L’Agenzia delle Entrate fornisce diversi chiarimenti in merito alla Certificazione SOA e all’obbligo di affidare i lavori solo ad imprese qualificate per poter usufruire del Superbonus e degli altri Bonus Edilizi.
Con la Circolare n. 10/E del 20 aprile 2023, l’Agenzia delle Entrate fornisce diversi chiarimenti in merito alla Certificazione SOA e all’obbligo di affidare i lavori solo ad imprese qualificate per poter usufruire del Superbonus e degli altri Bonus Edilizi, sia mediante detrazione che tramite cessione del credito o sconto in fattura.
A stabilirlo è stato il DL n. 21 del 21 marzo 2022, cosiddetto “decreto Ucraina”, che all’art. 10-bis ha disposto quanto segue.
Dal 1° gennaio 2023 e fino al 30 giugno 2023, per usufruire degli incentivi fiscali di cui all’art. 119 e 121 del decreto Rilancio, i lavori di importo superiore a 516.000 euro devono essere affidati ad imprese che sono già in possesso della certificazione SOA oppure che, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto, dimostrano di aver già sottoscritto un contratto finalizzato al rilascio della certificazione.
A partire dal 1° luglio 2023 invece, sarà possibile affidare i lavori di tale entità esclusivamente alle imprese in possesso della certificazione SOA.
Vediamo tutti i nuovi chiarimenti in merito forniti dal Fisco.
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Advertisement - PubblicitàLa Circolare delle Entrate ribadisce dunque innanzitutto che i lavori agevolabili mediante Superbonus e altri Bonus Edilizi, se di importo superiore a 516.000 euro, devono tener conto della certificazione SOA.
Questa non sarà presa in considerazione invece in riferimento ai lavori già in corso di esecuzione per la data del 21 maggio 2022 (entrata in vigore del decreto “Ucraina”) e ai contratti stipulati prima di tale data.
In questo caso, a prescindere dal fatto che l’impresa che esegue i lavori sia in possesso della certificazione o meno, tale requisito non sarà richiesto ai fini dell’agevolazione della quale si intende beneficiare, neanche dopo che la Certificazione diventerà obbligatoria a tutti gli effetti a decorrere dal 1° luglio 2023.
Per tutti i contratti di appalto che invece sono stati sottoscritti dal 21 maggio al 31 dicembre 2022 – relativi a lavori che si sono protratti oltre la data del 31 dicembre 2022 – è necessario che, entro il 1° gennaio 2023 – le imprese alle quali sono stati affidati i lavori ottengano la Certificazione o che, almeno, ne abbiano fatto richiesta. In sostanza, le condizioni sono le stesse richieste in relazione ai contratti sottoscritti dal 1° gennaio al 30 giugno 2023.
Viene fatto presente, tra l’altro, che i lavori affidati ad imprese che risultano aver richiesto la certificazione – ma non l’hanno ancora ottenuta – nel caso in cui alla fine questa dovesse essere negata, l’agevolazione spetterà comunque al soggetto beneficiario, in relazione a tutte le spese conseguite fino al 30 giugno 2023.
A partire dal 1° luglio 2023 invece, tutti i contratti che prevedono interventi di valore superiore a 516.000 euro, potranno essere affidati esclusivamente ad imprese che hanno già ottenuto la Certificazione SOA, e che quindi risultano qualificate.
La disposizione, lo ricordiamo, è da soddisfare sia in relazione agli interventi Superbonus, sia a quelli agevolabili con gli altri Bonus Casa che ammettono la scelta della cessione del credito e dello sconto in fattura (vedi qui quali sono).
In ogni caso, comunque, la certificazione sarà obbligatoria anche per chi intendesse fruire delle agevolazioni suddette mediante la detrazione in più anni con la dichiarazione dei redditi, chiaramente sempre per i lavori che superano l’importo detto.
Advertisement - PubblicitàAttenzione, l’obbligo della Certificazione SOA – visto che è una misura che si riferisce all’esecuzione di interventi edilizi – non si applica alle agevolazioni dedicate all’acquisto in una casa, ovvero al Bonus Ristrutturazioni per acquisti, al Sismabonus Acquisti e al Super Sismabonus Acquisti.
La Circolare delle Entrate fornisce infine delle precisazioni in merito al calcolo dell’importo, pari a 516.000 euro, stabilito dalla normativa.
A questo proposito, viene chiarito che l’importo detto dovrà essere considerato singolarmente per ciascun contratto di appalto o di subappalto. Ciò significa che nel caso in cui l’impresa appaltatrice dovesse affidare parte dei lavori in subappalto, anche l’impresa subappaltatrice dovrà rispettare le condizioni SOA se i lavori affidategli superano l’importo di 516.000 euro.
Il Fisco specifica inoltre che l’importo deve essere considerato al netto dell’IVA.
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