Il Superbonus 110%, in relazione alla tipologia di beneficiari, tiene conto di chi sostiene le spese e del ruolo di chi effettivamente trasmette la richiesta.
Il Superbonus 110%, in relazione alla tipologia di beneficiari, tiene conto di chi sostiene le spese e del ruolo di chi effettivamente trasmette la richiesta.
Questo significa che, a prescindere da chi sia l’effettivo proprietario dell’unità immobiliare, se l’immobile è idoneo ad accedere al maxi-incentivo e il richiedente ha un “rapporto diretto” con l’unità in questione, allora sarà possibile beneficiarne.
Di seguito vediamo chi sono i soggetti che effettivamente possono fare richiesta del Superbonus 110% e perché un’unità appartenente ad una società immobiliare può rientrare tra le tipologie di edificio ammesse.
Advertisement - PubblicitàRicordiamo quindi ancora una volta che per beneficiare del Superbonus 110%, se parliamo dei requisiti in capo ai beneficiari, quello che ha maggior rilevanza è quello che riguarda il sostenimento delle spese.
In sostanza, per ottenere il beneficio bisogna dimostrare di aver sostenuto di tasca propria i costi per interventi e certificazioni, comprovandolo con fatture e bonifici parlanti.
Dopodiché, ammesso che l’edificio o l’unità immobiliare sia tra le tipologie ammesse, il Superbonus 110% può essere richiesto da:
Non è finita. Il maxi-incentivo difatti può essere richiesto anche da chi non è né proprietario né detentore, ma è convivente dei suddetti proprietario o detentore.
A questo proposito, le “tipologie” di conviventi ammesse sono:
In questi casi, sarà necessario dimostrare che:
Ricordiamo comunque che, in qualsiasi caso in cui non sia il proprietario diretto dell’immobile a fare richiesta del Superbonus 110%, sarà obbligatorio presentare una dichiarazione firmata dal proprietario, in cui quest’ultimo esprime il consenso all’esecuzione degli interventi.
Questo vale per il titolare di diritti reali, per il detentore con contratto finanziario e anche per il familiare convivente.
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Advertisement - PubblicitàAlla luce di quanto detto, analizziamo una recente risposta ad interpello dell’Agenzia delle Entrate, la n. 288 del 23 maggio 2022.
Qui un contribuente chiede appunto, in qualità di locatario dell’immobile oggetto di interventi, se possa fruire del Superbonus 110%.
L’istante fa presente di detenere in locazione un appartamento residenziale, con anche relativa pertinenza adibita a box auto, che però in realtà sono di proprietà di una società immobiliare.
L’Agenzia delle Entrate riferisce che, come abbiamo detto sopra, ai fini del Superbonus 110% e in riferimento alla tipologia di beneficiari ammessi, si deve far riferimento a chi, sulla base di un criterio “oggettivo”, effettivamente fa uso di quell’immobile. Chiaramente, essendone comunque titolare o detentore nelle modalità già descritte, oppure in qualità di convivente, a patto che sia lo stesso richiedente a sostenere le spese.
Sulla base di questa linea generale, chi gestisce l’immobile in base ad un titolo idoneo e sostiene le spese per gli interventi, ha la possibilità di usufruire del maxi-incentivo, a prescindere dal fatto che il reale proprietario dell’immobile possa essere o meno un soggetto escluso dal beneficio.
Come nel caso presentato quindi, in tale contesto, il fatto che l’immobile appartenga ad una società immobiliare non è rilevante ai fini dell’accesso al Superbonus 110%.
Facciamo presente comunque che l’istante non ha fornito alcun informazione aggiuntiva al di fuori di quelle citate. Pertanto, il ragionamento fatto dalle Entrate segue il presupposto in base al quale egli sia realmente un potenziale beneficiario del maxi-bonus e la tipologia di immobile sia ammissibile all’incentivo.
Qualora quindi egli sia in possesso di tutti gli altri requisiti richiesti, nonché del consenso agli interventi sottoscritto dalla società proprietaria, potrà richiedere il Superbonus 110% in qualità di locatario dell’unità immobiliare.
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