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Superbonus 110%, documenti mancanti o errati: si può “sanare”

Superbonus 110%, documenti mancanti o errati: si può “sanare”Superbonus 110%, documenti mancanti o errati: si può “sanare”
Ultimo Aggiornamento:

In tema di Superbonus 110%, come sappiamo, gli errori relativi all’invio dei documenti possono costare cari al beneficiario. Ciò sia per quanto riguarda il rispetto delle scadenze, sia in relazione invece alla correttezza di quello che si dichiara durante la compilazione.

Mettiamo il caso che, ad esempio, un soggetto intendesse usufruire del maxi-incentivo mediante lo sconto in fattura per aver eseguito, nel 2021, una parte dei lavori prospettati ammissibili al Superbonus.

Immaginiamo però che nella fattura di riferimento – contenente l’indicazione dello sconto in fattura – fossero stati trascritti dati errati e che, tra l’altro, il soggetto non avesse inviato – entro i termini obbligatori – la Comunicazione per l’esercizio delle opzioni alternative, il visto di conformità e l’asseverazione attestante i requisiti.

In uno scenario del genere, tutto farebbe pensare che il soggetto non abbia più diritto ad usufruire del Superbonus 110%, per lo meno mediante l’opzione alternativa dello sconto in fattura. Se non altro, perché il soggetto avrebbe appunto omesso di inviare la Comunicazione obbligatoria entro le scadenze indicate.

Ebbene, solo qualche giorno fa l’Agenzia delle Entrate ha invece ritenuto che, in casi come questi, il soggetto possa aver diritto a “sanare” gli inadempimenti, evitando dunque di perdere la possibilità di beneficiare del maxi-incentivo, tra l’altro, mediante le opzioni alternative della cessione del credito o dello sconto in fattura.

Approfondiamo di seguito.

Leggi anche: “Superbonus 110%: tutta la documentazione necessaria

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Superbonus 110%: sconto indicato ma visto negato per omessa asseverazione

Il caso di cui parliamo è stato trattato dal Fisco con la risposta ad interpello n. 581 del 5 dicembre 2022.

Gli istanti qui sono due soggetti che rappresentano di essere proprietari di un edificio unifamiliare che è stato oggetto di interventi edilizi mirati al miglioramento dell’efficienza energetica. I lavori, a quanto dichiarato, rientrerebbero tra quelli ammissibili al Superbonus 110%.

A tal proposito, i proprietari dell’immobile affermano che – nel momento in cui hanno affidato l’esecuzione degli interventi ad una società edile – hanno concordato con la ditta l’applicazione dell’opzione alternativa dello sconto in fattura immediato, ai sensi dell’art. 121 del Decreto Rilancio.

Ciò posto, si precisa che:

  1. In data 29 dicembre 2021, la ditta, dopo aver eseguito parte dei lavori, ha emesso la prima fattura a titolo di acconto. Nella fattura, nella sezione “note” è stata indicata la formula “sconto in fattura ex art. 121 del DL 34/2020 e ss. per cessione del credito da committente”. Come importo dovuto dal committente, si fa sapere, è stato indicato un ammontare pari a zero, come effetto dell’applicazione dello sconto;
  2. Nel mese di aprile 2022 – al momento della predisposizione del visto di conformità obbligatorio per usufruire del Superbonus 110% mediante cessione del credito o sconto in fattura – il tecnico incaricato non ha provveduto a rilasciare il visto né ad attestare la congruità delle spese, in quanto era assente l’asseverazione che avrebbe dovuto attestare il rispetto dei requisiti di cui al comma 3-ter dell’art. 14 del DL n. 63 del 4 giugno 2013;
  3. In seguito ad un confronto avvenuto tra la ditta che ha eseguito i lavori ed un professionista incaricato al rilascio dell’attestazione dei requisiti di cui al comma 3-ter dell’articolo citato, si è deciso che sarebbe stato meglio rilasciare l’asseverazione solo al termine di tutti i lavori edilizi in progetto. Ciò in quanto, viste le incertezze interpretative date dal fatto che la normativa è stata modificata e integrata diverse volte, non si è riusciti a trovare una soluzione più idonea;
  4. Visto quanto sopra, si fa presente che tutti i gli interventi edilizi sono stati conclusi nel mese di giugno 2022 e, come previsto, in data 24 giugno 2022, il professionista ha provveduto ha rilascio dell’asseverazione attestante i requisiti di cui sopra.
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Documenti obbligatori mancanti: possibile “sanare”?

