Con l’entrata in vigore del Decreto Sostegni BIS, dal 26 maggio 2021, è diventato possibile anche per le imprese includere l’IVA indetraibile tra i costi agevolabili col Superbonus.
Con l’entrata in vigore del Decreto Sostegni BIS, dal 26 maggio 2021, è diventato possibile anche per le imprese includere l’IVA indetraibile tra i costi agevolabili col Superbonus.
Ne abbiamo parlato nell’articolo: “Superbonus 110%: IVA indetraibile diventa detraibile”
La disposizione prevede espressamente che la concessione è prevista solo per le spese agevolabili con il Superbonus e non si applica agli altri Bonus Casa.
Di recente però l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che questa imposizione si scontra con quanto previsto dal TUIR in merito alle principi legati alla determinazione del reddito d’impresa.
È dunque possibile per le imprese includere l’IVA indetraibile anche nelle spese agevolabili con i Bonus Casa diversi dal Superbonus.
Approfondiamo di seguito.
Sommario
Il tema è stato oggetto della risposta ad interpello n. 212 del 13 febbraio 2023 dell’Agenzia delle Entrate.
L’istante è una società che rappresenta di essere proprietaria di un immobile residenziale per il quale ha sottoscritto un contratto d’appalto con un’altra impresa, finalizzato all’esecuzione di lavori di manutenzione edilizia.
Fa sapere che gli interventi rientrano tra quelli agevolabili con gli incentivi Ecobonus e Bonus Facciate, e che ha scelto di beneficiarne mediante l’opzione alternativa dello sconto in fattura immediato applicato dalla ditta.
La società istante dichiara inoltre che, tra le attività che svolge, rientra quella di locazione di immobili, che normalmente è esente da IVA. L’immobile oggetto del contratto d’appalto rientra in quest’ambito.
Essendo dunque l’operazione esente da IVA, la società è impossibilitata a detrarre l’IVA sui costi.
Viene specificato tuttavia che l’impresa appaltatrice emetterà fattura nei confronti della società istante, applicando il regime della reverse charge, ovvero l’inversione contabile.
Si tratta di un regime che consente, al soggetto che è tenuto a versare l’IVA, di “trasferirne” il versamento in capo al destinatario della prestazione.
L’IVA dovuta dall’impresa sarà quindi trasferita in capo alla società istante. Essendo però il contratto legato ad un immobile rientrante nell’attività della locazione esente, la società avrebbe l’onere di versare l’intero importo dell’IVA.
A questo proposito, l’istante richiama quanto stabilito con il Provvedimento Prot. n. 283847 dell’8 agosto 2020, ovvero che:
“L’importo della detrazione spettante è calcolato tenendo conto delle spese complessivamente sostenute nel periodo d’imposta, comprensive dell’importo non corrisposto al fornitore per effetto dello sconto praticato.”
Da qui si evince che l’importo della detrazione comprende sia l’imponibile che l’imposta, in quanto questa costituisce un costo per il contribuente.
Per l’appunto si precisa che, sebbene nelle fatture oggetto di sconto non sia indicata l’IVA per via della reverse charge, in ogni caso questa costituisce un costo per la società.
Advertisement - PubblicitàIn virtù di quanto spiegato, la società chiede se sia possibile nel suo caso includere i costi legati all’IVA indetraibile tra quelli agevolabili con l’Ecobonus e il Bonus Facciate.
Domanda, tra l’altro, di potervi accedere mediante l’opzione della cessione del credito, per poter vendere il credito corrispondente all’importo dell’IVA, che non è stato interessato dallo sconto in fattura in quanto escluso dalla fattura per via del reverse charge.
Nel caso in cui fosse impossibile includere l’IVA indetraibile tra i costi agevolabili, l’istante afferma che si andrebbe a creare una disparità di trattamento riguardo ai soggetti che possono accedere alle detrazioni.
Nello specifico, si lamenta il fatto che l’IVA costituisce per la società un onere così come lo è per un soggetto che non è titolare di partita IVA, nei confronti del quale il regime del reverse charge non è applicabile.
In quest’ottica, risulterebbe penalizzante per la società il solo aspetto formale della differente natura dei due committenti.
Advertisement - PubblicitàL’Agenzia delle Entrate richiama innanzitutto quanto stabilito dal Decreto Rilancio, all’art. 119 comma 9-ter, ovvero che:
“L’imposta sul valore aggiunto non detraibile, anche parzialmente, […] dovuta sulle spese rilevanti ai fini degli incentivi previsti dal presente articolo, si considera nel calcolo dell’ammontare complessivo ammesso al beneficio, indipendentemente dalla modalità di rilevazione contabile adottata dal contribuente.”
A questo proposito, con la Circolare n. 23/E del 23 giugno 2022, era stato precisato che la suddetta disposizione veniva concessa esclusivamente in relazione al Superbonus e, dunque, non era estendibile ad altre detrazioni diverse dal maxi-incentivo al 110%.
Si ricorda tuttavia che, al di fuori di quanto specificamente stabilito dal decreto Rilancio, esistono altre normative generali che devono essere seguite in questi casi e che riguardano, in particolare, la determinazione del reddito d’impresa.
Nello specifico, si deve considerare l’110 del TUIR, secondo cui per il reddito d’impresa l’importo dell’IVA oggettivamente indetraibile è una componente da considerare ai fini delle detrazioni spettanti.
Lo stesso principio è stato confermato anche dalla stessa Circolare citata sopra, dove possiamo leggere quanto segue:
“Resta fermo che l’IVA oggettivamente indetraibile per espressa previsione di legge, nonché quella indetraibile per effetto dell’opzione per la dispensa dagli obblighi di fatturazione e registrazione delle operazioni esenti […] costituisce una componente di costo dei beni/servizi ammessi a beneficiare del Superbonus, in quanto direttamente riconducibili alle singole operazioni di acquisto per le quali non è previsto il diritto di detrazione ai fini IVA.”
In questo caso, si spiega, il legislatore ha inteso estendere, anche a favore delle spese legate al Superbonus, la possibilità di includere l’IVA indetraibile tra i costi agevolabili.
Tale concessione tuttavia, per quanto riguarda invece le altre detrazioni edilizie, risultava già vigente per via di quanto disposto con il TUIR.
Ne consegue quindi che la società istante – nel rispetto di tutti gli altri requisiti previsti – potrà beneficiare delle agevolazioni previste con l’Ecobonus e il Bonus Facciate, includendo l’importo dell’IVA indetraibile alle spese considerate “agevolabili”.
Il Fisco ritiene inoltre che la società potrà procedere con l’esercizio della cessione del credito in riferimento all’importo dell’IVA indetraibile, che è stato escluso in precedenza dall’applicazione dello sconto in fattura immediato per via del regime del reverse charge.
Leggi anche: “Superbonus 110%: IVA indetraibile e “pro-rata”, ci sono novità”
Compila il form sottostante: la tua richiesta verrà moderata e successivamente inoltrata alle migliori Aziende del settore, GRATUITAMENTE!