Il Superbonus 110% ammette tra i possibili beneficiari anche gli IACP (Istituti Autonomi di Case Popolari), per il conseguimento di interventi edilizi svolti in edifici (di loro proprietà oppure che gestiscono per conto del Comune) adibiti ad edilizia residenziale pubblica.
Come sappiamo, il maxi-incentivo consente di considerare come spese detraibili, oltre quelle relative direttamente agli interventi, anche quelle destinate ai tecnici per il pagamento delle prestazioni professionali.
Il caso che trattiamo oggi però è particolarmente interessante, in quanto ci consente di esplorare aspetti maggiormente tecnici sulle spese che possono essere incluse ai fini dell’incentivo.
La domanda di oggi in sostanza è la seguente:
“Se le prestazioni professionali vengono svolte dal personale dipendente dello stesso Istituto che beneficia del Superbonus 110%, le spese per il pagamento di tali prestazioni possono sempre rientrare tra quelle agevolabili?”
Approfondiamo di seguito.
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Sommario
Nella risposta ad interpello n. 795 del 30 novembre 2021, ci viene appunto mostrato il caso di una ex-IACP che intende usufruire del Superbonus 110%, ma prestiamo attenzione ai dettagli che seguono.
L’istante rappresenta di essere un ente pubblico economico con Statuto, nato dalla riorganizzazione degli IACP ai sensi della Legge Regionale n. 24/2001 dell’Emilia-Romagna, in base alla quale svolge attività di gestione, manutenzione, recupero e riqualificazione degli alloggi ERP. Ad oggi tali enti si configurano come ex-IACP.
L’ente sostiene di gestire per conto di vari Comuni diversi immobili adibiti ad edilizia residenziale pubblica, sulla base di specifici contratti, per i quali vorrebbe avviare interventi edilizi ammissibili al Superbonus 110%.
A riguardo, chiede di avere dei chiarimenti in merito a quali siano le spese “correlate” agli interventi e a quali siano i costi tecnici connessi al pagamento delle prestazioni, che possono essere ammissibili all’incentivo.
In particolare, l’istante vorrebbe sapere se possono essere incluse tra le spese ammissibili le prestazioni tecniche relative a:
L’Agenzia delle Entrate precisa innanzitutto che, in base a quanto stabilito dal Decreto Rilancio, rientrano tra i potenziali beneficiari del Superbonus 110% anche gli “[…] IACP comunque denominati, nonché gli Enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing“”.
In tale ottica dunque, si concede l’accesso al beneficio anche agli enti che non risultano direttamente configurabili come IACP, ma che comunque svolgono le stesse funzioni e rispettano gli stessi requisiti.
Riguardo alla possibilità di accedere o meno al Superbonus 110%, ciò implica il fatto che l’inquadramento dell’ente si basa, oltre che su criteri oggettivi da rispettare, anche su una valutazione soggettiva. Difatti, in tal caso, non è necessario che gli organi siano configurabili come IACP, in quanto sono ammessi al beneficio anche tutti gli enti aventi le stesse finalità.
Innanzitutto dunque, l’ente deve accertarsi di poter realmente accedere al Superbonus 110% rientrando nella categoria degli “IACP ed enti aventi le stesse finalità”. È consigliabile per questo far valutare la pratica ad un tecnico abilitato professionista.
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Advertisement - PubblicitàPresupponendo quindi che l’ente sia configurabile “al pari degli IACP”, e che quindi sia un potenziale beneficiario del Superbonus 110%, si rappresenta quanto segue.
Come chiarito dalla Circolare n. 24/E dell’8 agosto 2020, tra le spese ammissibili al maxi-incentivo rientrano anche quelle sostenute per ottenere il visto di conformità, le attestazioni e tutte le asseverazioni tecniche obbligatorie che devono essere rilasciate dai tecnici professionisti.
Possono essere inoltre inclusi anche i costi relativi a:
In base all’ultimo punto, con la Circolare n. 30/E del 22 dicembre 2020, è stato chiarito che le spese includibili sono tutte quelle caratterizzate da un’immediata correlazione con gli interventi. In poche parole, si tratta di costi che devono risultare necessari alla realizzazione delle opere (es. quelle relative all’installazione del ponteggio).
Chiaramente poi, bisogna specificare che le normative disposte finora riguardo al maxi-incentivo non hanno mai considerato l’ipotesi che le prestazioni professionali possano essere svolte dagli stessi dipendenti dell’ente.
Nell’ottica dell’accesso al Superbonus 110% quindi, l’Agenzia ritiene che l’istante possa considerare come spese ammissibili all’incentivo anche i compensi per le prestazioni tecniche, anche qualora queste siano svolte dallo stesso personale dell’istituto.
È fondamentale però che tutti i costi relativi al pagamento di prestazioni professionali sia correttamente documentati o, almeno, specificati nella contabilità interna.
Advertisement - PubblicitàL’altro quesito posto dall’istante riguardava invece la possibilità di includere tra le spese ammissibili al Superbonus 110% anche quelle relative alle funzioni di Stazione Appaltante.
Al riguardo il Fisco rappresenta che le spese legate alla gestione dei bandi, delle commissioni, dei seggi, degli avvisi, ecc. possano essere ammesse al maxi-incentivo.
Infatti, sempre in base alle disposizioni citate sopra, si ritiene che tali costi possano rientrare tra quelli “caratterizzati da un’immediata e necessaria correlazione con gli interventi che danno diritto alla detrazione in quanto obbligatori e prodromici alla realizzazione degli interventi stessi.”
Viene specificato comunque che tutte le “altre spese” includibili al Superbonus 110% (ovvero quelle che non rientrano nell’effettiva realizzazione degli interventi ma sono comunque correlate e quindi detraibili), devono rientrare nei massimali di spesa stabiliti ogni singolo intervento.
Approfondisci qui: “Superbonus 110%: i massimali di spesa per tutti gli interventi”
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