Con la Nota di chiarimento pubblicata in data 7 marzo 2022, l’ENEA fornisce alcuni chiarimenti in merito all’applicazione del Superbonus 110% per quanto riguarda l’intervento di coibentazione dei tetti non riscaldati.
Nello specifico, si va a spiegare meglio il concetto di “superficie disperdente”, in relazione al calcolo del 25% di superficie disperdente lorda che dev’essere interessata dagli interventi di isolamento per accedere al maxi-incentivo.
Di seguito vediamo che cosa si intende per superficie disperdente e in che modo si calcola in relazione all’intervento di coibentazione ammissibile al Superbonus 110%.
Sommario
La nota di chiarimento dell’ENEA è mirata a spiegare più che altro il concetto di “superficie disperdente” in relazione al Superbonus 110% e in seguito alle modifiche che la Legge di Bilancio 2021 ha apportato al Decreto Rilancio.
La definizione di superficie disperdente era difatti già stata consolidata da tempo nel nostro ordinamento giuridico dal Decreto “Requisiti Minimi” del 26 giugno 2015, all’art. 2, comma 2, lettera a).
Qui si spiegava che il concetto è da intendersi come:
“Superficie disperdente S(m2): superficie che delimita il volume climatizzato V rispetto all’esterno, al terreno, ad ambienti a diversa temperatura o ambienti non dotati di impianto di climatizzazione”.
Il Decreto Rilancio, inizialmente, nelle disposizioni normative che regolamentavano l’intervento di isolamento termico ammissibile al Superbonus 110%, non citava i casi dei sottotetti non disperdenti (ovvero freddi, non riscaldati).
In seguito a numerose richieste di chiarimento però, si è reso necessario modificare la lettera a) dell’art. 1 del Decreto Rilancio che, in seguito alle modifiche introdotte con la Manovra 2021 ha integrato quanto segue:
“[…] Gli interventi per la coibentazione del tetto rientrano nella disciplina agevolativa, senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente. […]”
Advertisement - PubblicitàA quel punto però, si sono susseguite diverse interpretazioni in merito alle direttive disposte dalla nuova normativa e, in particolar modo, a cosa si intendesse realmente con il concetto di “superficie disperdente”.
Spiega dunque l’ENEA che, al fine di non mettere in crisi la definizione già consolidata da tempo dal decreto requisiti minimi del 2015, l’interpretazione corretta da considerare in relazione all’intervento di coibentazione ammissibile al Superbonus 110% per il calcolo della superficie disperdente è quello che segue.
“Può accedere al Superbonus l’intervento di coibentazione del “tetto freddo” copertura “non disperdente” POND a condizione che si coibenti più del 25 della superficie lorda complessiva disperdente reale. Quindi, la superficie del «tetto freddo», che è appunto «non disperdente», non rientra nel calcolo dell’incidenza superiore al 25. L’intervento «POND» è ammissibile, soltanto se si esegue l’intervento trainante di cui al comma 1 lett a).”
In sostanza, viene chiarito che le spese di coibentazione del tetto non riscaldato possono essere ammesse al Superbonus 110% e che la superficie del tetto freddo non dovrà essere considerata in relazione al calcolo dell’incidenza superiore al 25%. Ci sono però delle precise condizioni da rispettare.
L’ENEA spiega che in questi casi il calcolo della superficie disperdente non si deve limitare al solo sottotetto eventualmente esistente, ma comunque dovrà risultare soddisfatto il requisito del 25% di superficie disperdente interessata dall’intervento di isolamento.
Nello specifico, tale condizione dovrà essere soddisfatta tenendo conto “della coibentazione delle superfici che, nella situazione ante intervento, delimitano il volume riscaldato verso l’esterno, vani freddi o terreno”.
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Advertisement - PubblicitàSempre in merito all’intervento trainante di coibentazione delle superfici con il Superbonus 110%, si ricorda inoltre quanto stabilito con la nota di avviso pubblicata il 31 agosto 2021.
Qui, di concerto con il MITE, si chiariva che:
“le spese relative ai lavori di coibentazione di una copertura (tetto) non disperdente sono ammissibili quando non si esegue contemporaneamente la coibentazione del solaio sottostante.”
Il che significa che, se con l’intervento di coibentazione ammissibile al Superbonus 110% che si intende eseguire, si intende svolgere l’isolamento del solaio sottostante (freddo), le spese per la coibentazione del tetto non disperdente non potranno essere ammesse al maxi-incentivo.
Ciò perché, si spiega, l’isolamento termico di un tetto freddo ha una scarsa efficacia in tema di efficientamento energetico, in quanto la dispersione del calore verso l’esterno in questi casi viene calcolata considerando due passaggi: il calore va prima dall’ambiente caldo all’ambiente freddo, poi dall’ambiente freddo si disperde verso l’esterno.
Se invece si procede con la coibentazione del tetto senza isolare il solaio (o meglio ancora provvedendo a rendere il solaio riscaldato), l’intervento in tal caso è ammissibile al Superbonus 110% per via del fatto che la sua efficacia sarà molto più rilevante in termini di risparmio energetico.
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