Il Decreto Rilancio, ormai in vigore dal 1° luglio 2020, non ha disposto solo la nascita del Superbonus, ma ha previsto inoltre la possibilità di usufruire di diversi Bonus Casa sulla base delle opzioni alternative.
Stiamo parlando chiaramente dei meccanismi della cessione del credito e dello sconto in fattura, che consentono appunto di fruire degli incentivi in maniera differente rispetto al recupero in più anni previsto con la dichiarazione dei redditi.
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L’introduzione delle opzioni alternative in relazione all’utilizzo dei bonus edilizi ha del tutto rivoluzionato le modalità di usufrutto delle detrazioni. Se prima queste erano destinate unicamente a chi disponeva di un’imposta lorda dalla quale detrarre, ad oggi anche i soggetti incapienti possono beneficiare del maxi-incentivo e degli altri Bonus Casa che ammettono la scelta.
Possono farlo appunto grazie alle opzioni alternative, che hanno esteso l’accesso alle agevolazioni a chiunque disponga di un reddito imponibile (anche minimo, anche solo fondiario) da dichiarare.
Per poter accedere al Superbonus mediante cessione o sconto immediato, è obbligatorio inviare all’Agenzia delle Entrate la cosiddetta “Comunicazione per la scelta delle opzioni alternative”, con la quale appunto si comunica di voler fruire dell’incentivo in queste modalità.
Ebbene, nel caso in cui la Comunicazione inviata dovesse riportare degli errori, viene concessa la possibilità di annullare il Modello, per poi procedere con la trasmissione di una nuova Comunicazione.
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Approfondiamo di seguito.
Sommario
Le disposizioni che regolamentano l’utilizzo delle opzioni alternative sono state stabilite dal Decreto Rilancio all’art. 121, che prosegue appunto quanto previsto dalle norme Superbonus all’art. 119.
Qui si è disposto che la Comunicazione per l’utilizzo della cessione e dello sconto deve essere inviata obbligatoriamente entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese.
Con una nuova FAQ pubblicata sul sito dell’Agenzia delle Entrate si è chiarito che, nel caso in cui il modulo inviato mediante la Piattaforma di accettazione/cessione crediti dovesse contenere errori, per poter inviare una seconda Comunicazione corretta sarà obbligatorio prima annullare quella precedente.
Tale procedimento, si legge, è necessario al fine di non sovrapporre più documenti in relazione allo stesso intervento e, quindi, alle stesse spese.
Advertisement - PubblicitàLa modifica o l’annullamento della pratica sono condizionati al rispetto di determinati requisiti e, soprattutto, delle date di scadenza.
Innanzitutto, se la Comunicazione è stata inviata in ritardo, oppure non è stata proprio inviata, la normativa concede la possibilità di trasmetterla comunque anche dopo i termini, ma comunque entro la data della prima Dichiarazione dei redditi che si presenta. L’invio in ritardo è subordinato al pagamento di una sanzione pari a 250 euro. Approfondisci qui.
Se invece la Comunicazione dovesse essere inviata entro i termini stabiliti, ma contenesse degli errori da correggere, si potrà procedere in diversi modi.
Nello specifico:
Per saperne di più, leggi: “Comunicazione Cessione Sconto: come si rimedia agli errori?”
Advertisement - PubblicitàViene specificato che, nel caso in cui la PEC fosse trasmessa per comunicare degli errori solo “formali”, sarà necessario trascrivere nell’apposita istanza la dicitura “Segnalazione errore formale Comunicazione prot.” da completare con il numero di protocollo (17 numeri) della Comunicazione da correggere e il relativo progressivo (6 numeri).
Se invece gli errori dovessero essere appunto “sostanziali” e quindi si potesse procedere solo con l’annullamento del modello, nella PEC si dovrà scrivere invece “Richiesta annullamento accettazione cessione credito Comunicazione prot.”. Anche qui, dovranno poi essere indicati il numero di protocollo e il relativo progressivo.
L’annullamento della Comunicazione è un’operazione che non può essere revocata. Per poter utilizzare il credito spettante legato alle spese sostenute, a quel punto si potrà procedere:
In seguito all’invio dell’istanza di annullamento del Modello, si procederà a quel punto con l’operazione tecnica di annullamento dell’accettazione. Quando questa sarà conclusa, il cedente e il cessionario riceveranno un’apposita comunicazione a riguardo.
Attenzione, viene specificato che prima di poter procedere con la compilazione e l’invio di un nuovo modello di Comunicazione, sarà obbligatorio attendere la comunicazione di avvenuto annullamento del modello precedente.
In caso contrario, due modelli relativi allo stesso credito comporterebbero la sovrapposizione nell’esercizio di due opzioni differenti. Ciò potrebbe determinare la sospensione (per 30 giorni) degli effetti della Comunicazione, così come previsto dall’art. 122-bis del decreto Rilancio.
La disposizione fa parte delle misure anti-frode stabilite con il Decreto Anti-frode a novembre 2021. Il decreto è stato successivamente abrogato, ma tutte le norme che conteneva sono state “trasferite” nella Legge di Bilancio 2022, e dunque sono tutt’oggi in vigore.
Pertanto, se si dovesse creare la sovrapposizione di due Comunicazioni riferite allo stesso credito, i soggetti coinvolti potrebbero essere inquadrati come “profili di rischio” e, di conseguenza, gli effetti verrebbero sospesi per 30 giorni.
In questo periodo di tempo, saranno effettuati tutti i dovuti controlli da parte delle autorità, dopodiché:
L’Agenzia delle Entrate può procedere con l’avvio delle pratiche di recupero delle somme utilizzate indebitamente entro massimo il 31 dicembre del 5° anno successivo a quello in cui la Comunicazione è stata inviata.
Se invece la frode dovesse essere aggravata dall’invenzione di crediti del tutto inesistenti, e quindi legati ad interventi e spese inesistenti, allora il Fisco avrebbe diritto a procedere con il recupero entro il 31 dicembre dell’8° anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione.
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