-bis dell’articolo 119 del Decreto Rilancio.

Qui in particolare si dispone una differente modalità di determinazione delle spese ammesse al Superbonus, sempre a favore di ONLUS, OdV e APS, che rispettano i seguenti requisiti:

  • Si occupano di servizi socio-sanitari;
  • I membri del consiglio di amministrazione non percepiscono alcun compenso o indennità di carica;
  • Realizzano interventi agevolabili su immobili di categorie catastali B/1, B/2 e D/4, che possiedono in qualità di proprietari o nudi proprietari, o che detengono in qualità di titolari di diritto di usufrutto o di comodato d’uso gratuito.

In questi casi, il limite di spesa ammesso per gli interventi Superbonus viene moltiplicato per il rapporto tra la superficie complessiva dell’immobile (oggetto di lavori di efficienza energetica, nonché di miglioramento o di adeguamento antisismico) e la superficie media di una unità abitativa immobiliare.

Per saperne di più, leggi: “Limiti di spesa comma 10-bis: cosa prevede, quando si applica

In merito a ciò, il DL n. 11/2023 ha stabilito che i requisiti richiesti devono sussistere per la data di inizio lavori o, se antecedente, per la data di sostenimento delle spese.

Gli stessi requisiti devono essere soddisfatti fino alla fine dell’ultimo periodo di imposta di fruizione delle quote annuali di detrazione.

Nel caso in cui gli interventi fossero eseguiti in qualità di titolare di contratto di comodato d’uso gratuito, è richiesto obbligatoriamente che il contratto sia stato registrato prima dell’entrata in vigore del comma 10-bis, ovvero prima del 1° giugno 2021.

Per quanto riguarda il requisito della non percezione di compensi da parte del consiglio di amministrazione, si precisa che tale condizione può essere dimostrata con qualsiasi mezzo di prova utile, oppure con una dichiarazione sostitutiva di certificazione o una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà.

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Superbonus 110% fino al 31 dicembre 2025 e detrazione in 10 anni

Gli unici soggetti che in base alle normative possono ancora fruire del Superbonus 110% fino al 31 dicembre 2025 sono i condomini, le persone fisiche di cui al comma 9, lettera a), e i soggetti di cui al comma 9, lettera d-bis) – compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all’interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, e quelli effettuati su edifici oggetto di demolizione e ricostruzione – per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a partire dal 1° aprile 2009, dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza.

Si fa presente inoltre che la proroga al 31 dicembre 2025 della detrazione nella misura del 110%, si riferisce agli interventi ammessi al Superbonus che vengono realizzati su edifici residenziali o a prevalente destinazione residenziale, compresi gli edifici unifamiliari, senza tener conto dei requisiti reddituali.

È fondamentale comunque che venga accertato il nesso causale tra l’evento sismico e i danni riportati all’immobile.

Si forniscono infine ulteriori chiarimenti per quanto riguarda il nuovo meccanismo della ripartizione della detrazione in 10 anni (invece che 4), introdotto dal DL n. 11/2023 all’art. 2, comma 3-sexies.

In particolare, per le spese sostenute nell’anno 2022, il soggetto può ripartire il beneficio fiscale in dieci anni. La ripartizione inizia a decorrere dal periodo d’imposta 2023, ed è una scelta irrevocabile.

È possibile optare per la ripartizione della detrazione in 10 anni a condizione che la spesa relativa al periodo d’imposta 2022 – per la quale, secondo le regole ordinarie, il contribuente avrebbe dovuto fruire della prima delle quattro quote di detrazione – non sia stata indicata nella relativa dichiarazione dei redditi.

Ricordiamo invece che per i soggetti che hanno optato per le opzioni alternative alla detrazione, quali cessione del credito o sconto in fattura – in determinati casi – è stato introdotto il meccanismo della “rateizzazione lunga”, sempre in 10 anni, che consente però di recuperare l’importo solo in compensazione con l’F24.

Per saperne di più leggi: “Cessione Credito Superbonus: come funziona la rateizzazione lunga



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TAGS: impianti fotovoltaici, Superbonus, Superbonus 110%, superbonus 90%

Autore: Redazione Online

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