I massimali di spesa previsti per gli interventi che accedono al Superbonus 110% non sono gli stessi per tutti gli immobili che possono beneficiarne.
I massimali di spesa previsti per gli interventi che accedono al Superbonus 110% non sono gli stessi per tutti gli immobili che possono beneficiarne.
Per esempio, per le unità indipendenti e per gli edifici unifamiliari è prevista una cifra uguale a seconda dell’intervento che si svolge. I condomini invece possono godere di importi differenti, che a loro volta variano in base al numero di unità presenti nell’edificio.
Tutto questo l’abbiamo già visto nell’articolo: “Superbonus 110%: i massimali di spesa per tutti gli interventi”. Oggi però vogliamo spiegare un dettaglio riguardo i massimali che non avevamo specificato allora.
Approfondiamo di seguito.
Sommario
Come sappiamo quindi, i massimali di spesa previsti per il Superbonus 110% variano in base all’intervento da svolgere e al tipo di edificio in cui si opera.
Con specifico riferimento al caso che vogliamo spiegare oggi, ricordiamo quali sono i massimali di spesa previsti per gli interventi in condominio.
Per quanto riguarda l’intervento “trainante” di coibentazione dell’edificio, il tetto di spesa è pari a:
L’intervento “trainante” di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale, per i complessi condominiali prevede massimali pari a:
L’ultimo intervento “trainante” concesso con il Superbonus 110%, che comprende i lavori volti alla riduzione del rischio sismico, il massimale è lo stesso per tutte le tipologie di immobile, che siano condomini, unità indipendenti o edifici unifamiliari.
Il tetto di spesa è dunque per tutti pari a 96.000 euro, ma in caso si tratti di condomini, e quindi di un intervento generale svolto sulle parti comuni, la cifra suddetta sarà anche qui da moltiplicare per ogni unità presente in condominio.
Advertisement - PubblicitàLa spiegazione dei massimali di accesso al Superbonus 110% per i condomini, presentata in questo modo potrebbe trarre in inganno, per questo motivo sotto ogni intervento e relativo tetto di spesa mostrato nella Circolare n. 24/E dell’8 agosto 2020, è presente una precisa spiegazione.
Prendiamo il caso degli interventi di coibentazione, secondo cui il tetto di spesa è pari a 40.000 euro (da moltiplicare) per i condomini da 2 fino a 8 unità, mentre è pari a 30.000 euro (da moltiplicare) per i condomini con più di 8 unità abitative.
In realtà si precisa che, anche nel secondo caso, il tetto di spesa è pari a 40.000 euro per le unità abitative fino a quanto non eccedono la quantità stabilita prevista, ovvero di 8. Mentre sarà di 30.000 per il numero di unità che vanno oltre quel numero.
Spiegato in parole semplici, prendiamo il caso di un condominio che possiede 10 unità abitative, sul quale di intende installare appunto il cappotto termico per oltre il 25% della Superficie Disperdente Lorda come previsto dal Superbonus 110%.
Questo edificio, con riguardo al calcolo dei massimali di spesa da rispettare, non dovrà prendere in considerazione la cifra di 30.000 euro e moltiplicarla per le 10 unità.
In realtà, il condominio potrà fari riferimento al massimale di 40.000 euro per le prime 8 unità abitative, e del tetto di 30.000 euro per le unità che eccedono.
In questo caso dunque, volendo effettuare l’intervento di coibentazione di un condominio composto da 10 unità abitative, il massimale si dovrà contare in questo modo:
(40.000 x 8) + (30.000 x 2) = 380.000 euro
Il risultato è appunto il massimale di spesa che l’edificio dovrà rispettare per quanto riguarda l’installazione del cappotto termico.
Advertisement - PubblicitàIl calcolo presentato però, vale per tutti i tetti di spesa per i quali si applica la regola della moltiplicazione per numero di unità prevista per il Superbonus 110%. Dunque, anche nel caso degli interventi di sostituzione degli impianti e di riduzione del rischio sismico.
La stessa cosa è valida inoltre per gli interventi trainati, ovvero secondari, per i quali è previsto lo stesso metodo di calcolo.
Ad esempio, per l’installazione delle colonnine di ricarica elettrica, si prevedono i seguenti massimali:
Si dovrà compiere lo stesso ragionamento. Per le prime 8 colonnine si avrà un tetto di 1.500 euro ognuna, mentre dalla nona in poi il massimale sarà di 1.200 euro per ognuna.
Leggi anche: “Superbonus Condominio, lavori Trainanti e Trainati: Guida e ultimi chiarimenti”
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