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Superbonus 110%, plurifamiliari e unifamiliari: come funziona oggi? Nuovi chiarimenti

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Ultimo Aggiornamento:

Il Superbonus 110% è senza dubbio l’incentivo in ambito edile che ha subìto più modifiche sin dalla sua entrata in vigore dal 1° luglio 2020.

Esistono ad oggi dei soggetti per i quali il maxi-incentivo è ancora fruibile nella misura del 110%, mentre per tutti gli altri contribuenti l’agevolazione è stata ridotta al 90%.

Ci sono state inoltre delle modifiche anche per quanto riguarda i soggetti beneficiari, i lavori ammissibili e le modalità di usufrutto legate al bonus, con particolare riferimento all’opzione alternativa della cessione del credito.

Per questi motivi, sono numerose le richieste di chiarimenti che i contribuenti e i professionisti continuano a porre alle istituzioni al fine di chiarire in maniera esaustiva in che modo, con le normative in continuo aggiornamento, sia possibile ad oggi beneficiare del Superbonus 110%.

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Superbonus 110% fino al 30 settembre 2023: a chi spetta?

In merito al tema, è stato pubblicato oggi un quesito sul portale FiscoOggi in cui un contribuente domanda quanto segue:

Nella miriade di leggi, decreti, circolari e modifiche varie sul Superbonus, non mi è chiaro se posso usufruire della proroga al 30 settembre 2023 per proseguire con gli interventi edilizi sulla mia villetta iniziati nel 2022 e avere la detrazione del 110%.

L’Agenzia delle Entrate riconosce che le normative legate al maxi-incentivo, di cui agli art. 119 e 121 del decreto Rilancio, sono effettivamente state interessate da numerosi emendamenti in pochissimo tempo. Ciò soprattutto per via delle tante operazioni fraudolente scoperte negli ultimi anni, e legate in particolar modo al Superbonus e al Bonus Facciate.

Le ultime modifiche in particolare sono state disposte con il DL n. 11 del 16 febbraio 2023, convertito dalla Legge n. 38 dell’11 aprile 2023.

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Unifamiliari, plurifamiliari, condomini e singole unità: come funziona

Per quanto riguarda in particolare gli interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unità (funzionalmente indipendenti e con almeno un accesso autonomo dall’esterno) site in edifici plurifamiliari – per i quali si intende beneficiare del Superbonus – si è stabilito quanto segue.

Il maxi-incentivo continuerà ad essere fruibile nella misura del 110% per le spese che si sostengono fino al 30 settembre 2023, ma solo per i soggetti che – per la data del 30 settembre 2022 – risultano aver concluso almeno il 30% dell’intero intervento complessivo.

L’intervento complessivo, come spiegato più volte, considera tutti i lavori che si è progettato di eseguire nell’ottica di quell’intervento, sia quelli agevolabili sia quelli che eventualmente non sono ammessi all’incentivo. Per approfondire, leggi: “Superbonus 110%: requisiti e documenti per dimostrare il 30% dei lavori

Se invece l’intervento per la del 30 settembre 2022 non ha raggiunto il 30% di lavori eseguiti, la detrazione potrà essere fruita al 110% per le spese conseguite fino al 31 dicembre 2022. Per il 2023 si riduce al 90%, per il 2024 al 70% e per il 2025 al 65%.

La regola della riduzione della detrazione si applica allo stesso modo per gli interventi agevolabili – iniziati prima del 2023 – eseguiti dai condomini, dalle ONLUS, dalle ODV e dalle APS.

Attenzione, ricordiamo che la regola della riduzione della detrazione negli anni non si applica agli interventi da eseguire nei comuni colpiti da eventi sismici (dove è stato dichiarato lo Stato di emergenza) a partire dal 1° aprile 2009. In questi casi il Superbonus rimane al 110% per tutte le spese conseguite fino al 31 dicembre 2025.

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Superbonus 90% per interventi iniziati nel 2023: le condizioni

Per quanto riguarda invece gli interventi iniziati a partire dal 1° gennaio 2023 – le persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni – sulle singole unità immobiliari indipendenti e sugli edifici unifamiliari, potranno fruire del Superbonus al 90% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2023, solo se:

  1. Il beneficiario richiedente è il proprietario, oppure il titolare di un diritto reale di godimento, dell’immobile oggetto di interventi;
  2. L’immobile oggetto di interventi è l’abitazione principale del beneficiario richiedente;
  3. Il contribuente ha un reddito di riferimento che non supera i 15.000 euro annui.

Il credito maturato con l’esecuzione degli interventi ammessi al Superbonus può essere fruito mediante detrazione nella dichiarazione dei redditi, oppure può essere oggetto di cessione del credito o sconto in fattura immediato.

Le opzioni alternative possono essere esercitate fino al:

  • 31 dicembre 2025 per gli interventi Superbonus;
  • 31 dicembre 2024 per quanto riguarda gli altri Bonus Casa che ammettono la possibilità di scelta (vedi qui quali sono).

Ricordiamo infine che per alcuni soggetti che hanno conseguito interventi ammissibili al Superbonus, al Sismabonus e al Bonus Barriere Architettoniche 75%, per i quali si è optato per le opzioni alternative, è stata introdotta la possibilità di smaltire i crediti non ancora utilizzati mediante il nuovo meccanismo della “rateizzazione lunga” in 10 anni.

Per approfondire, leggi: “Cessione Credito Superbonus: come funziona la rateizzazione lunga



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TAGS: bonus, plurifamiliari, Superbonus, Superbonus 110%, unifamiliari

Autore: Redazione Online

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