Il Superbonus, come sappiamo, concede la possibilità di eseguire interventi antisismici che siano atti a garantire una riduzione del rischio sismico dimostrabile.
Tuttavia, lo ricordiamo, in questo caso non è necessario raggiungere degli standard specifici riferibili alla classificazione, come invece accade con gli interventi mirati all’efficientamento energetico, dove si richiede un miglioramento minimo di 2 Classi (o della Classe più elevata con 1 solo salto) per poter accedere alla detrazione.
Per quanto riguarda gli interventi antisismici, tra l’altro, il Superbonus viene concesso anche nel caso in cui il richiedente dovesse aver già beneficiato del contributo per la ricostruzione in riferimento allo stesso immobile danneggiato.
Approfondiamo di seguito.
Sommario
Il punto è stato nuovamente chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la recente risposta ad interpello n. 222 del 22 febbraio 2023.
Qui l’istante rappresenta di essere comproprietario di un immobile che è stato gravemente danneggiato dalle scosse sismiche del 2016 nel Centro Italia.
A questo proposito fa sapere di aver presentato, tramite la piattaforma MUDE (Modello Unico Digitale dell’Edilizia), un progetto per la “riparazione dei danni con miglioramento sismico” in data 23 dicembre 2019.
Il 14 settembre 2021 l’istante ha ottenuto la concessione del contributo, dopodiché, i lavori sono ufficialmente stati avviati in data 27 settembre 2021.
In merito agli interventi, viene fatto presente che il progetto non prevedeva opere, e quindi spese, imputabili alla committenza. Pertanto, l’istante afferma di non aver mai presentato l’asseverazione di cui all’Allegato B, art. 3 del decreto ministeriale del 28 febbraio 2017 n. 58 e successive modificazioni, in quanto non ne è consentito il deposito in assenza di spese in “accollo” al soggetto interessato.
Si fa sapere infine che, successivamente, è sopraggiunta la necessità di eseguire ulteriori interventi, aggiuntivi rispetto a quelli stabiliti nel progetto per la ricostruzione. Tali interventi sarebbero necessari al ripristino dell’agibilità dell’edificio e, sostiene l’istante, non potevano essere previsti in fase di realizzazione del progetto.
Tali ulteriori interventi porterebbero i costi a superare l’importo del contributo concesso per la ricostruzione. Pertanto l’istante chiede se, per le spese che eccedono il contributo per la ricostruzione, sia possibile usufruire del Superbonus, depositando la predetta asseverazione in sede di “variante” rispetto al progetto iniziale.
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Advertisement - PubblicitàLa risposta del Fisco è positiva, presupponendo chiaramente che l’istante sia in possesso di tutti gli altri requisiti per beneficiare del Superbonus.
Ma bisogna andare per gradi.
In particolare, si fa presente innanzitutto che gli interventi effettuati all’interno di comuni colpiti da eventi sismici a partire dal 1° aprile 2009 in poi – per i quali sia stato dichiarato lo Stato di Emergenza – sono gli unici per i quali si può ancora usufruire del Superbonus con detrazione al 110%. E lo si potrà fare fino al 31 dicembre 2025.
Il decreto Rilancio, all’art. 119, comma 13 lettera b), stabilisce inoltre che l’efficacia degli interventi volti alla riduzione del rischio sismico:
“[…] è asseverata dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori delle strutture e del collaudo statico, secondo le rispettive competenze professionali, iscritti agli ordini o ai collegi professionali di appartenenza […]. I professionisti incaricati attestano altresì la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Il soggetto che rilascia il visto di conformità […] verifica la presenza delle asseverazioni e delle attestazioni rilasciate dai professionisti incaricati.”
Il decreto n. 58/2017 stabilisce che l’asseverazione deve essere presentata allo sportello unico per l’edilizia competente, in allegato alla SCIA o alla richiesta del Permesso di Costruire. Dunque, l’asseverazione dev’essere allegata alla richiesta del titolo abilitativo che si deposita.
Per quanto riguarda i titoli abilitativi presentati a partire dal 16 gennaio 2020, è stato chiarito diverse volte – da ultimo con la Circolare n. 28/E del 25 luglio 2022 – che l’asseverazione va presentata:
“contestualmente al titolo abilitativo urbanistico, tempestivamente e comunque prima dell’inizio dei lavori. Un’asseverazione tardiva, in quanto non conforme alle citate disposizioni, non consente l’accesso al Sisma bonus.”
Per l’appunto, in linea generale, anche l’accesso al Superbonus non è consentito in caso di asseverazione presentata in ritardo o assente.
Advertisement - PubblicitàIl caso presentato nell’istanza però è differente.
Difatti, sempre l’art. 119 del decreto Rilancio ha stabilito che il Superbonus, così come gli altri bonus edilizi – in caso di edificio danneggiato da eventi sismici per i quali si è ottenuto il contributo per la ricostruzione – spetta per i costi che eccedono l’importo di quel contributo.
Nell’Ordinanza n. 111 del Commissario straordinario del Governo per gli eventi sismici, all’art. 6, comma 4, in riferimento all’applicazione del Superbonus, si precisava inoltre che:
“Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi per i quali sia già stato emanato il decreto di concessione del contributo anche, ove occorra, previa presentazione di varianti in corso d’opera nel rispetto della normativa sulla ricostruzione.”
Nella Guida per la “Ricostruzione post sisma Italia centrale e Superbonus”, si specifica poi chiaramente quanto segue:
Visto quanto detto, l’Agenzia delle Entrate ritiene che l’istante potrà, nel rispetto di tutti gli altri requisiti, beneficiare del Superbonus per le spese che eccedono il contributo per la ricostruzione ottenuto.
Ciò a condizione però che venga disposta l’asseverazione, da parte di un tecnico abilitato, che attesti che:
Si precisa inoltre che l’asseverazione dovrà essere depositata contestualmente alla presentazione della variante progettuale in corso d’opera.
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