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Superbonus: spesa attribuita al proprietario pur non avendola sostenuta

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Il Superbonus e gli altri Bonus Casa in ambito edile prevedono la possibilità per altri determinati soggetti – diversi dal proprietario dell’immobile – di provvedere al conseguimento degli interventi e usufruire quindi dell’agevolazione spettante.

Chiaramente, in questi casi, per accedere agli incentivi è necessario rispettare una lunga serie di requisiti. Tali requisiti diventano poi ancora più numerosi se ad usufruire dell’incentivo dovesse essere l’edificio condominiale in cui è ubicata l’abitazione di cui parliamo, invece che la sola unità presa indipendentemente.

Sapevate, ad esempio, che se il diretto proprietario dell’immobile non dovesse avvisare per tempo l’amministratore di condominio (del fatto che a beneficiare dell’incentivo sarebbe stato un soggetto diverso) la spesa legata agli interventi agevolati sarebbe attribuita automaticamente allo stesso proprietario dell’abitazione?

Approfondiamo di seguito.

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Superbonus: proprietario e sostenitore spese differenti

Il punto è stato chiarito di recente in occasione di un quesito pubblicato sul portale FiscoOggi in data 10 febbraio 2023.

A scrivere alle Entrate è un contribuente che rappresenta di vivere, con la moglie, in una casa di abitazione intestata interamente a quest’ultima, che tuttavia è un soggetto incapiente (non produce reddito ai fini fiscali).

Il soggetto fa sapere che l’immobile è ubicato all’interno di un edificio condominiale che è stato oggetto di interventi di ristrutturazione agevolabili sulle parti comuni del fabbricato.

A questo proposito, il contribuente dichiara di aver pagato personalmente la parte di spesa legata agli interventi sulle parti comuni che era dovuta dalla moglie in quanto proprietaria dell’appartamento.

Il pagamento che lo scrivente rappresenta di aver sostenuto è stato effettuato mediante bonifico bancario a favore del condominio e, ad oggi, l’amministratore si trova a dover inquadrare correttamente la spesa ai fini della compilazione della sezione “Comunicazione spese edilizie su parti comuni condominiali” nel 730 precompilato del condominio.

Ciò posto, si chiede quale sia il codice fiscale che l’amministratore deve indicare in relazione alla spesa che il soggetto – coniuge convivente della proprietaria – ha sostenuto personalmente. In questi casi, è necessario indicare il codice fiscale del proprietario dell’immobile, oppure quello del soggetto che ha sostenuto le spese ed è beneficiario della detrazione?

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Superbonus: chi può accedervi o fare domanda?

Il Fisco ricorda innanzitutto che il Superbonus e gli altri bonus edilizi consentono senza problemi anche ai soggetti diversi dal proprietario dell’abitazione di fruire dei benefici legati alle agevolazioni.

Ciò a patto che sostengano personalmente le spese legate agli interventi e che abbiano il consenso scritto del proprietario, che deve autorizzare i lavori.

Nello specifico, oltre al proprietario, hanno diritto ad accedere al Superbonus:

  1. Il nudo proprietario o il detentore di un diritto reale di godimento (uso, usufrutto, abitazione, superficie);
  2. Chi detiene l’immobile in locazione o in comodato d’uso gratuito;
  3. Soci di cooperative a proprietà divisa, in qualità di possessori o assegnatari dell’immobile;
  4. Soci di cooperative a proprietà indivisa, in qualità di detentori dell’immobile (solo se c’è il consenso scritto della cooperativa proprietaria);
  5. Imprenditori individuali le imprese familiari che detengono l’immobile abitativo;
  6. Soci delle società semplici, delle società in nome collettivo e delle società in accomandita semplice, e gli altri soggetti ad essi equiparati, che detengono l’immobile abitativo.

Oltre a questi possibili beneficiari, che devono disporre dell’immobile sulla base di un titolo idoneo, possono accedere agli incentivi anche i conviventi del proprietario o del detentore dell’immobile.

In particolare, in questo caso saranno ammessi:

  • Coniuge convivente, componente dell’unione civile convivente o convivente di fatto (senza matrimonio o unione civile) del proprietario o detentore dell’immobile;
  • Parenti diretti (entro il terzo grado) che convivono con il proprietario o detentore;
  • Parenti acquisiti dal coniuge (entro il secondo grado) che convivono con il proprietario o detentore;
  • Ex-coniuge che, dopo la separazione, ha ottenuto l’assegnazione dell’immobile intestato all’altro coniuge.
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In mancanza di avvisi, spesa sarà attribuita al proprietario

In merito al codice fiscale da indicare nella sezione “Comunicazione spese edilizie su parti comuni condominiali” nel 730, il Fisco fa presente quanto segue.

L’amministratore di condominio dovrà comunicare il codice fiscale della persona che gli viene indicata dal proprietario dell’appartamento.

Questo significa che sarà lo stesso proprietario (in questo caso la moglie) a dover comunicare all’amministratore di condominio la persona che ha sostenuto le spese (ovvero il marito).

L’amministratore a quel punto indicherà nel campo suddetto il codice fiscale del soggetto che ha sostenuto le spese. Dovrà inoltre trascrivere, nel campo “Tipologia del soggetto al quale è stata attribuita la spesa”, l’indicazione “Altro soggetto comunicato all’amministratore dal proprietario”.

Così facendo, la procedura prevede che il soggetto che ha sostenuto le spese agevolate troverà – nel foglio informativo della precompilata – l’indicazione della spesa sostenuta. Non la troverà tuttavia nel modello precompilato e, dunque, la dovrà aggiungere manualmente per poter richiedere la detrazione.

Attenzione, si fa presente inoltre che, nel caso in cui l’amministratore non avesse ricevuto alcuna comunicazione in merito da parte del diretto proprietario dell’immobile, allora l’amministratore dovrà riportare nel modulo il codice fiscale dello stesso proprietario.

In questo caso, le spese saranno attribuite automaticamente al proprietario dell’immobile, anche nel caso in cui non dovesse averle sostenute.



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Autore: Redazione Online

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