Ai fini dell’accesso al Superbonus 110%, come sappiamo, non è fondamentale che il proprietario dell’immobile oggetti di interventi rientri tra le categorie di beneficiari ammessi, qualora non sia lui a sostenere le spese.
Ai fini dell’accesso al Superbonus 110%, come sappiamo, non è fondamentale che il proprietario dell’immobile oggetti di interventi rientri tra le categorie di beneficiari ammessi, qualora non sia lui a sostenere le spese.
Difatti, a prescindere da chi sia il proprietario diretto, se l’immobile viene gestito in detenzione da un soggetto potenzialmente beneficiario, che sostiene anche le spese necessarie per gli interventi, allora l’accesso al Superbonus 110% sarà possibile.
Approfondiamo di seguito.
Advertisement - PubblicitàIl caso di oggi è stato affrontato dall’Agenzia delle Entrate con la risposta ad interpello n. 307 del 26 maggio 2022.
L’istante rappresenta di detenere con contratto di locazione un’unità immobiliare residenziale ubicata all’interno di un edificio plurifamiliare appartenente ad una società di capitali.
L’unità sarà oggetto di interventi edilizi volti alla riqualificazione energetica ammissibili al Superbonus 110%. Le spese saranno interamente a carico del locatario che, si fa sapere, ha già ottenuto il consenso della società per l’esecuzione dei lavori.
L’istante sostiene a questo proposito che l’unità sita all’interno dell’edificio plurifamiliare rispetta tutti i requisiti di accesso al Superbonus 110%, ovvero dispone di un accesso autonomo dall’esterno ed è funzionalmente indipendente.
Chiede pertanto alle Entrate se lo scenario presentato possa consentire l’accesso al maxi-incentivo.
Advertisement - PubblicitàIl parere del Fisco, come abbiamo accennato prima, è positivo. Difatti, le unità immobiliari site all’interno di edifici plurifamiliari, nel rispetto di tutti gli altri requisiti, possono essere ammesse al Superbonus 110%.
Nei casi di questo genere inoltre, l’accesso è consentito anche se l’edificio plurifamiliare in sé non dovesse rientrare tra i fabbricati che di base sono ammissibili all’incentivo, e anche se il diretto proprietario dell’immobile non rientra tra i soggetti ammessi.
Per le unità abitative site all’interno di edifici plurifamiliari difatti, sono considerati fondamentali esclusivamente i due requisiti che richiedono l’indipendenza funzionale dell’unità e la presenza di uno o più accessi autonomi dall’esterno.
Non è rilevante in tal senso che l’edificio appartenga ad una società di capitali, se l’unità in questione è detenuta in locazione da un soggetto che può essere ammesso all’incentivo, e che chiaramente ne sostiene le spese.
Sulla base del ragionamento fatto, l’Agenzia delle Entrate ritiene che:
“gli interventi effettuati su una unità abitativa «funzionalmente indipendente» e con «uno o più accessi autonomi dall’esterno», nel senso sopra indicato, possano essere ammessi al Superbonus, nel rispetto di ogni altra condizione prevista dalla norma, indipendentemente dalla circostanza che tale unità immobiliare sia ubicata in un edificio escluso dall’agevolazione […] ovvero composto da più unità immobiliari interamente di proprietà o in comproprietà di soggetti diversi da quelli elencati nel comma 9 del citato articolo 119 del decreto Rilancio, tra i quali rientrano anche le società di capitale”.
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