Il Superbonus 110% ammette come possibili beneficiari, tra gli altri, anche le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ovvero le ONLUS), le organizzazioni di volontariato iscritte negli appositi registri e le associazioni di promozione sociale.
Troviamo il riferimento normativo all’art. 119, comma 9, lettera d-bis del Decreto Rilancio.
C’è da specificare tuttavia che per questi enti sono previsti dei precisi criteri che vanno rispettati. Tra i più rilevanti, si segnala che non è consentito alle ONLUS di accedere al Superbonus 110% qualora queste usufruiscano dell’esenzione totale dal pagamento delle imposte sui redditi di cui all’art. 11 del DPR n. 601 del 29 Settembre 1973.
Attenzione però perché, con una nuova recente risposta delle Entrate, è stato confermato invece che in caso l’esenzione sia parziale, allora l’accesso al beneficio sarà possibile.
Approfondiamo di seguito.
Sommario
Il Superbonus 110% dunque è accessibile per le ONLUS se queste usufruiscono di un’esenzione dalle imposte che sia solamente parziale.
Questo è quanto stabilito dal Fisco con la risposta ad interpello n. 47 del 21 gennaio 2022.
Qui l’istante è una società che rappresenta di essere una ONLUS di diritto ed una cooperativa sociale di tipo A, correttamente iscritta all’Albo delle società cooperative appartenente alla categoria “di attività esercitata di produzione e lavoro – gestione servizi (tipo A) nella quale l’apporto di lavoro dei soci risulta essere superiore al 50% del totale del costo del lavoro […] e computate anche le altre forme di lavoro inerenti lo scopo mutualistico”.
La società afferma di voler eseguire degli interventi edilizi ammissibili al Superbonus 110% su immobili appartenenti al patrimonio strumentale utilizzato ai fini della propria attività, che comprende varie unità immobiliari (residenziali e non) di categoria: A/2, A/7, D/4, D/6, D/7, C/1 e C/6.
Gli interventi che la ONLUS intende effettuare nello specifico sono i seguenti:
Richiamando la risposta ad interpello n. 253 del 15 aprile 2021, che trattava un caso simile, l’istante ricorda quanto stabilito allora dall’Agenzia delle Entrate. Ovvero che:
“una cooperativa che corrisponde retribuzioni di importo non inferiore 50 per cento dell’ammontare complessivo di tutti gli altri costi (tranne quelli relativi alle materie prime e sussidiarie), rientrando tra i soggetti per cui è prevista l’esenzione dalle imposte sui redditi, […], «non potrà beneficiare del Superbonus, né potrà esercitare l’opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione»”.
In sostanza, disponeva che le ONLUS che usufruiscono dell’esenzione totale dalle imposte sui redditi, non hanno la possibilità di accedere al Superbonus 110% in alcun modo.
Tuttavia, lo stesso istante ricorda anche quanto stabilito dall’art. 2, comma 36-ter del DL n. 138 del 2011, che concede, a partire dal 2012, anche alle cooperative sociali (incluse quelle che usufruiscono dell’esenzione dalle imposte) di assoggettare ad IRES il 3% dell’utile netto di esercizio.
La società afferma inoltre che, oltre ai redditi derivanti dall’attività della cooperativa, altri redditi derivano dalla sottoscrizione di appalti con Enti pubblici, finalizzati alla gestione di servizi socio-assistenziali e sanitari.
Chiede pertanto se lo scenario presentato possa consentire alla ONLUS l’accesso al Superbonus 110%.
Advertisement - PubblicitàL’Agenzia delle Entrate chiarisce innanzitutto che la fruizione del Superbonus 110% tramite detrazione diretta è consentita esclusivamente a chi possiede un’imposta lorda da detrarre.
I soggetti che invece risultano incapienti, in quanto possiedono esclusivamente redditi assoggettati a tassazione separata o ad imposta sostitutiva, non potranno accedere mediante detrazione diretta, ma potranno farlo scegliendo l’usufrutto tramite opzioni alternative (cessione del credito o sconto in fattura).
Viene però specificato nuovamente che, in ogni caso, l’accesso non è ammesso per chi non possiede un reddito imponibile. Si tratta di un requisito imprescindibile che non ammette eccezioni, ricordiamo però che si considerano validi anche i redditi imponibili minimi oppure anche i soli redditi fondiari.
È proprio questo criterio che esclude categoricamente l’accesso al Superbonus 110% da parte, ad esempio, degli OICR. Questi infatti, pur essendo soggetti passivi IRES, risultano essere esenti dal pagamento delle imposte sui redditi, pertanto non possono essere ammessi.
In merito a quanto disposto poi con la risposta ad interpello risalente ad aprile 2021, il Fisco riconferma il fatto che le ONLUS che usufruiscono dell’esenzione totale dal pagamento delle imposte sui redditi non possono beneficiare del maxi-incentivo, neanche tramite opzioni alternative.
Chiarisce però anche che il caso presentato oggi è differente, in quanto la ONLUS in questione usufruisce dell’esenzione dalle imposte sui redditi solo in maniera parziale, e non totale.
Ciò in quanto la società ha dichiarato di aver assoggettato a tassazione la quota dell’utile destinato a riserva legale a partire dal 2012, per effetto delle modifiche apportate alla normativa precedente.
Il Fisco ritiene pertanto che il caso descritto possa essere assimilato ad una condizione di “esenzione parziale” dalle imposte. Dunque questo fa sì che la società possa, nel rispetto di tutti gli altri requisiti non citati, essere ammessa al maxi-beneficio al 110% per l’esecuzione di interventi edilizi.
Leggi anche: “Superbonus: ONLUS con redditi di capitale, chiarimenti dal Fisco”
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