Quando e come il Superbonus 110% si applica agli immobili colpiti da eventi sismici? Come funziona il Superbonus rafforzato del 50%? Si può usufruire del maxi-incentivo, avendo già ottenuto il contributo per la ricostruzione?
La Legge di Bilancio 2021 ha introdotto numerose modifiche in merito all’applicazione del Superbonus 110%, e in certi casi ha creato anche parecchia confusione.
Uno dei temi maggiormente complessi riguarda l’applicazione del bonus 110% per gli edifici danneggiati da eventi sismici che hanno già usufruito del contributo per la ricostruzione.
Quando e come il Superbonus 110% si applica agli immobili colpiti da eventi sismici? Come funziona il Superbonus rafforzato del 50%? Si può usufruire del maxi-incentivo, avendo già ottenuto il contributo per la ricostruzione?
Facciamo chiarezza sul tema ricollegandoci a due recenti risposte ad interpello emesse dall’Agenzia delle Entrate.
Sommario
Nella risposta ad interpello n. 563 del 26 agosto 2021, l’istante intende eseguire interventi trainanti e trainati su un immobile classificato in categoria A/7.
Tale immobile è ubicato in Emilia-Romagna e, nel maggio 2012, è stato danneggiato dagli eventi sismici che hanno colpito la Regione, per i quali nel Comune è stato dichiarato lo Stato di Emergenza.
Il proprietario dell’unità afferma di aver già beneficiato del contributo per la ricostruzione previsto dalla Regione con la messa in campo del MUDE (Modello Unico Digitale per l’Edilizia) nel 2012.
L’istante chiede dunque al Fisco se sia possibile, per gli interventi sullo stesso immobile, beneficiare del Superbonus rafforzato del 50%.
È differente invece il caso presentato con una più recente risposta ad interpello, la n. 662 del 5 ottobre 2021.
L’istante qui è comproprietario, insieme ad altri soggetti, di un edificio unifamiliare situato in un Comune nel quale è stato dichiarato lo Stato di Emergenza per eventi sismici, sempre nel 2012.
Egli afferma però di non aver mai usufruito di alcun contributo per la ricostruzione, in quanto l’edificio risulta avere “valore testimoniale storico”. L’istante fa sapere che il Piano Regolatore Comunale, per le aree così vincolate, consente unicamente l’esecuzione di interventi di restauro e risanamento conservativo, e vieta invece qualunque intervento volto alla ristrutturazione.
Chiede dunque al Fisco se sia possibile conseguire interventi di efficientamento energetico e di messa in sicurezza sismica ammissibili al Superbonus 110% per edifici unifamiliari, beneficiando inoltre del Superbonus rafforzato del 50% per gli immobili danneggiati da calamità.
Advertisement - PubblicitàQuando il Superbonus 110% è entrato in vigore, con il Decreto Rilancio lo scorso anno, si era previsto che gli immobili ubicati nei territori colpiti dagli eventi sismici del Centro Italia nel 2016-2017 potessero usufruire del Superbonus 110%, pur avendo già usufruito di eventuali contributi per la ricostruzione post-sisma.
Con la Legge di Bilancio 2021, tale concessione è stata estesa a favore di tutti i Comuni colpiti da eventi sismici, per i quali ovviamente è stato dichiarato lo Stato di Emergenza.
Con l’inserimento del comma 4-ter e 4-quater, si stabilisce infatti che i Comuni interessati da eventi sismici per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza possono beneficiare degli interventi ammissibili sia al Super Ecobonus 110% che al Super Sismabonus 110%.
In merito agli interventi di efficientamento energetico, la dicitura afferma che ci rientrano tutti i Comuni colpiti da calamità dopo l’anno 2008. Per gli interventi volti alla riduzione sismica invece si considereranno le calamità avvenute dal 1° aprile 2009 in poi.
Sempre nella Legge di Bilancio 2021 si dispone che il Superbonus 110%, per tali immobili spetterà “per l’importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione”.
Dunque, se si è già usufruito dei cosiddetti contributi per la ricostruzione post-sisma, il maxi-bonus potrà essere considerato solo per quanto riguarda le spese eccedenti il contributo.
Per saperne di più, leggi: “Superbonus 110 e ricostruzione post-sisma: cosa c’è da sapere”
Advertisement - PubblicitàQuesto punto è doveroso chiarirlo, perché è uno degli argomenti che ha creato maggiore confusione.
Il Superbonus rafforzato, introdotto anche questo dalla Manovra 2021 al comma 4-quater, concede un aumento pari al 50% dei massimali standard previsti per gli interventi ammissibili al Superbonus 110% in favore degli stessi immobili colpiti da eventi sismici a partire dal 2008 in poi, per i quali sia stato dichiarato lo Stato di Emergenza.
In questo caso però, il “rafforzamento” del 50% è alternativo al contributo per la ricostruzione.
Possiamo infatti leggere come:
“gli incentivi sono alternativi al contributo per la ricostruzione e sono fruibili per tutte le spese necessarie al ripristino dei fabbricati danneggiati, comprese le case diverse dalla prima abitazione, con esclusione degli immobili destinati alle attività produttive”.
Questo significa che, per ottenere l’aumento del 50%, non si dovrà aver usufruito di alcun contributo per la ricostruzione. Oppure, nel caso lo si abbia già ottenuto, sarà necessario provvedere alla rinuncia dello stesso.
Si comprende quindi come, in realtà, il Superbonus rafforzato e il Superbonus 110%, per quanto riguarda gli immobili danneggiati da eventi sismici, si debbano considerare separatamente l’uno dall’altro.
Advertisement - PubblicitàRiassumiamo quindi tutti i concetti che abbiamo spiegato in maniera più semplice.
Per gli immobili ubicati nei territori per il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza dopo il 2008:
Nel primo caso che abbiamo visto con la riposta ad interpello n. 563, il contribuente sostiene di aver già usufruito del contributo per la ricostruzione. Dunque egli potrà procedere in due modi differenti:
Il secondo caso presentato all’attenzione delle Entrate, con la risposta n. 662, mostra invece uno scenario nel quale il soggetto afferma di non aver mai usufruito di alcun contributo per la ricostruzione.
L’immobile in questione è posto in area vincolata. A tal proposito, ricordiamo che, per le aree vincolate, il Superbonus 110% ammette l’esecuzione di interventi trainati anche senza quelli principali (trainanti). Questo nel caso in cui i lavori trainanti fossero negati per via dei vincoli paesaggistici. Gli interventi trainati (anche senza quelli trainanti) saranno sempre agevolabili al 110%.
Per saperne di più, leggi: “Ecobonus 110% in aree vincolate: meno regole, più concessioni”
Chiarito questo, e tenendo conto che gli interventi da svolgere rispettino tutti i requisiti richiesti ai fini dell’accesso al Superbonus 110%, si dispone quanto segue.
Il soggetto che non ha usufruito del contributo per la ricostruzione, dovrà informarsi per sapere se abbia diritto ad ottenerlo. Nel caso non ne abbia diritto, allora potrà beneficiare del Superbonus con massimali rafforzati del 50%.
Se invece l’istante ha diritto ad ottenere il contributo per la ricostruzione, potrà procedere in due modi:
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