Come spesso accade, ci troviamo di fronte ad una pratica Superbonus 110% valutata erroneamente da parte di un professionista ai danni di un potenziale beneficiario dell’incentivo.
Complici la complessità legata al funzionamento del maxi-incentivo e la grossa responsabilità di cui i professionisti si fanno carico quando accettano una pratica, spesso loro stessi tendono a fare un passo indietro quando si tratta del Superbonus 110%.
Per questo motivo, un cittadino che vorrebbe beneficiare del maxi-incentivo farebbe bene sempre a chiedere più pareri. In caso contrario, potrebbe rendersi contro troppo tardi di aver perso un’opportunità invano.
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Approfondiamo di seguito.
Sommario
Il caso che abbiamo prospettato sarebbe potuto facilmente accadere all’istante del caso di oggi, se lo stesso soggetto beneficiario non avesse chiesto un secondo parere all’Agenzia delle Entrate.
Nella risposta ad interpello n. 774 del 10 novembre 2021 appunto, ci viene mostrato il caso di un’associazione sportiva dilettantistica che vorrebbe usufruire del Superbonus 110% per eseguire dei lavori di efficientamento energetico su un immobile che detiene in locazione e che utilizza come centro sportivo.
Tenendo conto del fatto che le ASD possono accedere al Superbonus 110% solo per gli immobili o le parti di immobili adibite a spogliatoi, l’istante fa presente che il centro sportivo è configurato in un’unica struttura ma all’interno le parti di immobile sono suddivise in:
L’associazione rappresenta che vorrebbe beneficiare del Superbonus 110% per le sole parti di immobile adibite a spogliatoi, per eseguire i seguenti interventi:
A tal proposito, l’istante fa presente però che l’impianto di climatizzazione da sostituire, così come il nuovo impianto che si desidera installare, così come anche l’impianto fotovoltaico, servono attualmente ed andranno a servire l’intera struttura, e non le sole parti adibite a spogliatoi.
L’associazione fa sapere di essersi rivolta a dei tecnici professionisti che, dopo aver valutato la pratica, hanno stabilito che l’istante non potesse beneficiare del Superbonus 110%.
Il parere negativo dei professionisti si basava sul fatto che, siccome gli spogliatoi sono interni alla struttura e non sono esterni e indipendenti, allora l’ASD non avrebbe potuto beneficiare del maxi-incentivo.
Gli stessi tecnici avrebbero dichiarato anche che, sebbene la sostituzione dell’impianto di climatizzazione che serve l’intera struttura comporterebbe da solo il salto di 2 Classi energetiche, ci sarebbero degli elementi di perplessità non specificati riguardo alla sostituzione dello stesso impianto, e che anche l’installazione del fotovoltaico non sarebbe fattibile.
Advertisement - PubblicitàFortunatamente l’ASD ha provveduto a richiedere un secondo parere al Fisco, perché la valutazione dei tecnici professionisti non poteva essere più errata.
In realtà, come spiega l’Agenzia, l’istante, nel rispetto di tutte le condizioni richieste, risulta essere un potenziale beneficiario del Superbonus 110%.
In primo luogo, si fa presente che nessuna normativa di riferimento al Superbonus 110% afferma che gli spogliatoi debbano essere esterni alla struttura. Piuttosto, nella Circolare n. 24/E dell’8 agosto 2020 dell’Agenzia delle Entrate, si specifica invece che il maxi-incentivo è usufruibile:
“dalle associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel registro istituito ai sensi dell’articolo 5, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, «limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi»”.
Come si nota, la normativa specifica chiaramente immobili o “parti di immobili” adibiti a spogliatoi, e dunque sono ammessi all’incentivo anche i lavori effettuati su spogliatoi interni ad una struttura.
Advertisement - PubblicitàIn secondo luogo, il Fisco afferma come non sia un problema il fatto che l’impianto di climatizzazione da sostituire, quello nuovo che si intende installare e il fotovoltaico servano l’edificio intero.
Infatti, la sola limitazione imposta per il Superbonus 110% è che le spese da portare in detrazione siano esclusivamente quelle riferibili ai lavori negli spogliatoi.
Difatti, sarà possibile per l’ASD sostituire l’impianto che serve l’edificio interno, purché le spese riferibili ai lavori siano specificatamente distinte nei computi metrici.
In sostanza, sarà necessario presentare una pratica che descriva gli interventi complessivamente eseguiti nella struttura, ma che chiarisca anche quali sono i lavori riferibili alla sola parte di immobile adibita a spogliatoi.
Questo perché appunto possa essere chiaro quali sono le spese agevolabili con il Superbonus 110%.
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Advertisement - PubblicitàUn altro quesito posto dall’associazione si riferisce all’APE Pre e Post Interventi. Si chiede appunto se l’Attestazione si debba riferire alla sola parte di immobile adibita a spogliatoi oppure alla struttura intera.
Come già chiarito nella risposta ad interpello n. 567 del 30 agosto 2021, quando la parte di immobile adibita a spogliatoi, essendo “parte di”, non è indipendente, l’APE si deve riferire all’intero edificio.
Questo in quanto appunto gli impianti servono tutta la struttura, quindi chiaramente anche la sostituzione degli stessi impianti e il doppio salto di classe energetica devono considerare tutto l’edificio.
La condizione sarebbe differente nel caso in cui gli spogliatoi occupassero da soli un immobile indipendente, con un proprio impianto autonomo. In quel caso ovviamente l’APE si dovrebbe riferire a quel solo immobile.
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