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Superbonus 110%: non sono escluse le unità appartenenti alle società

Il Superbonus 110%, in relazione alla tipologia di beneficiari, tiene conto di chi sostiene le spese e del ruolo di chi effettivamente trasmette la richiesta.

Superbonus 110%: non sono escluse le unità appartenenti alle societàSuperbonus 110%: non sono escluse le unità appartenenti alle società
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Il Superbonus 110%, in relazione alla tipologia di beneficiari, tiene conto di chi sostiene le spese e del ruolo di chi effettivamente trasmette la richiesta.

Questo significa che, a prescindere da chi sia l’effettivo proprietario dell’unità immobiliare, se l’immobile è idoneo ad accedere al maxi-incentivo e il richiedente ha un “rapporto diretto” con l’unità in questione, allora sarà possibile beneficiarne.

Di seguito vediamo chi sono i soggetti che effettivamente possono fare richiesta del Superbonus 110% e perché un’unità appartenente ad una società immobiliare può rientrare tra le tipologie di edificio ammesse.

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Superbonus 110%: tutti i soggetti che possono beneficiarne

Ricordiamo quindi ancora una volta che per beneficiare del Superbonus 110%, se parliamo dei requisiti in capo ai beneficiari, quello che ha maggior rilevanza è quello che riguarda il sostenimento delle spese.

In sostanza, per ottenere il beneficio bisogna dimostrare di aver sostenuto di tasca propria i costi per interventi e certificazioni, comprovandolo con fatture e bonifici parlanti.

Dopodiché, ammesso che l’edificio o l’unità immobiliare sia tra le tipologie ammesse, il Superbonus 110% può essere richiesto da:

  1. Diretti proprietari;
  2. Titolari di un diritto reale di godimento, anche comodato d’uso gratuito;
  3. Chi detiene l’immobile in base ad un contratto di locazione finanziaria.

Non è finita. Il maxi-incentivo difatti può essere richiesto anche da chi non è né proprietario né detentore, ma è convivente dei suddetti proprietario o detentore.

A questo proposito, le “tipologie” di conviventi ammesse sono:

  • Il coniuge;
  • I parenti diretti entro il 3° grado;
  • I parenti affini (ovvero quelli acquisiti dal coniuge) entro il 2° grado di parentela.

In questi casi, sarà necessario dimostrare che:

  1. Il familiare risulta convivente (anche in un’altra abitazione) con il proprietario o detentore dell’immobile oggetti di interventi al momento della data di inizio degli interventi edilizi;
  2. L’immobile oggetto di interventi dovrà essere quello in cui i due soggetti convivono oppure quello in cui intendono andare a convivere (ad interventi conclusi).

Ricordiamo comunque che, in qualsiasi caso in cui non sia il proprietario diretto dell’immobile a fare richiesta del Superbonus 110%, sarà obbligatorio presentare una dichiarazione firmata dal proprietario, in cui quest’ultimo esprime il consenso all’esecuzione degli interventi.

Questo vale per il titolare di diritti reali, per il detentore con contratto finanziario e anche per il familiare convivente.

Leggi anche: “Superbonus 110%: beneficiari e tipologie immobile, chiarimenti

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Se il richiedente è idoneo, non importa che il proprietario sia un soggetto escluso

Alla luce di quanto detto, analizziamo una recente risposta ad interpello dell’Agenzia delle Entrate, la n. 288 del 23 maggio 2022.

Qui un contribuente chiede appunto, in qualità di locatario dell’immobile oggetto di interventi, se possa fruire del Superbonus 110%.

L’istante fa presente di detenere in locazione un appartamento residenziale, con anche relativa pertinenza adibita a box auto, che però in realtà sono di proprietà di una società immobiliare.

L’Agenzia delle Entrate riferisce che, come abbiamo detto sopra, ai fini del Superbonus 110% e in riferimento alla tipologia di beneficiari ammessi, si deve far riferimento a chi, sulla base di un criterio “oggettivo”, effettivamente fa uso di quell’immobile. Chiaramente, essendone comunque titolare o detentore nelle modalità già descritte, oppure in qualità di convivente, a patto che sia lo stesso richiedente a sostenere le spese.

Sulla base di questa linea generale, chi gestisce l’immobile in base ad un titolo idoneo e sostiene le spese per gli interventi, ha la possibilità di usufruire del maxi-incentivo, a prescindere dal fatto che il reale proprietario dell’immobile possa essere o meno un soggetto escluso dal beneficio.

Come nel caso presentato quindi, in tale contesto, il fatto che l’immobile appartenga ad una società immobiliare non è rilevante ai fini dell’accesso al Superbonus 110%.

Facciamo presente comunque che l’istante non ha fornito alcun informazione aggiuntiva al di fuori di quelle citate. Pertanto, il ragionamento fatto dalle Entrate segue il presupposto in base al quale egli sia realmente un potenziale beneficiario del maxi-bonus e la tipologia di immobile sia ammissibile all’incentivo.

Qualora quindi egli sia in possesso di tutti gli altri requisiti richiesti, nonché del consenso agli interventi sottoscritto dalla società proprietaria, potrà richiedere il Superbonus 110% in qualità di locatario dell’unità immobiliare.

Leggi anche: Superbonus 110%: unità in plurifamiliari, sì anche per edifici esclusi



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TAGS: Superbonus, Superbonus 110%

Autore: Redazione Online

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