Il visto di conformità è uno dei documenti che bisogna obbligatoriamente presentare per poter beneficiare del Superbonus 110%.
Ci sono però dei casi in cui, l’assenza di tale documento, potrebbe non comportare l’esclusione dall’incentivo. Seppure questi casi necessiteranno comunque che gli interventi rispettino tutte le altre disposizioni richieste.
Di seguito vendiamo quando è possibile accedere al Superbonus 110% in assenza del visto di conformità.
Advertisement - PubblicitàIl visto di conformità è necessario per accedere al Superbonus 110%, al fine di garantire che gli interventi da realizzare siano idonei per beneficiare dell’incentivo. A rilasciare il visto è il tecnico abilitato che il beneficiario assume per gestire la pratica. Lo stesso che si occuperà anche di firmare gli altri attestati, e che potrebbe rischiare multe fino a 15.000 euro per ogni dichiarazione fasulla.
Durante gli ultimi anni, ci sono state delle sentenze che hanno trattato l’argomento del visto di conformità. E della rilevanza di questo documento in correlazione alle dichiarazioni fiscali. Le decisioni pronunciate dalla giurisprudenza non riguardavano l’incentivo che concede il 110% di credito d’imposta.
Tuttavia, visto che la legge non ammette esclusioni, è del tutto plausibile ritenere tali disposizioni valide per tutti i bonus attualmente in vigore. Per lo meno, per tutti quelli che richiedono la presentazione del visto di conformità.
Detto ciò, da tutto questo si evince che c’è la possibilità di accedere al Superbonus 110% anche in assenza del visto di conformità. Ma, solo nel caso in cui il documento, effettivamente presente nel modello iniziale, non sia presente invece al momento di un secondo controllo.
Per esempio, se dovesse venir fuori che il tecnico professionista, in realtà, non era abilitato a rilasciare il visto. Oppure, nel caso in cui il tecnico subisca dei provvedimenti disciplinari che impongono la sospensione della sua attività.
Una condizione molto simile infatti è stata affrontata dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 5289 del 26 febbraio 2020. Seppure, come abbiamo già detto, era in riferimento ad un’altra forma di incentivo. In quell’occasione, il visto di conformità fu ritenuto insussistente, in quanto non presente in sede di dichiarazione IVA.
Advertisement - PubblicitàL’infrazione però fu ritenuta “puramente formale”, in quanto il visto era stato comunque presentato con il modello iniziale, in allegato alla domanda di accesso all’incentivo. Dunque non avrebbe comportato la perdita dell’incentivo.
La Corte ha chiarito comunque che tale condizione può essere ritenuta valida solo in presenza di alcuni criteri ben precisi:
Si tratta, in sostanza, di una forma di tutela concessa ai beneficiari del bonus. Che generalmente, si affidano completamente ai tecnici professionisti, ritenendoli maggiormente competenti.
Nel rispetto di tali circostanze, diventa quindi possibile non perdere l’accesso al Superbonus 110% in assenza del visto di conformità. Ma solo se tutti gli altri criteri sono validi, e se il visto era presente durante i primi controlli.
Anche perché, se il sistema automatico dell’Agenzia delle Entrate non dovesse rilevare la presenza di tutti i documenti, non consentirà al richiedente di inoltrare la domanda. E dunque lo escluderebbe a priori.
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La situazione sarà diversa invece se il visto di conformità, seppur correttamente presentato, risulti essere falso o mostri dati infedeli.
In entrambi i casi, si procederà immediatamente alla revoca dell’incentivo. Con sanzioni sicure e molto salate per il tecnico abilitato, e con probabili multe anche ai danni del cittadino beneficiario.
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