Il Superbonus 110% ammette una lunga serie di interventi edilizi che possono essere eseguiti su edifici condominiali e unità indipendenti.
Nello specifico, tra le regole fondamentali da rispettare per usufruire del maxi-incentivo c’è quella che impone che si effettuino solo lavori principali (trainaNTI), oppure anche lavori secondari (trainaTI), che sono ammessi solo se eseguiti congiuntamente agli interventi principali.
I lavori mirati all’efficientamento energetico che si effettuano in ottica Superbonus devono garantire il salto di due Classi energetiche oppure il raggiungimento della Classe più elevata con un solo salto. Qualora tale obiettivo non dovesse essere raggiunto solo con i lavori principali, sarà necessario appunto conseguire anche lavori trainaTI per soddisfare il requisito.
Ebbene, i lavori secondari che si possono “legare” ai principali per usufruire del maxi-incentivo sono davvero numerosi e, per questo, capita che alcuni di questi non risultino espressamente citati nella normativa che regola l’applicazione dell’incentivo, il Decreto Rilancio.
Questo però non vuol dire che siano esclusi dal Superbonus 110%.
Approfondiamo di seguito.
Advertisement - PubblicitàIl caso di oggi è stato affrontato di recente dall’Agenzia delle Entrate con la risposta ad interpello n. 580 del 1 dicembre 2022.
L’istante rappresenta di essere l’amministratore pro tempore di un condominio in cui si intende effettuare un intervento edilizio che rientrerebbe tra quelli trainaNTI ammissibili al Superbonus 110%.
Oltre all’intervento principale, il condominio vorrebbe eseguire un intervento secondario (trainaTO) mirato all’abbattimento delle barriere architettoniche.
L’intervento consisterebbe nella realizzazione di una nuova struttura, esterna all’edificio, finalizzata a contenere un ascensore a servizio dei condomini.
Si fa sapere che la nuova struttura sarà posizionata nell’area di sedime di un altro fabbricato – costituito a sua volta in condominio e ubicato due piani sotto terra – che è adibito ad autorimessa e che ospita 121 box pertinenziali.
L’autorimessa, viene precisato, contiene box che sono pertinenziali sia alle unità presenti nel condominio in oggetto, sia ad altre unità presenti in altri edifici condominiali ubicati nelle vicinanze. In altre parole, si tratta di un’autorimessa costituita in condominio che viene utilizzata in condivisione tra più condomìni.
L’istante fa sapere che, una volta conclusi i lavori, la struttura che conterrà l’ascensore risulterà essere adiacente all’edificio condominiale oggetto del lavoro trainaNTE di cui al Superbonus 110%.
A questo proposito, l’amministratore sottolinea che la scelta di realizzare un ascensore esterno piuttosto che interno è stata fatta per motivi tecnici. In particolare, solo posizionando l’ascensore esternamente sarà possibile consentire alle persone disabili di accedere direttamente sia all’autorimessa che a tutti i piani dell’edificio condominiale oggetto dell’intervento trainaNTE.
Ciò posto, si chiede alle Entrate se sia possibile beneficiare del Superbonus 110% per gli interventi prospettati, tra l’altro mediante le opzioni alternative della cessione del credito d’imposta o dello sconto in fattura.
Advertisement - PubblicitàIl Fisco fa presente innanzitutto che il Superbonus 110% ammette – tra gli interventi trainaTI che possono essere legati a quelli trainaNTI di efficienza energetica – anche i lavori mirati all’abbattimento delle barriere architettoniche.
Tali interventi possono essere eseguiti sia sulle parti comuni degli edifici, sia sulle singole unità immobiliari residenziali, a patto però che:
In merito al fatto che l’impianto dell’ascensore sarà costruito esternamente all’edificio oggetto dell’intervento trainaNTE – e, in particolare, nell’area adiacente allo stesso – l’Agenzia ritiene che si tratti di un fattore irrilevante se l’intervento rispetta i requisiti richiesti dalla normativa.
Nello specifico, qualora venissero rispettate le condizioni di cui al decreto 236/1989 citato sopra, vorrebbe dire che l’intervento può essere inquadrato tra quelli volti all’abbattimento delle barriere architettoniche e, pertanto, rientrerebbe tra quelli trainaTI ammessi ai fini del Superbonus.
In conclusione, presupponendo che l’intervento trainaNTE non specificato dall’istante sia ammissibile al maxi-incentivo, e che tutti i requisiti richiesti dalla norma siano soddisfatti, il condominio potrà accedere al Superbonus 110% optando, tra l’altro, per la cessione del credito o lo sconto in fattura.
Leggi anche: “Superbonus 110%, tutti gli utilizzi: Cessione, Sconto, Compensazione – Guida”
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