Ad oggi la normativa prevede che si possano effettuare 3 cessioni rispettando determinati requisiti. Ma attenzione, perché ci sono dei casi specifici nei quali questo non è consentito.
Il Superbonus è senza dubbio l’agevolazione in ambito edile che maggiormente è stata oggetto di modifiche da quando è entrata in vigore, il 1° luglio 2020. L’incentivo è nato con il Decreto Rilancio con lo scopo di favorire la ripresa dell’economia italiana durante il periodo iniziale della pandemia da Covid-19.
Sempre per lo stesso fine, il Decreto Rilancio ha inoltre previsto la possibilità di utilizzare il Superbonus e gli altri Bonus Casa ammessi mediante le opzioni alternative alla detrazione.
Stiamo parlando chiaramente della cessione del credito e dello sconto in fattura, due meccanismi che consentono anche ai soggetti incapienti (e quindi senza un’imposta lorda da cui detrarre), di beneficiare dei bonus in ambito edile.
Disciplinare l’utilizzo delle opzioni alternative è stato, ed è tutt’oggi, il tema più complesso in ambito Superbonus che i diversi esecutivi susseguiti si sono trovati ad affrontare dalla sua nascita.
Ad oggi la normativa prevede che si possano effettuare 3 cessioni rispettando determinati requisiti. Ma attenzione, perché ci sono dei casi specifici nei quali questo non è consentito.
Approfondiamo di seguito.
Advertisement - PubblicitàIl caso di oggi è stato affrontato di recente con la risposta ad interpello n. 234 del 1° marzo 2023.
Qui l’istante è una società che si occupa di gestione, manutenzione e implementazione del patrimonio indisponibile funzionale ai servizi di trasporto pubblico, sulla base di un contratto di affidamento in house sottoscritto con diversi enti della Provincia per cui opera.
Si fa sapere che è stato sottoscritto un disciplinare di affidamento differente in relazione ad ognuno dei singoli Enti provinciali. Tutti i contratti tuttavia scadono il 30 giugno 2024.
L’istante dichiara che una seconda società, interamente partecipata dalla Provincia, ha avviato un piano di riqualificazione sismica ed energetica del patrimonio immobiliare, per le cui spese vorrebbe usufruire del Superbonus.
Afferma però che la capienza fiscale di tale società non è sufficiente per consentire l’utilizzo del credito d’imposta in detrazione diretta con la dichiarazione dei redditi. Per questo motivo, è stato proposto all’istante di acquistare parte del credito Superbonus maturato dalla seconda società, beneficiaria del maxi-incentivo mediante il meccanismo della cessione.
L’istante sostiene di voler acquistare il credito citato, ma chiede alle Entrate dei chiarimenti in merito ad alcuni dubbi.
In particolare, considerando che tutti i disciplinari scadono per la data 30 giugno 2024, la società afferma che, nel caso in cui questi non venissero rinnovati, perderebbe il ramo d’azienda preposto all’esercizio del trasporto pubblico locale, perché sarebbe affidato o ceduto a nuovo affidatario.
In quel caso, la società istante dichiara che la propria capienza fiscale verrebbe notevolmente ridotta e, dunque, non potrebbe più utilizzare le quote residue di credito non utilizzato in detrazione.
Ci si chiede dunque:
L’Agenzia delle Entrate ricorda innanzitutto che il meccanismo della cessione del credito legato a Superbonus e Bonus Casa prevede che:
Alla luce di ciò, il Fisco fa presente che, in seguito alla prima cessione effettuata, il credito può essere ceduto esclusivamente a favore di soggetti “qualificati”. Non può più essere ceduto generalmente a soggetti terzi.
Se, come prospettato dall’istante, il credito Superbonus acquistato venisse “trasferito” al nuovo affidatario dei disciplinari con il ramo d’azienda, la titolarità del credito muterebbe, e dunque si configurerebbe una nuova operazione di cessione dello stesso credito.
La seconda cessione, tuttavia, è possibile solo a favore di soggetti “qualificati”.
Per questo motivo, nel caso in cui l’istante dovesse perdere il ramo d’azienda, non avrà comunque la possibilità di cedere il credito acquistato a favore di altri soggetti diversi da quelli “qualificati”.
Differente è il caso del trasferimento del credito Superbonus nell’ambito del consolidato. In quel caso il trasferimento non viene considerato una cessione, pertanto le operazioni non seguono le regole previste per tale meccanismo. Per approfondire, leggi: “Superbonus 110% per consolidato: cessione e compensazione senza limiti”
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