Gli interventi ammissibili al Superbonus 110% sono numerosi e diversi tra loro, e concedono principalmente di apportare dei miglioramenti agli edifici dal punto di vista energetico e da quello del rischio sismico.
Gli interventi ammissibili al Superbonus 110% sono numerosi e diversi tra loro, e concedono principalmente di apportare dei miglioramenti agli edifici dal punto di vista energetico e da quello del rischio sismico.
Come chiarito più volte dal legislatore però, il Superbonus 110% ammette tra gli interventi possibili anche tutti quelli che non sono direttamente elencati tra i lavori principali, ma che comunque risultano essere strettamente correlati e funzionali alla realizzazione degli interventi.
Si tratta di una possibilità che da subito ha fatto emergere diversi dubbi, in quanto la correlazione degli interventi è inevitabilmente un aspetto interpretabile della normativa. Pertanto si è stabilito che debbano essere i professionisti a decidere se un intervento aggiuntivo possa essere strettamente legato agli altri lavori ammessi.
Approfondiamo di seguito.
Sommario
Il caso di oggi, affrontato dal Fisco con la risposta ad interpello n. 297 del 25 maggio 2022, tratta appunto il tema di quei lavori aggiuntivi che possono essere legati agli interventi direttamente ammissibili al Superbonus 110%.
L’istante è l’amministratore di un edificio condominiale realizzato su 3 livelli. Sulla base di una relazione geologica eseguita nel 2015, è emerso che il condominio è situato a ridosso di una scarpata fatta di terreno e strati sabbiosi, e pertanto:
“si rende necessaria, ai fini di migliorare la staticità sismica dell’edificio di cui sopra, la costruzione ex-novo di un muro di sostegno a distanza di qualche metro e a servizio della struttura dell’edificio, ciò al fine di scongiurare fenomeni di disgregazione del terreno di fondazione dovuta a decompressione laterale del terreno”.
La necessità di realizzare un muro di contenimento è stata confermata inoltre dalla relazione tecnica effettuata da un ingegnere incaricato dal condominio di valutare la sicurezza e la stabilità dell’edificio e del terreno sottostante. Qui si legge che:
“appare chiara la necessità di un intervento che garantisca il contenimento del terreno prossimo al fronte della fondazione interessata. La tecnica offre varie soluzioni per un intervento di questo tipo e quelle più adeguate al caso in esame sembrano essere la realizzazione di un muro di sostegno a mensola o una paratia”.
Alla luce di ciò, l’amministratore afferma che i lavori per la realizzazione del muro di contenimento sono già stati approvati dai condomini con delibera assembleare svolta in data 10 dicembre 2021. Vorrebbe sapere quindi se sia possibile considerare le spese legate all’intervento come ammissibili al maxi-incentivo Superbonus 110%.
Advertisement - PubblicitàLa realizzazione di un muro di contenimento ex-novo, e quindi prima non esistente, è per il Fisco un intervento che potrebbe essere considerato ammissibile al Superbonus 110%.
In particolare, in questi casi si fa riferimento al comma 4 dell’art. 119 del Decreto Rilancio, che include tra i lavori agevolabili anche quelli relativi alla messa in sicurezza statica degli edifici, che normalmente sarebbero ammessi al Sismabonus ordinario.
L’Agenzia delle Entrate fa notare che, in base a quanto stabilito dalla normativa, questa tipologia di interventi è ammissibile al Superbonus 110% sulla base di due precise condizioni:
A questo proposito, è rilevante inoltre quanto stabilito dalla Commissione consultiva istituita presso Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici che, con il parere prot. n. 10242 del 9 novembre 2021.
Qui si precisava che sono agevolabili, al pari degli altri, gli interventi (anche locali e di minima entità) finalizzati a migliorare le prestazioni strutturali delle fondazioni in ottica anti-sismica. Allo stesso modo, sono inclusi quei lavori mirati a ridurre il rischio di danni sismici che potrebbero derivare dall’instabilità di un’area più estesa rispetto al perimetro della costruzione, che comunque dovrà risultare limitrofa.
Advertisement - PubblicitàViene inoltre specificato che le condizioni di instabilità devono essere sempre certificate, così come la necessità dello svolgimento degli interventi al fine di ridurre tali pericoli.
A certificare tutto ciò, spiega il Fisco, potranno essere solo i tecnici incaricati delle pratiche o dei lavori Superbonus 110%. Nello specifico, il progettista, il direttore dei lavori e, dove previsto, il collaudatore statico, sulla base delle loro rispettive competenze.
Per far sì che i lavori possano risultare agevolabili, le figure professionali sopracitate dovranno “esplicitare il nesso di causalità tra la stabilità dell’edificio nei confronti dell’azione sismica e l’eventuale carenza da sanare in elementi posti nelle vicinanze delle costruzioni”, ovvero “dovranno attestare il rapporto causa-effetto, ex ante ed ex post, che, nel processo di riduzione del rischio sismico, si instaura tra la costruzione e gli interventi progettati per le situazioni al contorno.”
Sulla base del ragionamento fatto, il Fisco ritiene in conclusione che il condominio istante possa ritenere agevolabile la realizzazione ex novo di un muro di contenimento finalizzato a migliorare la stabilità dell’edificio.
Come specificato tuttavia, il professionista o i professionisti incaricati delle pratiche dovranno attestare non solo la necessità di eseguire tali lavori, ma anche la loro correlazione al tema della pericolosità sismica.
Ricordiamo a questo proposito che è fondamentale la regola che impone che l’avvio delle procedure autorizzatorie (o il rilascio del titolo abilitativo) sia avvenuto a partire data del 1° gennaio 2017 (Approfondisci qui).
Leggi anche: “Muro di contenimento: è necessario il Permesso di Costruire?”
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