Anche i soggetti che non sono residenti in Italia possono beneficiare del Superbonus per conseguire interventi edilizi su immobili ubicati in territorio nazionale.
Questa tipologia di beneficiari ha la possibilità di usufruire del maxi-incentivo anche nel caso in cui non possedesse alcun reddito in Italia e, dunque, anche nel caso in cui non pagasse alcuna imposta a riguardo.
Approfondiamo di seguito.
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Advertisement - PubblicitàIl caso di cui parliamo è stato di recente oggetto di un quesito posto all’attenzione dell’Agenzia delle Entrate mediante il portale FiscoOggi.
Non è la prima volta, tuttavia, che il Fisco si sofferma a spiegare chiaramente perché e in che modo i cittadini non residenti in Italia possano usufruire del Superbonus.
Già nella Circolare n. 24/E dell’8 agosto 2020 – ovvero il primo documento di approfondimento riguardante il funzionamento del Superbonus in seguito all’entrata in vigore dell’incentivo, datata al 1° luglio 2020 – si chiariva infatti che:
“Il Decreto Rilancio individua tra i destinatari del Superbonus […] tutti i contribuenti residenti e non residenti nel territorio dello Stato che sostengono le spese per l’esecuzione degli interventi agevolati.”
Successivamente è stato spiegato che i cittadini non residenti possono usufruire del maxi-incentivo anche se non producono alcun reddito in Italia e quindi anche se non pagano imposte legate a redditi di lavoro alle casse dello Stato.
A prescindere dalla residenza, comunque, la normativa per accedere al Superbonus richiede che il beneficiario disponga almeno di un reddito imponibile (anche di minimo importo) da far valere in Italia.
Questo reddito imponibile, come chiarito diverse volte, può essere anche il solo reddito fondiario derivante dalla casa che il richiedente possiede in territorio nazionale.
Ne consegue da questo che anche un cittadino che non è residente in Italia – ma possiede un’abitazione ubicata in territorio nazionale – può usufruire del maxi-incentivo per eseguire interventi agevolabili che interessino quella stessa abitazione.
Per i casi di questo genere, non avendo il richiedente un’imposta lorda da detrarre – e non potendo quindi usufruire del Superbonus mediante dichiarazione dei redditi – sono disponibili le nuove modalità di usufrutto, le opzioni alternative alla detrazione.
Un soggetto non residente che non possiede redditi in Italia al di fuori di quelli legati all’immobile di proprietà, potrà quindi beneficiare del maxi-incentivo mediante cessione del credito o sconto in fattura immediato.
Advertisement - PubblicitàIl quesito trattato di recente dalle Entrate mostra appunto il caso di un cittadino residente all’estero e iscritto all’Aire, che afferma di possedere (con proprietà al 100%) un appartamento sito all’interno di un edificio condominiale ubicato in territorio nazionale.
Il soggetto sostiene di non produrre alcun reddito e di non pagare alcuna tassa in Italia, al di fuori dell’IMU e della TARI legate all’appartamento che possiede.
È possibile in un caso del genere fruire del Superbonus per conseguire interventi edilizi mirati alla riduzione del rischio sismico?
Presupponendo che i lavori da realizzare rientrino tra quelli agevolabili e che vengano rispettate tutte le condizioni necessarie per accedere al maxi-incentivo, la risposta è affermativa.
Le imposte (IMU e TARI) che il cittadino paga in relazione all’immobile che possiede, infatti, vanno a costituire il reddito fondiario e, come abbiamo detto, anche chi dispone del solo reddito fondiario può usufruire del Superbonus.
Il cittadino non residente potrà, in conclusione, beneficiare del maxi-incentivo (solo mediante la cessione del credito o lo sconto in fattura), se:
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