Come sappiamo, il Superbonus 110% relativo alle spese per gli interventi di riduzione del rischio sismico negli edifici non è cumulabile con il contributo pubblico per la ricostruzione post-sisma.
Attenzione però, perché questo non significa che non sia possibile usufruire di entrambe le agevolazioni in riferimento allo stesso edificio e agli stessi lavori. La regola impone infatti che il Superbonus 110% spetti in questi casi solo per gli importi che eccedono il contributo per la ricostruzione già ottenuto.
Per saperne di più, leggi: “Superbonus rafforzato e contributo ricostruzione: come funziona davvero”
Tale discorso non si applica però nel caso in cui il contributo per la ricostruzione e l’agevolazione Superbonus 110% si riferiscano a spese e interventi differenti. In questo caso difatti sarà possibile usufruire pienamente di entrambi gli incentivi.
Approfondiamo di seguito.
Advertisement - PubblicitàIl tema di oggi è stato affrontato di recente con la risposta ad interpello n. 134 del 21 marzo 2022.
L’istante rappresenta di essere l’amministratore pro tempore di un condominio che, nel 2009, fu danneggiato dal sisma del Centro Italia.
In seguito agli avvenimenti, l’edificio fu classificato con esito di agibilità “B”, che indica: “sostanzialmente la mancanza di danni strutturali nell’edificio con conservazione della sua capacità portante”.
Per procedere con la ristrutturazione del fabbricato, i condomini hanno ottenuto dallo Stato il contributo pubblico per la ricostruzione post-sisma, grazie al quale hanno provveduto all’esecuzione dei lavori necessari per rendere nuovamente il condominio perfettamente agibile.
A tal proposito, l’istante fa sapere tuttavia che tali interventi non hanno comportato alcun miglioramento all’edificio in termini di efficienza energetica, né di riduzione del rischio sismico.
Anni dopo però, quando si sono verificate le scosse sismiche che nel 2016 hanno colpito di nuovo il Centro Italia, i condomini hanno provveduto poi a richiedere una perizia strutturale, al fine di vedere quali fossero le condizioni del fabbricato.
Dalla perizia è risultato che il condominio presentava importanti carenze dal punto di vista strutturale, ragione per la quale i tecnici hanno disposto l’immediata urgenza di nuovi interventi.
In seguito a ciò, i condomini hanno provveduto a svolgere un’assemblea condominiale, dove hanno acconsentito all’esecuzione dell’intervento di demolizione e ricostruzione dell’intero edificio.
L’amministratore pro tempore, ad oggi, fa sapere che il condominio vorrebbe usufruire del Superbonus 110% per le spese relative ai lavori di demolizione e ricostruzione.
Chiede pertanto chiarimenti in merito alla possibilità di beneficiare del maxi-incentivo nel caso in cui un edificio abbia già usufruito del contributo per la ricostruzione, tenendo conto però che questo era finalizzato ad interventi edilizi differenti, oltretutto svolti molti anni prima.
Advertisement - PubblicitàIn risposta all’istante, l’Agenzia delle Entrate fa sapere che in questi casi i due incentivi sono da considerarsi in maniera separata, perché appunto si riferiscono all’esecuzione di lavori edilizi differenti.
Il Superbonus 110%, difatti, si calcola per gli importi eccedenti il contributo per la ricostruzione solo quando i due incentivi si richiedono e ottengono per gli stessi interventi.
Questo legame tra le due agevolazioni non sussiste se invece le spese Superbonus vengono sostenute in maniera “autonoma ed ulteriore” rispetto a quanto ottenuto con il contributo per la ricostruzione.
Il Fisco precisa appunto quanto chiarito con la Risoluzione n. 28/E del 23 aprile 2021. Qui si specificava che il Superbonus 110% spetta anche a favore degli edifici danneggiati in passato da eventi sismici, per i quali si è già ottenuto e utilizzato il contributo per la ricostruzione concesso dallo Stato.
In questi casi, il Superbonus 110% viene concesso in forma completamente “indipendente” e non dovrà riferirsi all’importo eccedente il contributo. Si applicherà semplicemente seguendo le regole e i massimali stabiliti per l’utilizzo in condominio, senza che venga considerato in riferimento allo stesso contributo post-sisma.
Si dispone pertanto che:
“[…] nel rispetto di ogni altra condizione prevista (non oggetto della presente istanza) sarà, pertanto, possibile fruire del Superbonus nei limiti di spesa previsti dalla norma senza sottrarre dalle spese sostenute il contributo pubblico già ricevuto in relazione agli interventi realizzati in conseguenza dei danni derivanti dal sisma 2009.”.
Ricordiamo inoltre che gli edifici colpiti da eventi sismici per i quali è stato dichiarato lo Stato di emergenza potranno usufruire del Superbonus 110% per le spese conseguite fino al 31 dicembre 2025.
Per approfondire, leggi: “Superbonus 110%: nuove scadenze, tutte le modifiche 2022-2025”
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