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Superbonus su unità collabenti (F/2): i requisiti essenziali

Il Superbonus 110%, ormai in vigore a partire dal 1° luglio 2020, consente ai soggetti beneficiari la possibilità di eseguire interventi agevolabili anche in riferimento agli edifici o alle unità definiti “collabenti”.

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Il Superbonus 110%, ormai in vigore a partire dal 1° luglio 2020, consente ai soggetti beneficiari la possibilità di eseguire interventi agevolabili anche in riferimento agli edifici o alle unità definiti “collabenti”.

Sono immobili collabenti, e quindi rientranti nella categoria catastale F/2, i fabbricati che risultano parzialmente o totalmente inagibili o fatiscenti, e che – presi nello stato in cui si trovano – non sono in grado di produrre reddito in quanto non sono funzionalmente indipendenti.

Per questa tipologia di immobili è stata disposta la categoria F/2, che ha valore puramente identificativo in quanto, appunto, include tutti i fabbricati ormai decadenti e inutilizzabili presenti in territorio italiano.

Gli immobili collabenti – al contrario di quelli che si trovano ancora in fase di costruzione – possono essere oggetto di interventi edilizi ammissibili al Superbonus 110%.

Ricordiamo che la Legge di Bilancio 2023 ha disposto diversi cambiamenti per quanto riguarda l’utilizzo del maxi-incentivo. Ad oggi esistono beneficiari che possono ancora usufruire dell’aliquota al 110%, mentre per tutti gli altri il nuovo Superbonus viene concesso nella misura del 90%.

Per conoscere tutte le novità, leggi: “Superbonus 90%: La guida per il 2023, cosa cambierà e per chi

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Superbonus: per le unità collabenti meno requisiti

Con il Superbonus, quindi, è possibile anche avviare dei lavori edilizi finalizzati al recupero di tutte quelle costruzioni che ormai risultano troppo degradate per essere vivibili.

Attenzione però, perché appunto non bisogna confondere questa tipologia di fabbricato con gli immobili che invece si trovano ancora in fase di costruzione, identificati con la categoria F/3.

Le unità in F/3 non possono essere oggetto di interventi riconducibili al maxi-incentivo, perché si tratta di immobili “non ancora esistenti”, dove non sono mai stati conclusi i lavori di costruzione.

Gli immobili collabenti si differenziano da questi ultimi perché comunque sono unità già esistenti e già costruite, che un tempo erano funzionali e abitate, e che successivamente sono diventate inagibili.

Il Superbonus, tra l’altro, per gli edifici collabenti concede anche uno “strappo” alle regole previste per tutti gli altri interventi mirati all’efficienza energetica.

Difatti, se l’edificio oggetto dei lavori è collabente, non sarà obbligatoria la presenza di un impianto di riscaldamento. Inoltre, non ci sarà la necessità di presentare l’APE Convenzionale Pre-interventi.

I requisiti sono stati ribaditi di recente in occasione di un quesito pubblicato sul portale FiscoOggi.

Leggi anche: “Superbonus 110%: edifici collabenti (F/2) sono ammessi, ecco quando

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Superbonus per unità collabenti: i criteri da soddisfare

Rimane invece l’obbligo di produrre l’APE Post-interventi, mediante il quale si dovrà dimostrare che l’unità oggetto di lavori – prima collabente – ha raggiunto, grazie al Superbonus, la Classe energetica A.

Nello specifico, ecco tutti i requisiti che bisogna soddisfare per poter usufruire del maxi-incentivo sulle unità collabenti:

  1. L’unità deve essere sprovvista:
    • Del tetto;
    • Di uno o più muri perimetrali;
    • Sia del tetto che di uno o più muri perimetrali.
  1. I lavori devono essere destinati a far raggiungere all’edificio la Classe energetica A (condizione da dimostrare con l’APE Post-interventi).
  2. Se l’unità risulta non riscaldata, esistono due soluzioni possibili per accedere al Superbonus:
    • Se l’immobile non è riscaldato perché l’impianto di riscaldamento non funziona (vale anche il camino), è possibile beneficiare del maxi-incentivo se l’impianto può essere rimesso in funzione mediante l’esecuzione di lavori edilizi, anche di manutenzione straordinaria;
    • Se invece nell’immobile non è presente alcun impianto di riscaldamento, l’accesso al maxi-incentivo è possibile solo se il richiedente può dimostrare che l’immobile, nel suo stato iniziale, possedeva un impianto che, appunto, ad oggi non è più presente.

Leggi anche: “Superbonus e unità collabenti: demo-ricostruzione con ampliamento, cosa sapere



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TAGS: Superbonus, Superbonus 110%, unità collabenti

Autore: Redazione Online

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