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Superbonus, decadenza e responsabilità: tutti i soggetti coinvolti sono imputabili

Abbiamo parlato più volte del Superbonus 110% in relazione ai casi di decadenza del beneficio e delle eventuali responsabilità che possono ricadere su vari soggetti. Approfondiamo di seguito.

Superbonus, decadenza e responsabilità: tutti i soggetti coinvolti sono imputabiliSuperbonus, decadenza e responsabilità: tutti i soggetti coinvolti sono imputabili
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Abbiamo parlato più volte del Superbonus 110% in relazione ai casi di decadenza del beneficio (vedi qui quali sono), e delle eventuali responsabilità che possono ricadere su vari soggetti.

Non solo sono i tecnici asseveratori o il committente beneficiario a rischiare di incappare in multe salate per degli errori avvenuti nella pratica di Superbonus 110%. Secondo la normativa applicata all’incentivo infatti, tutti i soggetti coinvolti possono essere imputabili.

Approfondiamo di seguito.

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Superbonus 110%: il concetto di responsabilità solidale

Questo è un argomento per il quale non bisogna considerare unicamente quanto scritto nel Decreto Rilancio, seppure anche qui se ne parli.

Il tema della “responsabilità solidale” infatti è ben descritto dal Codice Civile all’art. 2055, dove si spiega che:

Se il fatto dannoso è imputabile a più persone, tutte sono obbligate in solido al risarcimento del danno. Colui che ha risarcito il danno ha regresso contro ciascuno degli altri, nella misura determinata dalla gravità della rispettiva colpa e dall’entità delle conseguenze che ne sono derivate. Nel dubbio, le singole colpe si presumono uguali.

Tale punto non si rivolge ad un danno conseguito in relazione ad una colpa specifica, ma si tratta di un principio di base dell’ordinamento giuridico italiano, che ovviamente si applica anche ai casi di decadenza del Superbonus 110% e al settore edile in generale.

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La responsabilità in solido nel Decreto Rilancio

Il concetto di responsabilità solidale infatti viene citato anche nelle disposizioni legislative applicate al maxi-incentivo, ovvero quelle descritte dal Decreto Rilancio.

Qui, all’art. 121 comma 5, possiamo leggere infatti che:

Qualora sia accertata la mancata integrazione, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d’imposta, l’Agenzia delle Entrate provvede al recupero dell’importo corrispondente alla detrazione non spettante nei confronti dei soggetti di cui al comma 1”.

Mentre al comma 6 dello stesso articolo si cita la responsabilità in solido:

Il recupero dell’importo di cui al comma 5 è effettuato nei confronti del soggetto beneficiario di cui al comma 1, fermo restando, in presenza di concorso nella violazione, oltre all’applicazione dell’articolo 9, comma 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, anche la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari per il pagamento dell’importo di cui al comma 5 e dei relativi interessi.

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In conclusione, come si svolge il tutto?

In sostanza, in che modo si procede per comprendere chi dovrà pagare le sanzioni in caso di decadenza del Superbonus 110%?

Innanzitutto, al contrario di quanto si prometteva inizialmente con l’entrata in vigore del Superbonus 110%, il soggetto beneficiario potrà essere “protetto” solo parzialmente.

Infatti, seppure il Decreto Rilancio preveda che i tecnici asseveratori siano responsabili di tutto ciò che asseverano, in realtà l’eventuale decadenza del beneficio ricade prima di tutto sul soggetto beneficiario.

Come sappiamo, i professionisti rischiano multe fino a 15.000 euro per ogni dichiarazione non veritiera presente nei documenti che ha asseverato. Per questo motivo, per poter asseverare qualsiasi pratica Superbonus, i tecnici sono tenuti a stipulare una polizza pari a minimo 500.000 euro, che servirà appunto per coprire le spese in caso fosse stabilita la decadenza del beneficio per false dichiarazioni.

Con la polizza, l’asseveratore sarà tenuto a risarcire sia il beneficiario (al quale ha fatto perdere l’accesso all’incentivo), sia le casse dello Stato per la parte di beneficio fino a quel momento riconosciuto erroneamente. Oltre a questo, si applicheranno anche le sanzioni di cui all’art. 20 del DPR n. 602 del 29 settembre 1973 e quelle previste dall’art. 13 del DL n. 471 del 18 dicembre 1997.

A leggere così le disposizioni citate, sembrerebbe quasi che il cliente beneficiario sia esonerato da ogni colpa, ma in realtà non è così.

Come abbiamo visto infatti nell’articolo “Superbonus: assicurazione sì, ma è il contribuente a dover pagare”, in caso di decadenza del beneficio, lo Stato si rivarrà prima di tutto proprio sul committente beneficiario del Superbonus 110%.

Dopodiché, qualora la decadenza fosse stata dovuta per via di errori effettuati dai tecnici professionisti, il beneficiario potrà pretendere un risarcimento dall’asseveratore in sede civile.

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Tutti i soggetti coinvolti possono essere costretti al risarcimento

Secondo il principio della responsabilità solidale però, si chiarisce che possono essere costretti al risarcimento anche tutti gli altri soggetti coinvolti nella pratica. Beneficiario, tecnici, fornitori e anche le ditte e imprese che effettuano gli sconti in fattura o accettano la cessione del credito.

Il beneficiario sarà sempre il primo soggetto accusato in caso di decadenza del Superbonus 110%. Per quanto riguarda invece tutte le altre figure coinvolte nella pratica, si dovrà accertare in che modo e in che parte questi siano eventualmente responsabili. E, se dovessero risultare coinvolti, saranno tenuti a risarcire il committente in caso questi abbia già saldato i corrispettivi dovuti allo Stato.

Leggi anche: “Superbonus 110%: nuove polizze per tutelare i beneficiari



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TAGS: assicurazione, codice civile, decadenza, Decreto Rilancio, responsabilità, Superbonus

Autore: Redazione Online

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