Con l’entrata in vigore della Legge di Bilancio 2022 a partire dal 1° gennaio, il Superbonus 110% ha ottenuto la proroga fino al 2025, ma non per tutti.
Visto quanto prospettato nelle bozze iniziali, c’era la possibilità che l’incentivo fosse esteso esclusivamente a favore dei condomini, e che le persone fisiche avrebbero dovuto rispettare una lunga serie di condizioni per beneficiarne, tra cui il tetto ISEE da 25.000 euro o l’obbligo di svolgere lavori solo sulla Prima Casa.
In realtà anche le persone fisiche, così come i condomini, potranno usufruire del Superbonus 110% per qualche altro anno. Il rinnovo infatti è avvenuto per tutti i beneficiari, anche se non allo stesso modo. Alcune modifiche apportate interessano tutti, mentre altre sono rivolte solo ad alcuni beneficiari, come il decalage dell’aliquota disposto a partire dal 2024.
Di seguito vedremo quali sono le nuove scadenze per tutti i beneficiari e conosceremo tutte le modifiche che la Legge di Bilancio 2022 ha apportato al funzionamento del Superbonus 110%.
Sommario
Le modifiche riguardanti il Superbonus 110% che sono contenute nel testo della Legge di Bilancio 2022 le troviamo a partire dall’art. 28.
Si dispone innanzitutto il rinnovo degli interventi “trainati” di installazione degli impianti fotovoltaici e di installazione delle colonnine di ricarica per veicoli elettrici tra gli interventi ammissibili al Superbonus 110%. Viene precisato poi, come era già stato stabilito in precedenza, che per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2022, la detrazione si ripartisce in 4 quote annuali di pari importo, e non più in 5 quote annuali.
Le condizioni e i massimali per i suddetti interventi sono gli stessi che esistevano prima, ovvero:
La Legge di Bilancio 2022 ha poi chiaramente provveduto a specificare quali sono le nuove scadenze che i beneficiari devono rispettare in riferimento al sostenimento delle spese agevolabili con il Superbonus 110%.
Si dispone intanto che i condomini (e le persone fisiche in condominio) potranno beneficiare del Superbonus per le spese che sosterranno fino al 31 dicembre 2025.
L’aliquota però, con gli anni, tenderà a calare, infatti sarà al:
Per quanto riguarda invece le persone fisiche che intendono beneficiare del Superbonus 110% per intervenire su singole unità immobiliari o edifici unifamiliari, la scadenza è fissata sempre al 30 giugno 2022.
Se però, alla data del 30 giugno 2022, viene presentato il primo SAL riferito ad almeno il 30% degli interventi eseguiti, la data di scadenza per le spese sarà prorogata fino al 31 dicembre 2022.
Per gli IACP ed enti analoghi, così come per le Cooperative di abitazione a proprietà indivisa, la detrazione rimane fissata al 110% fino al 30 giugno 2023. Se però per tale data il SAL ha raggiunto almeno il 60% dei lavori eseguiti, si avrà tempo altri 6 mesi, fino al 31 dicembre 2023, per sostenere altre spese agevolabili.
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Advertisement - PubblicitàLa Legge di Bilancio 2022, all’art. 28 comma f), dopo il comma 8-bis presente nel Decreto Rilancio, inserisce il comma 8-ter.
Qui si dispone che il Superbonus 110% rafforzato viene prorogato fino al 31 dicembre 2025 nella misura del 110%, solo a favore di interventi effettuati all’interno di Comuni per i quali sia stato dichiarato lo Stato di Emergenza per eventi sismici verificatisi a partire dal 1° aprile 2009.
In questo caso, tutte le categorie di beneficiari del Superbonus 110% potranno fruire del maxi-incentivo fino al 31 dicembre 2025 senza alcuna riduzione di aliquota, sia per gli interventi Trainanti che per quelli Trainati.
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Advertisement - PubblicitàAltre modifiche apportate dalla Manovra 2022 al Superbonus 110% nel Decreto Rilancio, riguardano invece le restrizioni entrate in vigore di recente con il Decreto Anti-Frode.
Viene stabilito che tutti i soggetti, sia quelli che optano per cessione o sconto e sia quelli che scelgono la detrazione, dovranno presentare il visto di conformità che attesta la veridicità dei dati presenti nella documentazione prodotta.
Il visto di conformità dovrà attestare la sussistenza dei requisiti necessari per accedere al Superbonus 110%, e dovrà essere rilasciato da:
In alternativa, possono rilasciare il visto anche i soggetti responsabili dell’assistenza fiscale di:
È possibile anche che tale professionista invii direttamente una dichiarazione all’Agenzia delle Entrate per conto del beneficiario della detrazione. In questo caso, il beneficiario non dovrà poi integrare il visto.
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