Gli istanti, appurati gli sviluppi della pratica, fanno sapere quindi che la fattura emessa in data 29 dicembre 2021 dalla ditta che ha eseguito i lavori contiene l’indicazione dell’esercizio dello sconto in fattura ma, in realtà, per quella data gli interventi non erano ancora in possesso di tutti i requisiti richiesti per avvalersi dell’opzione alternativa dello sconto in fattura.

Ciò posto, gli istanti – ritenendo quella prima fattura errata – affermano di non aver provveduto neanche, entro il termine del 29 aprile 2022, ad inviare alle Entrate la Comunicazione per la scelta delle opzioni alternative, in quanto l’applicazione dello sconto non poteva intendersi come perfezionata.

Visto quanto detto sopra, i soggetti chiedono se sia possibile comunque usufruire del Superbonus 110% mediante l’opzione dello sconto in fattura, “sanando” la condizione spiegata mediante:

  • L’emissione di una nota di variazione per annullare la fattura emessa, così da poter emettere ad oggi una nuova fattura riferita alla totalità dei lavori con l’applicazione dello sconto in fattura;
  • In alternativa, qualora l’errore fosse ritenuto solo formale, l’emissione di una nota di variazione per “correggere” la fattura emessa a dicembre 2021, semplicemente eliminando l’indicazione relativa allo sconto in fattura.
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Superbonus 110%, edifici unifamiliari: nuova data 31 marzo 2023

Essendo un caso molto particolare, il Fisco sottolinea da subito che – qualora da successive attività di controllo dovessero emergere elementi atti a determinare un parere diverso da quello espresso in questa istanza – il ragionamento successivo non avrebbe alcuna efficacia.

Nonostante questo, si fa presente che il Decreto Rilancio prevedeva per gli edifici unifamiliari che:

La detrazione di cui all’articolo 14 del decreto­legge 4 giugno 2013, n. 63, (…), si applica nella misura del 110 per cento per le spese […] sostenute dal 1° luglio 2020 fino al 30 giugno 2022, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo e in quattro quote annuali di pari importo per la parte di spesa sostenuta dal 1° gennaio 2022 (…)”.

La normativa disposta dal decreto Rilancio tuttavia è stata modificata diverse volte, da ultimo con il decreto Aiuti Quater in vigore dal 19 novembre 2022, che ha disposto l’estensione del termine entro cui gli edifici unifamiliari possono sostenere spese agevolabili, attualmente fino al 31 marzo 2023.

Ciò però a patto che, per la data del 30 settembre 2022, risultino effettuati almeno il 30% dei lavori complessivi, agevolabili e non.

Leggi anche: “Superbonus 110%: requisiti e documenti per dimostrare il 30% dei lavori

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Cessione e Sconto: criteri obbligatori per l’esercizio delle opzioni

Si fa presente che comunque, di base, la normativa prevede che – per beneficiare sia del Superbonus che degli altri Bonus Casa – si debba far valere un titolo di possesso o detenzione sull’immobile oggetto di interventi.

Oltre a questo, è necessario inoltre che il soggetto che richiede di accedere all’agevolazione abbia anche effettivamente sostenuto le spese per gli interventi.

A tal proposito, si precisa che bisogna far riferimento:

alle spese sostenute e, quindi, al criterio di cassa, nel senso che occorre avere riguardo al loro effettivo pagamento. Il momento del pagamento può anche cadere in un periodo d’imposta diverso, antecedente o successivo, a quello in cui sono completati i lavori o è emessa la fattura”.

La stessa cosa, specifica l’Agenzia, vale anche quando si usufruisce del Superbonus 110% mediante le opzioni alternative della cessione del credito o dello sconto in fattura.

