Edilizia.com
Edilizia.com
blank
Home » Bonus » Superbonus 110 » Superbonus 110%: il camino è valido come impianto di riscaldamento?

Superbonus 110%: il camino è valido come impianto di riscaldamento?

Superbonus 110%: il camino è valido come impianto di riscaldamento?Superbonus 110%: il camino è valido come impianto di riscaldamento?
Ultimo Aggiornamento:

Come ormai ben sappiamo, il Superbonus 110% concede l’intervento di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale come trainante, ovvero principale. Questo vuole dire quindi che l’intervento può essere eseguito da solo, oppure ad esso si possono legare degli interventi trainati.

Il criterio fondamentale da rispettare per l’ottenimento del maxi-bonus è che l’edificio, in seguito ai lavori edilizi, dovrà conseguire un miglioramento dell’efficienza energetica pari a minimo 2 Classi (oppure dovrà raggiungere la fascia più elevata con un solo salto di classe).

Altro requisito per poter ottenere il Superbonus (ramo Ecobonus 110%), richiede che l’immobile, prima degli interventi, sia dotato di un impianto adibito al riscaldamento degli ambienti. Ma il camino può essere considerato tale?

Advertisement - Pubblicità

Superbonus 110%, sostituzione impianti: requisiti dell’impianto esistente

Iniziamo col chiarire che il criterio che richiede la presenza di un impianto di climatizzazione per poter procedere alla sostituzione con il Superbonus 110%, è quasi sempre obbligatorio. Così come è obbligatorio presentare l’APE Convenzionale Pre e Post Interventi per poter dimostrare il salto di classe.

L’impianto di climatizzazione invernale presente nell’edificio dovrà essere funzionante, oppure non funzionante, a patto che possa essere rimesso in funzione con un intervento di manutenzione, anche straordinaria.

L’unico caso in cui non è richiesta la presentazione dell’APE è per gli immobili collabenti, e in particolare per quelli sprovvisti di tetto di copertura, di uno o più muri perimetrali, o di entrambe le cose. In questo caso, non è indispensabile che il fabbricato sia dotato di impianto di climatizzazione nella condizione pre-interventi, a patto che:

  • Si dimostri che l’edificio, almeno nella sua condizione iniziale, era dotato di impianto adibito al riscaldamento degli ambienti;
  • Il fabbricato, in seguito agli interventi agevolabili con il Super Ecobonus 110%, consegua la Classe A di efficienza energetica.

Detto questo, il camino può essere considerato un impianto di climatizzazione invernale valido per poter accedere al Superbonus (ramo Ecobonus 110%)?

Advertisement - Pubblicità

Il camino è un impianto termico? Cosa prevedeva il D.lgs. 192/2005

Dal momento in cui il Superbonus 110% è entrato in vigore, con il Decreto Rilancio, questa domanda è stata oggetto di discussione per parecchio tempo, anche perché tantissime abitazioni in Italia risultano possedere il camino come unica fonte di riscaldamento dell’abitazione.

Prima di giugno 2020, per conoscere la definizione di impianto termico si doveva far riferimento D.lgs. n. 192 del 19 agosto 2005 che, all’Allegato A comma 12, stabiliva:

Impianto termico è un impianto tecnologico destinato alla climatizzazione estiva ed invernale degli ambienti con o senza produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari o alla sola produzione centralizzata di acqua calda per gli stessi usi, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione  e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e di controllo; sono  compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento, mentre non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, radiatori individuali, scaldacqua unifamiliari; tali apparecchi sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della   singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 15kW.

Stando a tale definizione dunque, i camini potevano essere considerati impianti termici solo se la somma delle potenze nominali di tutti gli apparecchi installati nella singola unità fosse stata maggiore o uguale a 15 kW.

Advertisement - Pubblicità

Nuova definizione “impianto termico” dal D.lgs. 48/2020

Con il D.lgs. n. 48 del 10 giugno 2020 però, proprio per poter consentire a più cittadini possibili di accedere al Superbonus 110%, la definizione di impianto termico è stata modificata.

La nuova definizione di impianto termico la troviamo all’art. 3, lettera c), ed è la seguente:

impianto tecnologico fisso destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, o destinato alla sola produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione, accumulo e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e controllo, eventualmente combinato con impianti di ventilazione. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate.

La definizione di impianto termico è quindi completamente cambiata, ed è proprio a quest’ultima che si deve far riferimento per conoscere la tipologia di impianti validi ai fini dell’accesso al Super Ecobonus 110%.

Apriamo e chiudiamo una parentesi per ricordare che in una delle bozze del DL Semplificazioni BIS 2021, era apparsa una clausola che concedeva anche agli impianti “mobili” (es. stufetta elettrica) di essere considerati validi come impianti di climatizzazione degli ambienti.

