Il Decreto Rilancio prevede, all’art. 119 comma 9 lettera d-bis), che il Superbonus 110% possa essere applicato anche a favore delle ONLUS (Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale), delle OdV (Organizzazioni Di Volontariato) e delle APS (Associazioni di Promozione Sociale).
In questi casi, tra l’altro, la normativa prevede più libertà nell’utilizzo del maxi-bonus, in quanto non impone particolari limiti in relazione alle categorie catastali né in relazione al numero di unità immobiliari sulle quali intervenire.
Per i soggetti elencati alla lettera d-bis), inoltre, è stata stabilita una modalità di calcolo dei limiti di spesa differente dalle disposizioni previste per gli altri beneficiari del Superbonus 110%. I nuovi criteri per la determinazione dei massimali tuttavia, si applica solo in presenza di determinate condizioni.
Approfondiamo di seguito.
Leggi anche: “Superbonus 110%: le ASP non rientrano tra i possibili beneficiari”
Sommario
Il caso di cui parliamo oggi è stato trattato dall’Agenzia delle Entrate con la risposta ad interpello n. 407 del 4 agosto 2022.
L’istante è una cooperativa sociale, iscritta nel Registro provinciale e operante nel campo della gestione di servizi socio-sanitari (Tipo A), che afferma di essere qualificata come ONLUS di diritto.
La ONLUS vorrebbe eseguire interventi edilizi su un proprio fabbricato di 883 m², contenente immobili non suddivisi in singole unità abitative, ma utilizzati a fini abitativi come centro di accoglienza per profughi e per lavoratori.
Gli immobili ubicati nell’edificio, si fa presente, sono attualmente censiti in categoria catastale D/2 (Alberghi e pensioni con fine di lucro) mentre le pertinenze sono censite in categoria C/2 (Magazzini e locali di deposito).
In particolare, gli interventi che l’istante intende realizzare sono:
A questo proposito la ONLUS dichiara anche che, in seguito ai lavori, la destinazione d’uso del fabbricato sarà modificata e registrata in categoria B/1 (Collegi e convitti, educandati; ricoveri; orfanotrofi; ospizi; conventi; seminari; caserme), come previsto dall’autorizzazione edilizia rilasciata dal Comune.
Con documentazione integrativa viene precisato inoltre che:
Ciò posto, l’istante chiede se sia possibile beneficiare del Superbonus 110% per gli interventi prospettati, prendendo come riferimento i criteri per i limiti di spesa descritti al comma 10-bis) dell’art. 119 del Decreto Rilancio e, optando, tra l’altro, per l’opzione alternativa della cessione del credito d’imposta a terzi.
Leggi anche: “Superbonus 110% per ONLUS, ODV, APS: solo se non ci sono compensi”
Advertisement - PubblicitàL’Agenzia delle Entrate fa presente innanzitutto che il comma 9, lettera d-bis) dell’art. 119 del Decreto Rilancio, prevede che possano accedere al Superbonus 110% anche:
L’istante, che rappresenta di essere una cooperativa sociale, ONLUS di diritto, iscritta al registro provinciale, rientra tra i beneficiari descritti al primo punto ed è quindi tra i soggetti potenzialmente idonei per accedere al Superbonus 110%.
Con la Circolare n. 30/E del 22 dicembre 2020, è stato chiarito che le ONLUS, le OdV e le APS che beneficiano del Superbonus 110%, possono usufruirne senza alcuna limitazione riguardante:
In quanto ai criteri per la determinazione dei limiti di spesa, di base, questi soggetti devono seguire le regole previste per tutti gli altri beneficiari, tenendo conto quindi della natura degli immobili oggetto di interventi e della tipologia di interventi che si intende realizzare.
Tuttavia, qualora siano in possesso di determinati requisiti, è stata introdotta per loro la possibilità di seguire differenti criteri in riferimento al calcolo dei limiti di spesa.
Le disposizioni previste dall’art. 119 del Decreto Rilancio sono infatti state modificate con l’entrata in vigore del Decreto Semplificazioni BIS (DL n. 77 del 31 maggio 2021), che tra le altre cose ha integrato il comma 10-bis) all’art. 119.
Il comma 10-bis), citato dallo stesso istante, prevede che le ONLUS, le OdV e le APS possano moltiplicare il limite di spesa previsto per le singole unità immobiliari per il rapporto tra la superficie complessiva dell’immobile e la superficie media di un’unità abitativa immobiliare, dato ricavabile dal Rapporto Immobiliare pubblicato dall’OMI.
La normativa precisa però che tale disposizione è valida esclusivamente se:
Tornando al caso presentato dalla ONLUS istante, il Fisco chiarisce che non sarà possibile procedere con il calcolo dei limiti di spesa cosi come previsto dal nuovo art. 10-bis).
Difatti, l’istante risulta rispettare tutti i requisiti richiesti ad eccezione di uno, quello riguardante la categoria catastale degli immobili.
Come abbiamo visto, possono accedere alle modalità di calcolo descritte all’art. 10-bis) solo i soggetti che intervengono su immobili di categoria B/1, B/2 e D/4.
Tale condizione però, si precisa, deve essere soddisfatta nella condizione pre-interventi e non in quella post-interventi.
La ONLUS in questione intende effettuare interventi edilizi ammissibili al Superbonus 110% su immobili di categoria catastale D/2 e C/2. Solo in seguito ai lavori, e al relativo cambio di destinazione d’uso, gli immobili passeranno alla categoria B/1.
Visto quanto detto, l’Agenzia ritiene che l’istante possa, in presenza di tutti gli altri requisiti richiesti dalla normativa, beneficiare del Superbonus 110% per gli interventi previsti, avvalendosi tra l’altro della possibilità di optare per l’opzione alternativa della cessione del credito d’imposta.
Non potrà, tuttavia, fare riferimento alle disposizioni previste dall’art. 10-bis) riguardo alla determinazione dei limiti di spesa. Per il calcolo dei limiti di spesa dovrà quindi seguire esclusivamente le regole previste per tutti gli altri beneficiari, sulla base della tipologia di edificio e della tipologia di lavori.
Leggi anche: “Superbonus 110% e Bonus Casa: i nuovi massimali di spesa dal 15 aprile”
Compila il form sottostante: la tua richiesta verrà moderata e successivamente inoltrata alle migliori Aziende del settore, GRATUITAMENTE!