Il Superbonus 110% è senza dubbio l’incentivo in ambito edile che ha subìto più modifiche sin dalla sua entrata in vigore dal 1° luglio 2020.
Esistono ad oggi dei soggetti per i quali il maxi-incentivo è ancora fruibile nella misura del 110%, mentre per tutti gli altri contribuenti l’agevolazione è stata ridotta al 90%.
Ci sono state inoltre delle modifiche anche per quanto riguarda i soggetti beneficiari, i lavori ammissibili e le modalità di usufrutto legate al bonus, con particolare riferimento all’opzione alternativa della cessione del credito.
Per questi motivi, sono numerose le richieste di chiarimenti che i contribuenti e i professionisti continuano a porre alle istituzioni al fine di chiarire in maniera esaustiva in che modo, con le normative in continuo aggiornamento, sia possibile ad oggi beneficiare del Superbonus 110%.
Sommario
In merito al tema, è stato pubblicato oggi un quesito sul portale FiscoOggi in cui un contribuente domanda quanto segue:
“Nella miriade di leggi, decreti, circolari e modifiche varie sul Superbonus, non mi è chiaro se posso usufruire della proroga al 30 settembre 2023 per proseguire con gli interventi edilizi sulla mia villetta iniziati nel 2022 e avere la detrazione del 110%.”
L’Agenzia delle Entrate riconosce che le normative legate al maxi-incentivo, di cui agli art. 119 e 121 del decreto Rilancio, sono effettivamente state interessate da numerosi emendamenti in pochissimo tempo. Ciò soprattutto per via delle tante operazioni fraudolente scoperte negli ultimi anni, e legate in particolar modo al Superbonus e al Bonus Facciate.
Le ultime modifiche in particolare sono state disposte con il DL n. 11 del 16 febbraio 2023, convertito dalla Legge n. 38 dell’11 aprile 2023.
Advertisement - PubblicitàPer quanto riguarda in particolare gli interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unità (funzionalmente indipendenti e con almeno un accesso autonomo dall’esterno) site in edifici plurifamiliari – per i quali si intende beneficiare del Superbonus – si è stabilito quanto segue.
Il maxi-incentivo continuerà ad essere fruibile nella misura del 110% per le spese che si sostengono fino al 30 settembre 2023, ma solo per i soggetti che – per la data del 30 settembre 2022 – risultano aver concluso almeno il 30% dell’intero intervento complessivo.
L’intervento complessivo, come spiegato più volte, considera tutti i lavori che si è progettato di eseguire nell’ottica di quell’intervento, sia quelli agevolabili sia quelli che eventualmente non sono ammessi all’incentivo. Per approfondire, leggi: “Superbonus 110%: requisiti e documenti per dimostrare il 30% dei lavori”
Se invece l’intervento per la del 30 settembre 2022 non ha raggiunto il 30% di lavori eseguiti, la detrazione potrà essere fruita al 110% per le spese conseguite fino al 31 dicembre 2022. Per il 2023 si riduce al 90%, per il 2024 al 70% e per il 2025 al 65%.
La regola della riduzione della detrazione si applica allo stesso modo per gli interventi agevolabili – iniziati prima del 2023 – eseguiti dai condomini, dalle ONLUS, dalle ODV e dalle APS.
Attenzione, ricordiamo che la regola della riduzione della detrazione negli anni non si applica agli interventi da eseguire nei comuni colpiti da eventi sismici (dove è stato dichiarato lo Stato di emergenza) a partire dal 1° aprile 2009. In questi casi il Superbonus rimane al 110% per tutte le spese conseguite fino al 31 dicembre 2025.
Advertisement - PubblicitàPer quanto riguarda invece gli interventi iniziati a partire dal 1° gennaio 2023 – le persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni – sulle singole unità immobiliari indipendenti e sugli edifici unifamiliari, potranno fruire del Superbonus al 90% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2023, solo se:
Il credito maturato con l’esecuzione degli interventi ammessi al Superbonus può essere fruito mediante detrazione nella dichiarazione dei redditi, oppure può essere oggetto di cessione del credito o sconto in fattura immediato.
Le opzioni alternative possono essere esercitate fino al:
Ricordiamo infine che per alcuni soggetti che hanno conseguito interventi ammissibili al Superbonus, al Sismabonus e al Bonus Barriere Architettoniche 75%, per i quali si è optato per le opzioni alternative, è stata introdotta la possibilità di smaltire i crediti non ancora utilizzati mediante il nuovo meccanismo della “rateizzazione lunga” in 10 anni.
Per approfondire, leggi: “Cessione Credito Superbonus: come funziona la rateizzazione lunga”
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