Il Superbonus 110%, ormai in vigore a partire dal 1° luglio 2020, consente ai soggetti beneficiari la possibilità di eseguire interventi agevolabili anche in riferimento agli edifici o alle unità definiti “collabenti”.
Il Superbonus 110%, ormai in vigore a partire dal 1° luglio 2020, consente ai soggetti beneficiari la possibilità di eseguire interventi agevolabili anche in riferimento agli edifici o alle unità definiti “collabenti”.
Sono immobili collabenti, e quindi rientranti nella categoria catastale F/2, i fabbricati che risultano parzialmente o totalmente inagibili o fatiscenti, e che – presi nello stato in cui si trovano – non sono in grado di produrre reddito in quanto non sono funzionalmente indipendenti.
Per questa tipologia di immobili è stata disposta la categoria F/2, che ha valore puramente identificativo in quanto, appunto, include tutti i fabbricati ormai decadenti e inutilizzabili presenti in territorio italiano.
Gli immobili collabenti – al contrario di quelli che si trovano ancora in fase di costruzione – possono essere oggetto di interventi edilizi ammissibili al Superbonus 110%.
Ricordiamo che la Legge di Bilancio 2023 ha disposto diversi cambiamenti per quanto riguarda l’utilizzo del maxi-incentivo. Ad oggi esistono beneficiari che possono ancora usufruire dell’aliquota al 110%, mentre per tutti gli altri il nuovo Superbonus viene concesso nella misura del 90%.
Per conoscere tutte le novità, leggi: “Superbonus 90%: La guida per il 2023, cosa cambierà e per chi”
Advertisement - PubblicitàCon il Superbonus, quindi, è possibile anche avviare dei lavori edilizi finalizzati al recupero di tutte quelle costruzioni che ormai risultano troppo degradate per essere vivibili.
Attenzione però, perché appunto non bisogna confondere questa tipologia di fabbricato con gli immobili che invece si trovano ancora in fase di costruzione, identificati con la categoria F/3.
Le unità in F/3 non possono essere oggetto di interventi riconducibili al maxi-incentivo, perché si tratta di immobili “non ancora esistenti”, dove non sono mai stati conclusi i lavori di costruzione.
Gli immobili collabenti si differenziano da questi ultimi perché comunque sono unità già esistenti e già costruite, che un tempo erano funzionali e abitate, e che successivamente sono diventate inagibili.
Il Superbonus, tra l’altro, per gli edifici collabenti concede anche uno “strappo” alle regole previste per tutti gli altri interventi mirati all’efficienza energetica.
Difatti, se l’edificio oggetto dei lavori è collabente, non sarà obbligatoria la presenza di un impianto di riscaldamento. Inoltre, non ci sarà la necessità di presentare l’APE Convenzionale Pre-interventi.
I requisiti sono stati ribaditi di recente in occasione di un quesito pubblicato sul portale FiscoOggi.
Leggi anche: “Superbonus 110%: edifici collabenti (F/2) sono ammessi, ecco quando”
Advertisement - PubblicitàRimane invece l’obbligo di produrre l’APE Post-interventi, mediante il quale si dovrà dimostrare che l’unità oggetto di lavori – prima collabente – ha raggiunto, grazie al Superbonus, la Classe energetica A.
Nello specifico, ecco tutti i requisiti che bisogna soddisfare per poter usufruire del maxi-incentivo sulle unità collabenti:
Leggi anche: “Superbonus e unità collabenti: demo-ricostruzione con ampliamento, cosa sapere”
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