Difatti, perché l’esercizio delle opzioni alternative sia ritenuto valido, è necessario che:

  1. Il contribuente sia in possesso:
  1. Nella fattura che documenta le spese “scontate”, sia espressamente indicata l’opzione dello sconto in fattura;
  2. L’esercizio dell’opzione sia comunicata telematicamente all’Agenzia delle Entrate, mediante l’apposito Modello di Comunicazione, entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese. Per i lavori effettuati nel 2021 e le rate residue del 2020, la scadenza è stata posticipata al:
    • 29 aprile 2022, per la maggior parte degli aventi diritto;
    • 15 ottobre 2022, per i titolari di Partita IVA e i soggetti passivi IRES che erano tenuti all’invio della dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta 2021 entro il 30 novembre 2022.

Ricordiamo che entrambe le scadenze per l’invio della Comunicazione potevano inoltre essere posticipate, per tutti i beneficiari, fino alla data ultima del 30 novembre ma, ad oggi sono scaduti tutti i termini. Per approfondire, leggi: “Superbonus, scaduti tutti i termini per Comunicazione: cosa accade ora?

Ciò posto, l’Agenzia precisa che:

l’opzione è inefficace nei confronti dell’Agenzia se non è stata comunicata nei termini e con le modalità descritte”.

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Non si annulla la fattura: si sana con “documento extra fiscale”

Tornando al caso presentato dagli istanti, si fa presente che, come chiarito diverse volte dalla stessa Amministrazione, non sussistono le condizioni per emettere una nota di variazione al fine di annullare o modificare la fattura emessa.

Ciò in quanto “la mancata annotazione dello sconto di cui si discute non pregiudica la validità fiscale della fattura emessa”, perché appunto la fattura riporta correttamente l’imponibile – pari al corrispettivo dovuto – e anche l’IVA relativa, calcolata sull’intero corrispettivo, al lordo dello “sconto”.

La fattura si considera dunque valida dal punto di vista fiscale e non può essere annullata.

Nonostante questo però, il Fisco afferma che non tutto è perduto per i soggetti istanti.

Si ritiene infatti che la ditta possa integrare la fattura originaria con un documento separato, extra fiscale, nel quale si comunica il mancato pagamento degli interventi mediante lo sconto, ovvero dove si documenta che, nonostante nella fattura sia presente l’indicazione dello sconto in fattura, in realtà lo sconto non è stato applicato.

Nel documento si deve indicare che l’opzione non si è perfezionata a causa del mancato invio della Comunicazione obbligatoria, e si deve inoltre rilevare l’ammontare di spesa ancora da saldare.

L’importo da saldare, si spiega, potrà essere pagato dagli istanti nel 2022, fruendo del Superbonus in detrazione oppure mediante cessione o sconto, al più tardi, entro il 31 marzo 2023.

Leggi anche: “Superbonus per indipendenti, unifamiliari, plurifamiliari: scadenza 31 marzo 2023

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Superbonus 110%: concesso solo per i lavori trainaNTI

L’Agenzia fa presente inoltre che, da documentazione integrata all’istanza, è emerso che gli istanti hanno effettuato nell’edificio unifamiliare sia lavori trainaNTI che lavori trainaTI.

I lavori trainaNTI sono conclusi nel mese di giugno 2022, mentre, per i lavori trainaTI, la spesa e i lavori devono ancora essere effettuati.

Per poter beneficiare del Superbonus 110% per tutti i lavori tuttavia, è necessario che gli interventi trainaTI siano eseguiti entro la data di inizio e la data di fine degli interventi trainaNTI.

Per questo motivo, si ritiene che gli istanti potranno beneficiare del Superbonus 110% solo in riferimento alle spese per gli interventi trainaNTI mentre – per quanto riguarda quelli trainaTI – avranno la possibilità di usufruire di altri Bonus Casa e, se vorranno, potranno farlo mediante le opzioni alternative.

Leggi anche: “Cessione Credito e Sconto Fattura: tutti i bonus che concedono le opzioni



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TAGS: Superbonus, Superbonus 110%

Autore: Redazione Online

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