Con un recente quesito posto da un contribuente all’attenzione dell’Agenzia delle Entrate, si torna a parlare dell’usufrutto del Superbonus 110% in caso si detenga l’immobile oggetto di interventi secondo uno dei diritti reali di godimento.
Con un recente quesito posto da un contribuente all’attenzione dell’Agenzia delle Entrate, si torna a parlare dell’usufrutto del Superbonus 110% in caso si detenga l’immobile oggetto di interventi secondo uno dei diritti reali di godimento.
Come ben sappiamo, la maggior parte dei diritti reali di godimento danno diritto ad un soggetto di detenere e abitare un immobile che non è di sua proprietà, e di beneficiare inoltre dei frutti derivanti dalla sua gestione.
Ma la titolarità dei diritti reali di godimento dà sempre diritto a tali soggetti di beneficiare del Superbonus 110% per intervenire su un immobile di cui in realtà non sono proprietari?
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Advertisement - PubblicitàLa risposta è sì, e vediamo subito perché. Per chi non lo sapesse, tutti i bonus casa presenti nel nostro ordinamento giuridico, incluso il Superbonus 110%, concedono l’usufrutto anche a chi non è direttamente proprietario dell’immobile ma lo detiene secondo un diritto reale di godimento.
Il quesito è stato affrontato il 9 dicembre dal Fisco con una risposta rilasciata su FiscoOggi, la rivista online delle Entrate, in cui una contribuente ha richiesto appunto se, essendo titolare di un immobile secondo il diritto del comodato d’uso, sia possibile per lei usufruire del Superbonus 110% per conseguire interventi ammissibili all’agevolazione.
L’Agenzia delle Entrate dispone che, in presenza di tutti i requisiti richiesti per accedere al maxi-incentivo con aliquota al 110%, sarà possibile per l’istante beneficiare delle agevolazioni anche non essendo la diretta proprietaria dell’immobile oggetto di interventi.
Tutto ciò vale sia per il Superbonus 110% che per tutti gli altri bonus casa.
I diritti reali di godimento infatti, generalmente, conferiscono ad un terzo soggetto non solo la possibilità di gestire l’immobile e beneficiare dei suoi frutti, ma talvolta vanno a costituire anche un diritto di pretesa, secondo il quale egli potrà avanzare dei diritti contro lo stesso proprietario dell’immobile.
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Advertisement - PubblicitàIn questo caso l’istante afferma di detenere l’immobile secondo il diritto del comodato d’uso, che consiste nella possibilità di gestire l’immobile e di raccoglierne esclusivamente i frutti naturali. Questo significa che, ad esempio, se la detenzione dell’immobile dovesse includere anche un giardino o un orto, il comodatario avrà diritto a coltivare in quello spazio e raccogliere i frutti per sé e per la sua famiglia.
Il diritto di comodato d’uso non costituisce invece la possibilità di beneficiare dei frutti civili derivanti dall’abitazione. Ovvero, non potrà in alcun modo concedere l’immobile a terzi soggetti o darlo in locazione.
Per quanto riguarda invece la possibilità di eseguire interventi edilizi con l’intenzione di beneficiare del Superbonus 110%, chi detiene la titolarità del comodato d’uso o di uno degli altri diritti reali, avrà sempre diritto a procedere.
Chiaramente, essendo che il titolare di diritti reali non è comunque il diretto proprietario dell’abitazione, sarà necessario che il comodatario presenti una dichiarazione di consenso firmata del proprietario, che autorizza l’esecuzione degli interventi.
Oltre a questo, ricordiamo anche che il Superbonus 110% spetta al soggetto che sostiene le spese per gli interventi. Dunque sarà fondamentale per il titolare del diritto reale sostenere le spese di tasca propria.
Chiaramente poi, è ovvio che la detenzione per diritti reali dovrà essere correttamente dimostrata, mediante la presentazione del contratto col quale si è siglato il diritto di godimento.
Il contratto dovrà risultare registrato al momento dell’inizio dei lavori o, se stipulato antecedentemente, al momento del sostenimento delle spese. In mancanza di un regolare contratto non ci sarà possibilità per il comodatario di beneficiare di alcuna agevolazione.
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