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Superbonus: sì a società pubblica che affida servizi ai dipendenti

Superbonus: sì a società pubblica che affida servizi ai dipendentiSuperbonus: sì a società pubblica che affida servizi ai dipendenti
Ultimo Aggiornamento:

Il Superbonus e l’Ecobonus sono due forme di agevolazione in ambito edile che consentono di portare in detrazione parte delle spese conseguite per la realizzazione di interventi edilizi.

In alternativa alla detrazione – possibile solo per chi dispone di un’imposta lorda dalla quale detrarre – entrambi gli incentivi prevedono la possibilità di scegliere le opzioni alternative, quali la cessione del credito o lo sconto in fattura.

In questi casi, non sarà necessario disporre di un’imposta lorda. Sarà necessario tuttavia che il soggetto possa dichiarare di possedere almeno un reddito imponibile in Italia, che potrà essere anche di minimo importo oppure anche solo fondiario.

È difatti impossibile accedere agli incentivi in mancanza di un reddito imponibile.

Il Superbonus – nonostante preveda delle regole molto più rigide rispetto a quelle disposte con l’Ecobonus – in realtà, come quest’ultimo, ammette un’ampia platea di potenziali beneficiari.

Tra questi, possono rientrare anche le società a capitale pubblico, e anche nel caso in cui le prestazioni vengano affidate alle risorse “interne” della stessa azienda.

Approfondiamo di seguito.

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Superbonus ed Ecobonus: in house providing possono accedervi

Il punto è stato chiarito di recente dall’Agenzia delle Entrate con la risposta ad interpello n. 150 del 24 gennaio 2023.

Qui l’istante rappresenta appunto di essere una società a capitale interamente pubblico, controllata dal Comune, che dichiara di soddisfare i requisiti disposti dalla normativa europea in materia di “in house providing”.

Le società in house providing non sono altro che enti pubblici ai quali vengono assegnati degli appalti, mediante affidamento diretto, da parte di altri enti della Pubblica Amministrazione. In questi casi la procedura non prevede l’avvio di un bando di gara e, per questo, non si applicano neanche le regole relative alla concorrenza.

Gli appalti – che chiaramente devono riguardare il conseguimento di servizi o interventi a scopo pubblico –  vengono semplicemente affidati dalla PA, in modo diretto, a favore delle società in house providing, servendosi del principio di autonomia istituzionale.

Grazie a questo principio, la PA può provvedere “autonomamente” (ovvero rimanendo sempre in ambito pubblico, senza affidarsi ad imprese private e senza avviare alcun bando) all’assegnazione dei suddetti appalti.

La società nello specifico dichiara di operare attraverso affidamenti diretti di incarichi da parte dei “soggetti pubblici suoi soci”. Afferma inoltre che, ai fini dell’acquisizione degli appalti, è tenuta all’applicazione delle procedure di cui al D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 (“Codice dei contratti pubblici”).

In quest’ottica, l’istante sostiene di svolgere le seguenti tipologie di attività:

  • Manutenzione, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione del patrimonio edilizio;
  • Costruzione di nuovi edifici e di opere di urbanizzazione;
  • Gestione e amministrazione degli immobili di edilizia residenziale pubblica per conto del Comune per cui opera, nonché di tutte le iniziative connesse alle politiche della residenza, incluse le operazioni di acquisto e vendita.

La società fa sapere quindi di aver ottenuto, mediante affidamento diretto, la gestione dell’intero patrimonio immobiliare di edilizia residenziale pubblica di proprietà del Comune, con la sottoscrizione di un contratto di servizio stipulato nel 2015.

Il contratto – che è stato successivamente rinnovato anno dopo anno e risulta attualmente in vigore- prevede, tra le altre cose, che la società istante si occupi della realizzazione di una serie di interventi che, stando alle normative disposte in materia di Superbonus ed Ecobonus, rientrerebbero tra quelli agevolabili.

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Prestazioni tecniche: possibile affidarle a dipendenti della società

Ciò posto, l’istante chiede se nel suo caso sia possibile accedere ad una delle due agevolazioni citate, ovvero:

  1. Al Superbonus, in quanto sostiene di rientrare tra i beneficiari citati dal Decreto Rilancio all’art. 119, comma 9, lettera c): “istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché […] enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing” per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica […]”;
  2. All’Ecobonus, sulla base di quanto previsto dal D.lgs. n. 63 del 4 giugno 2013, all’art. 14, comma 2-septies: “Le detrazioni […] sono usufruibili anche dagli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di in house providing e che siano costituiti e operanti alla data del 31 dicembre 2013, per interventi di efficienza energetica realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica […]”.

