Con il Decreto Rilancio del 2020, non solo è nato il Superbonus 110%, ma è diventato inoltre possibile usufruire del maxi-incentivo e di altri bonus casa, mediante le opzioni alternative alla detrazione.
In particolare, anche i soggetti che non possiedono un’imposta lorda da detrarre, ma hanno un reddito imponibile (anche minimo, anche solo fondiario), possono accedere ai bonus in ambito edile grazie alle opzioni della cessione del credito e dello sconto in fattura.
Per quanto riguarda in particolare l’opzione dello sconto in fattura immediato – applicato dalla ditta che esegue i lavori – di recente il Fisco ha chiarito come funziona il Superbonus 110% quando invece si beneficia di uno sconto in fattura solo “parziale”.
Approfondiamo di seguito.
Sommario
Sia con il Superbonus 110%, sia con gli altri Bonus Casa che concedono la scelta delle opzioni, si può quindi scegliere l’usufrutto mediante la cessione o lo sconto, invece che beneficiare della detrazione in più anni con la Dichiarazione dei redditi.
Qualora il contribuente scegliesse l’opzione alternativa dello sconto in fattura, la ditta che esegue i lavori applicherà uno sconto pari al 100% sul totale dei costi relativi ai lavori.
Per aver applicato lo sconto totale, l’impresa riceverà un credito d’imposta pari al 110% dell’importo totale dei lavori, che potrà:
Cosa accade però se il soggetto beneficiario dovesse concordare con la ditta che esegue i lavori uno sconto in fattura solo “parziale”? Quale sarebbe a quel punto il valore del credito d’imposta che l’impresa otterrebbe per aver applicato lo sconto?
Advertisement - PubblicitàIl tema è stato oggetto di un recente quesito posto all’Agenzia delle Entrate tramite il portale FiscoOggi, dove un contribuente chiede in particolare se per usufruire del Superbonus 110% con sconto in fattura “parziale”, la somma non interessata dallo sconto debba essere comunque pagata mediante bonifico parlante.
Sveliamo subito che la risposta al quesito è sì, sarà necessario pagare anche l’importo eccedente lo sconto mediante bonifico parlante.
Ciò a meno che il beneficiario non sia un soggetto esercente attività d’impresa, perché in questo caso anche la somma interessata dallo sconto non prevede l’obbligo di pagamento con bonifico.
Ma andiamo per gradi.
Tutti i chiarimenti in merito all’applicazione dello “sconto in fattura parziale” in relazione all’utilizzo del Superbonus 110%, sono stati forniti dalla Circolare n. 24/E dell’8 agosto 2020, ovvero la prima Circolare di chiarimenti per l’utilizzo delle opzioni dopo la nascita del maxi-incentivo.
Qui si prevede che, qualora il beneficiario scegliesse di usufruire del bonus mediante l’opzione dello sconto in fattura, potrà accordare con la ditta l’applicazione di uno sconto totale oppure parziale.
Nel caso lo sconto in fattura sia totale, come abbiamo detto, al beneficiario sarà applicato il 100% di sconto sul totale (e quindi non dovrà pagare niente), mentre l’impresa riceverà il 110% dell’importo sotto forma di credito d’imposta.
Se invece lo sconto applicato è solo parziale, la percentuale da considerare sarà la stessa, però dovrà essere applicata solo in riferimento all’importo interessato dallo sconto in fattura.
Facciamo un esempio per comprendere meglio.
Mettiamo il caso che una ditta avesse eseguito interventi edilizi per un importo totale di 50.000 euro ma, per l’utilizzo dello sconto in fattura, si accordasse con il beneficiario per l’applicazione di uno sconto solo parziale, ad esempio, pari a 20.000 euro.
L’impresa a quel punto potrà ottenere un credito d’imposta pari al 110% di 20.000 euro e non di 50.000 euro, a fronte appunto dello sconto applicato solo parzialmente.
Advertisement - PubblicitàSulla base del ragionamento fatto quindi, sempre nella Circolare n. 24/E si chiarisce che:
“Nel caso in cui il contribuente eserciti l’opzione per lo “sconto in fattura” non è ovviamente necessario effettuare alcun pagamento tranne nell’ipotesi in cui il fornitore applichi uno sconto “parziale”. In tale ultimo caso, la parte di corrispettivo non oggetto di sconto, deve essere pagata utilizzando un bonifico bancario o postale dal quale risultino le informazioni sopra elencate.”
Se lo sconto è totale quindi, ovviamente non sarà dovuto alcun pagamento da parte del beneficiario del Superbonus 110%. Qualora invece lo sconto dovesse essere parziale, è chiaro che la parte di spesa non interessata dallo sconto in fattura dovrà essere corrisposta all’impresa che ha eseguito i lavori.
Tornando poi alla richiesta fatta dalla contribuente sopra, qui il Fisco chiariva, appunto, che anche la parte di corrispettivo non interessata dallo sconto dovrà essere pagata mediante bonifico bancario o postale e dovrà, tra l’altro, contenere le informazioni riconducibili alla pratica Superbonus.
Nello specifico, il Decreto 6 agosto 2020, all’art. 6, comma 1, lettera e), ha stabilito che i pagamenti riferibili al maxi-incentivo dovranno essere eseguiti mediante bonifico bancario o postale.
Il bonifico dovrà appunto essere “parlante” e contenere le seguenti informazioni:
Attenzione però, il bonifico parlante è obbligatorio – si chiarisce – solo per i “i soggetti di cui all’art. 4, comma 1, lettera a)”, ovvero le persone fisiche, gli enti e tutti i soggetti che, di base, sostengono interventi ammissibili al Superbonus 110%.
Advertisement - PubblicitàL’obbligo del bonifico parlante tuttavia non interessa i soggetti esercenti attività d’impresa, per i quali i pagamenti effettuati vengono registrati in modo differente.
Ricordiamo, a questo proposito, che i soggetti esercenti attività d’impresa possono accedere al Superbonus 110% solo qualora l’unità in cui si svolge l’attività si trova all’interno di un edificio condominiale oggetto di interventi ammissibili.
In questo caso, la società, l’impresa o il soggetto esercente arti o professioni, potranno partecipare alle spese e beneficiare della detrazione, ma solo se l’edificio condominiale dovesse essere prevalentemente residenziale (per più del 50% della superficie totale) e, comunque, solo per gli interventi edilizi da eseguire nelle parti comuni del condominio.
Se l’edificio dovesse essere invece a prevalenza non residenziale, il condominio potrà comunque usufruire del Superbonus, ma solo le unità residenziali potranno sostenere spese agevolabili, sia per le parti comuni dell’edificio che per i lavori trainaTI che interessano solo le proprie unità residenziali.
Leggi anche: “Superficie in condominio: la regola della “prevalenza residenziale””
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