Il Decreto Rilancio, come sappiamo, ha concesso la possibilità di usufruire del Superbonus 110% in base a diverse modalità di utilizzo alternative alla detrazione, ovvero la cessione del credito e lo sconto in fattura.
Il Superbonus 110%, lo ricordiamo, non è l’unico bonus casa che ammette la scelta. Per conoscerli tutti, leggi: “Cessione Credito e Sconto Fattura: tutti i bonus che concedono le opzioni”
Un’altra novità che è stata introdotta esclusivamente per i soggetti che scelgono la cessione o lo sconto è la possibilità di monetizzare il credito in tempi più brevi, dividendo gli interventi da eseguire con la ripartizione in SAL.
Proprio in riferimento al metodo della ripartizione in SAL con l’utilizzo del Superbonus 110%, l’Agenzia delle Entrate ha risposto di recente ad un interessante quesito che ci consente di spiegare meglio alcuni dettagli tecnici sull’argomento.
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Approfondiamo di seguito.
Sommario
L’argomento di cui parliamo è stato appunto trattato dal Fisco con la risposta n. 791 del 24 novembre 2021.
Qui l’istante è una persona fisica che dichiara di essere comproprietario, con altre persone fisiche, di un edificio composto da 3 unità immobiliari residenziali in categoria A/4 ed 1 pertinenza in categoria C/2.
L’istante afferma l’intenzione di procedere con un intervento di ristrutturazione edilizia che riguarderà l’intero edificio, che porterà, alla fine dei lavori, alla realizzazione di 5 appartamenti residenziali e 3 box auto.
Egli sostiene che gli interventi saranno approvati dal Comune e che tutte le opere saranno progettate e certificate nel rispetto delle disposizioni normative. Fa sapere inoltre che tutti gli interventi saranno conclusi entro il periodo di validità del Permesso di Costruire (3 anni), mentre per le opere strutturali si prevede di:
A tal proposito, l’istante dichiara che vorrebbe usufruire del Superbonus 110% esclusivamente per gli interventi strutturali, ovvero quelli appartenenti al ramo “Super Sismabonus 110%” che comportano la riduzione del rischio sismico.
Ciò posto, egli domanda al Fisco se:
Prima di analizzare le risposte date dall’Agenzia delle Entrate, ricordiamo che con l’entrata in vigore della Legge di Bilancio 2022, i requisiti riguardanti il SAL per le persone fisiche sono cambiati.
Seppure infatti il termine di riferimento per il sostenimento delle spese sia sempre fissato al 30 giugno 2022, non è più necessario raggiungere un SAL minimo del 60% per estendere le tempistiche fino al 31 dicembre 2022.
Con la Manovra 2022 si è disposto appunto che le persone fisiche possono sostenere spese agevolabili fino al 31 dicembre 2022 se alla data del 30 giugno 2022 i lavori hanno raggiunto il 30% del SAL. Le persone fisiche possono dunque godere di ulteriori 6 mesi di beneficio presentando anche solo un solo SAL pari al 30%.
Detto questo, in riferimento alla prima domanda posta dal contribuente, l’Agenzia delle Entrate chiarisce però che la normativa, per come è formulata, impone che il SAL debba riguardare non solo gli interventi per i quali l’istante vorrebbe usufruire del Superbonus 110%, ma tutte le opere da eseguire.
In altre parole, a prescindere da quali siano gli interventi agevolabili, lo Stato Avanzamento Lavori deve riferirsi alle opere nel complesso, e dunque la suddivisione deve riguardare minimo il 30% di tutti gli interventi che si progetta di eseguire.
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Advertisement - PubblicitàPassiamo dunque al secondo quesito, ovvero quello riferito ai massimali di spesa da considerare per il Superbonus 110% (ramo Sismabonus).
L’Agenzia delle Entrate spiega innanzitutto che, come chiarito dalla Circolare n. 30/E del 2020, quando con gli interventi si prevede di accorpare o suddividere diverse unità immobiliari, per individuare il corretto limite di spesa da sostenere si debba far riferimento alla condizione dell’edificio nella situazione pre-interventi, e non a quella post-interventi.
Non dimentichiamo inoltre che, come abbiamo spiegato più volte, quando il Superbonus 110% si applica ad un edificio con più unità immobiliari in cui il massimale di spesa debba essere moltiplicato per le unità presenti, la normativa impone che le pertinenze possano rientrare nel conteggio.
Ciò posto, quanto presupposto dall’istante riguardo ai massimali di spesa era corretto. Egli potrà conteggiare il limite di 96.000 euro moltiplicato per le 4 unità immobiliari che compongono l’edificio (3 appartamenti e 1 pertinenza), per un totale di 384.000 euro.
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Infine, riguardo alla presentazione della CILAS e del Permesso di Costruire in base ai differenti interventi (quelli agevolabili e quelli non agevolabili), il Fisco si riserva di dare una risposta, in quanto tali ipotesi “esulano dall’ambito dell’istituto dell’interpello”.
L’Agenzia spiega appunto che si tratta di richieste specifiche e particolarmente tecniche che, per ottenere una risposta corretta, necessitano di accertamenti più approfonditi sulla pratica. Si consiglia dunque di affidare la valutazione del caso ad un tecnico professionista abilitato.
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