Stando a quanto previsto dal Codice dei Contratti Pubblici, la società sostiene inoltre di aver diritto di scegliere autonomamente in che modo procedere con la realizzazione degli interventi.

In particolare, rivendica due possibilità:

  1. Affidare a sua volta le prestazioni ad altri. Ovvero, con l’affidamento in appalto – ad altre imprese terze – delle prestazioni che le sono state assegnate mediante affidamento diretto dal Comune.
  2. Procedere autonomamente. Ovvero, con l’esecuzione di tutti gli interventi e il soddisfacimento degli adempimenti necessari, in tutto o in parte, servendosi solo di risorse “interne” alla stessa azienda.

La società nello specifico vorrebbe optare per la seconda scelta e dichiara, a tal proposito, di essere dotata di un’idonea struttura aziendale che le consentirebbe di provvedere autonomamente sia alla realizzazione materiale degli interventi, sia al soddisfacimento di tutti gli adempimenti ad essi legati, quali:

  • Operazioni di progettazione preliminare, esecutiva e definitiva;
  • Predisposizione degli studi di fattibilità;
  • Prestazioni tecniche di direzione lavori;
  • Gestione della sicurezza, sia in fase di progettazione che di esecuzione dei lavori;
  • Svolgimento di sopralluoghi e di ispezioni inerenti agli interventi agevolati.

Chiede, dunque, se le spese sostenute per le prestazioni legate all’esecuzione degli interventi edilizi possano essere riconosciute come agevolabili anche nel caso in cui le stesse prestazioni vengano eseguite internamente dalle risorse a disposizione dell’azienda, e quindi non vengano affidate a tecnici esterni.

Leggi anche: “Superbonus 110% per società “in house providing”: come funziona, chiarimenti

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Superbonus ed Ecobonus: sì per servizi affidati ai dipendenti

In merito al primo quesito, ovvero se le società “in house providing” possano rientrare tra i possibili beneficiari del Superbonus e dell’Ecobonus, il Fisco chiaramente dà una risposta affermativa.

Come ricordato dallo stesso istante, infatti, le normative legate ai due incentivi prevedono espressamente questa possibilità.

L’Agenzia fa presente però che chiaramente la società deve essere in possesso di tutti i requisiti necessari disposti dalle norme europee in materia di in house providing per essere riconosciuta come tale.

Presupponendo tuttavia che quanto dichiarato nell’istanza corrisponda a verità, la società rientrerebbe di diritto tra i possibili beneficiari del Superbonus e dell’Ecobonus.

Per quanto riguarda invece il tema delle prestazioni affidate a figure interne alla stessa azienda, si fa presente che la normativa non impone alcun limite in questo senso.

In altre parole, non esiste nessuna regola che impone dei limiti sulle modalità di esecuzione degli interventi agevolabili e, pertanto, è possibile anche che le prestazioni vengano affidate a dipendenti o collaboratori della stessa azienda.

Le spese potranno comunque essere agevolabili, a patto che siano correttamente contabilizzate e siano realmente necessarie ai fini dell’esecuzione degli interventi.

In merito alle società “in house providing”, nello specifico, la normativa prevede che possano accedere al Superbonus e all’Ecobonus, a prescindere dalla tipologia di contratto che regola i rapporti legati all’effettiva esecuzione dei lavori.

Tali contratti potranno quindi essere stipulati sotto forma di appalto, concessione o affidamento diretto da parte della stessa società che li ha ottenuti, anche a favore delle stesse risorse che già lavorano per l’azienda.

Rimane chiaramente l’obbligo di soddisfare tutti i requisiti legati all’accesso agli incentivi, nonché l’obbligo – per le società in house providing – di eseguire lavori agevolabili solo su immobili di edilizia residenziale pubblica, che possiedono in proprietà o che detengono per conto delle amministrazioni pubbliche.

Leggi anche: “Superbonus: prestazioni affidate ai propri dipendenti? Si può



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TAGS: ecobonus, house providing, Superbonus

Autore: Redazione Online

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