Tuttavia, il testo ufficiale del Decreto, entrato in vigore il 1 giugno 2021 e convertito dalla Legge n. 108 del 29 luglio 2021, non ha confermato la modifica, per cui, appunto, la corretta definizione di impianto termico è quella riportata dal D.lgs. n. 48/2020.

Advertisement - Pubblicità

Superbonus 110%: i camini sono validi come impianti esistenti?

La definizione del D.lgs. n. 48/2020, tuttavia, risultava ancora piuttosto generica e lasciava spazio a vari dubbi.

Ad esempio, possono quindi essere considerati validi tutti gli impianti fissi, con la sola eccezione di quelli adibiti unicamente alla produzione di acqua calda per le singole unità? E ancora, le stufe e i camini rientrano quindi tra gli impianti validi?

La risposta, ad entrambe le domande, è sì! E tutto ciò è stato espressamente specificato con i chiarimenti riportati nella Circolare n. 30/E del 22 dicembre 2020 dell’Agenzia delle Entrate.

Qui si afferma che:

per gli interventi realizzati a partire dall’11 giugno 2020, data di entrata in vigore del citato d.lgs. 10 giugno 2020 n. 48, per effetto della nuova definizione normativa di impianto termico, le stufe a legna o a pellet, anche caminetti e termocamini, purché fissi, sono considerati «impianto di riscaldamento».

E ancora:

Per gli interventi realizzati prima di tale data, invece, in base alla previgente disposizione, opera l’assimilazione agli impianti termici delle stufe, caminetti, apparecchi per il riscaldamento localizzato ad energia radiante, scaldacqua unifamiliari; se fissi e quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 15 KW (cfr. Risoluzione 12 agosto 2009 n. 215/E”.

Advertisement - Pubblicità

In conclusione

In conclusione, possiamo dire quindi che per gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernali ammissibili al Superbonus 110%:

  • Se i lavori sono iniziati dopo l’11 giugno 2020, i camini, le stufe, gli apparecchi radianti per riscaldamento localizzato e gli scaldacqua familiari sono considerati idonei come impianti termici e valgono ai fini dell’accesso al Super Ecobonus 110%;
  • Se i lavori sono iniziati prima dell’11 giugno 2020, i camini (e gli altri sistemi) possono essere ammessi ai fini dell’Ecobonus 110% solo se la somma delle potenze nominali degli apparecchi che servono l’unità immobiliare è maggiore o uguale a 15 kW.

Leggi anche: “Superbonus e sostituzione impianti: quali tipologie sono valide



Richiedi informazioni per Bonus, Casa, Detrazioni Fiscali, Ecobonus, Notizie, Superbonus 110

Compila il form sottostante: la tua richiesta verrà moderata e successivamente inoltrata alle migliori Aziende del settore, GRATUITAMENTE!

Invia Richiesta

Prodotti suggeriti

Castiello 3.1 Long BIG MULTIECOCastiello 3.1 Long BIG MULTIECO

Castiello 3.1 Long BIG MULTIECO

Termocamino, camino e stufa a pellet in un solo prodotto.
BioflexBioflex

Bioflex

Tubazione flessibile in acciaio inox ideato per il riscaldamento dei digestori anaerobici.
Castiello 3.1 Classic F25 MULTIECOCastiello 3.1 Classic F25 MULTIECO

Castiello 3.1 Classic F25 MULTIECO

Termocamino, camino e stufa a pellet in un solo prodotto.
Castiello 3.1 Long SMALL MULTIECOCastiello 3.1 Long SMALL MULTIECO

Castiello 3.1 Long SMALL MULTIECO

Termocamino, camino e stufa a pellet in un solo prodotto.
Pronto Camino Classic SENZA PORTAPronto Camino Classic SENZA PORTA

Pronto Camino Classic SENZA PORTA

Il Camino pronto per l'installazione
Vedi tutti i Prodotti in Riscaldamento

Articoli Correlati

Superbonus: domande per il fondo indigenti entro il 31 ottobreSuperbonus: domande per il fondo indigenti entro il 31 ottobre

Superbonus: domande per il fondo indigenti entro il 31 ottobre

14/08/2024 10:04 - Il fondo indigenti 2024 aiuta i contribuenti con redditi bassi a completare interventi edilizi agevolati, con requisiti specifici e procedure di controllo per garantire l'uso corretto dei fondi.
Superbonus: ultime notizie sull'emendamento spalma detrazioniSuperbonus: ultime notizie sull'emendamento spalma detrazioni

Superbonus: ultime notizie sull'emendamento spalma detrazioni

16/05/2024 07:50 - Le recenti modifiche normative relative al Superbonus introducono una spalmatura [..]
TAGS: ape, APE Convenzionale, bonus, camino, ecobonus, ecobonus 110, immobili collabenti, impianto climatizzazione, impianto riscaldamento, impianto termico, riscaldamento, Superbonus, Superbonus 110%, trainante

Autore: Redazione Online

Edilizia.com è online dal 1998, il primo del settore in Italia!