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Superbonus 110%: pertinenza staccata dall’abitazione, è agevolabile?

Superbonus 110%: pertinenza staccata dall’abitazione, è agevolabile?Superbonus 110%: pertinenza staccata dall’abitazione, è agevolabile?
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Per quanto riguarda l’applicazione del Superbonus 110% in condominio, abbiamo approfondito più volte in che modo funzioni il calcolo delle unità e dei limiti di spesa ammissibili.

Abbiamo anche spiegato più volte in che modo debbano essere considerate le pertinenze, che generalmente sono da conteggiare nel calcolo delle unità ma non in quello dei massimali di riferimento.

Con una nuova risposta ad interpello però, si parla dei casi in cui le pertinenza risultano separate dall’edificio principale oggetto di interventi. In uno scenario del genere, è possibile intervenire anche sulle pertinenze e beneficiare del Superbonus 110%?

Lo vediamo di seguito.

Leggi anche: “Manovra 2022 è Legge: misure, incentivi, tutte le novità 2022

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Superbonus 110%: edificio condominiale con pertinenze separate

Il tema di cui parliamo oggi in riferimento al Superbonus 110% è stato trattato con la risposta ad interpello n. 806 del 16 dicembre 2021.

Qui l’istante afferma che sua moglie, con la quale convive, è proprietaria di un’unità immobiliare appartenente ad un edificio composto da due sole unità, di cui appunto una propria e l’altra di un’altra proprietaria.

L’istante fa presente inoltre che nell’area del cortile è presente una piccola costruzione accessoria che si compone di due pertinenze (una cantina e un box auto), entrambe di proprietà di sua moglie.

A tal proposito, egli afferma di aver avviato dei lavori di ristrutturazione che riguardano sia l’edificio principale con le due unità immobiliari, sia l’area del cortile e le pertinenze. Nell’edificio principale, si intende compiere interventi di riduzione del rischio sismico, mentre la costruzione contenente le pertinenze sarà demolita e ricostruita interamente.

L’istante fa sapere che l’edificio è costituito in condominio e chiede se, per gli interventi di riduzione del rischio sismico ammissibili al Superbonus 110%, siano da contare tra le unità dell’edificio principale anche le pertinenze, che sono staccate dal fabbricato ma appartenenti comunque al complesso, in quanto situate nell’area cortiliva.

Leggi anche: “Superbonus Condominio, lavori Trainanti e Trainati: Guida e ultimi chiarimenti

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Superbonus 110% in condominio minimo: diritti reali e calcolo spese

In risposta al contribuente, l’Agenzia delle Entrate afferma innanzitutto che i condomini minimi come quello rappresentato dall’istante, in riferimento al Superbonus 110% devono seguire le stesse regole previste per i condomini normali.

Viene precisato inoltre che a poter usufruire della detrazione maggiorata non siano solo i diretti proprietari, ma anche:

  1. I titolari di diritti reali di godimento;
  2. I familiari conviventi con il proprietario o con il detentore dell’immobile, che siano parenti entro il 3° grado oppure affini entro il 2° grado.

L’istante, che appunto rappresenta di essere il marito della proprietaria dell’immobile, rientra di diritto tra i parenti conviventi che possono ottenere il beneficio, a patto però che sia lui stesso a sostenere le spese per gli interventi di ristrutturazione.

Chiarito questo, il Fisco precisa che, in base a quanto stabilito dall’art. 119 del Decreto Rilancio, quando il Superbonus 110% è destinato ad un condominio, il massimale di spesa per gli interventi di riduzione del rischio sismico è pari alla cifra di 96.000 euro, moltiplicata per le unità che compongono il condominio.

Il risultato è appunto il massimale di spesa che l’intero condominio avrà a disposizione per i lavori volti alla riduzione del rischio sismico. Il beneficio spettante per ogni proprietario, in questi casi, si calcola in base alla ripartizione in millesimi o in base a quanto previsto dal regolamento condominiale.

Leggi anche: “Superbonus 110%, condominio misto: calcolo unità, limiti spesa, soggetti IRES

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Calcolo unità e limiti spesa: necessarie 2 pratiche separate

Con la Circolare n. 30/E del 2020 era stato chiarito che il calcolo delle unità immobiliari per la determinazione dei limiti di spesa vada fatto includendo anche le pertinenze.

In questo caso dunque, l’istante teoricamente dovrebbe tener conto dell’edificio come se fosse composto da 4 unità immobiliari (2 abitazioni e 2 pertinenze), se non fosse appunto per il fatto che le pertinenze risultano staccate dall’edificio principale.

Si precisa infatti che: “non devono essere considerate le pertinenze collocate in un edificio diverso da quello oggetto degli interventi”.

Attenzione però, perché se è vero che l’istante non potrà considerare le pertinenze staccate dall’edificio, è altrettanto vero che la normativa ammette anche gli interventi effettuati sulle sole pertinenze.

Per questo motivo, il soggetto potrà usufruire del Superbonus 110% procedendo con una distinzione degli interventi complessivi (quelli destinati all’edificio principale e quelli destinati alle pertinenze).

In merito ai limiti di spesa di cui tener conto, ecco come si procede:

  1. Per gli interventi destinati all’edificio principale, si terrà conto del limite di 96.000 euro moltiplicato per le 2 unità immobiliari presenti;
  2. Per la costruzione con le pertinenze, egli potrà beneficiare di un massimale unico pari a 96.000 euro, da mantenere distinto dal calcolo precedente.

Leggi anche: “Superbonus 110%: edificio con 2 abitazioni e 2 pertinenze, come si considera?



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TAGS: agenzia delle entrate, interpello 806, ristrutturazioni, Superbonus, Superbonus 110%

Autore: Redazione Online

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