Con una recentissima FAQ pubblicata in data 19 maggio 2022, il Fisco fornisce spiegazioni in merito all’utilizzo del Superbonus 110% in caso di scelta dell’opzione alternativa della cessione del credito d’imposta.
Con una recentissima FAQ pubblicata in data 19 maggio 2022, il Fisco fornisce spiegazioni in merito all’utilizzo del Superbonus 110% in caso di scelta dell’opzione alternativa della cessione del credito d’imposta.
In particolare, si tratta qui delle nuove modifiche apportate all’art. 121 del DL Rilancio in seguito all’entrata in vigore del Decreto Sostegni TER e all’introduzione del comma 1-quater.
Tali disposizioni hanno stabilito che il credito, oltre al fatto che dovrà essere obbligatoriamente tracciato, inoltre non potrà essere frazionato nelle operazioni di cessione successive alla prima, né nelle operazioni di cessione che seguono l’applicazione dello sconto in fattura.
L’Agenzia delle Entrate spiega dunque in che modo il credito d’imposta potrà essere utilizzato una volta esercitato lo sconto in fattura o la prima cessione del credito, per le spese ammissibili al Superbonus 110% e ai Bonus Casa che ammettono la scelta.
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Advertisement - PubblicitàLa spiegazione delle Entrate in riferimento all’impossibilità di frazionare le rata di credito d’imposta nelle operazioni di cessione successive alla prima (o successive allo sconto in fattura), era senza dubbio molto attesa.
In particolare, viene chiarito che i crediti che derivano dalla prima cessione o dallo sconto in fattura saranno suddivisi in rate annuali di pari importo, in base al tipo di detrazione e all’anno di sostenimento delle spese.
Tale processo avviene in automatico in fase di caricamento dei crediti sull’apposita Piattaforma. A ciascuna rata sarà attribuito un codice univoco, che risulterà poi nelle operazioni di cessione successive alla prima.
A questo punto però, l’Agenzia scoglie un dubbio molto importante, e spiega infatti che l’impossibilità di frazionare il credito (dopo prima cessione o sconto in fattura), si applica alle singole rate e non all’intero valore del credito che è derivato da tali prime operazioni.
Advertisement - PubblicitàIn sostanza le rate, seppure legate dallo stesso codice univoco, possono essere utilizzate singolarmente. Difatti sono le singole rate che non possono essere frazionate, per cui le operazioni di cessione successive alla prima potranno avere come oggetto anche solo una o alcune delle rate che sono derivate dal credito.
Le restanti rate, spiega il Fisco, potranno successivamente essere oggetto di nuova cessione (chiaramente nei limiti concessi), oppure potranno essere utilizzate in compensazione con l’F24.
Inoltre, le rate che si sceglierà di utilizzare in compensazione con l’F24 potranno anche essere a loro volta frazionate, in quanto in tal caso non si applica il divieto di frazionamento delle rate.
Le disposizioni citate, viene chiarito, si applicano solo ai crediti derivanti dalle operazioni di prima cessione o di sconto in fattura che sono state comunicate alle Entrate a partire dal 1° maggio 2022 (Vedi qui come si compila la Comunicazione).
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