Come sappiamo, la cosiddetta “CILA in deroga” che servirà per avere accesso al Superbonus 110% non sarà la tradizionale CILA che tutti conosciamo.
Presentando la nuova CILA non ci sarà più la necessità di dimostrare che l’immobile possiede la doppia conformità urbanistico-edilizia, ma il documento dovrà contenere gli estremi del titolo abilitativo che ne ha concesso la costruzione. O, se si tratta di edifici realizzati prima del 1967, la CILA dovrà contenere gli estremi del provvedimento apposito.
Proprio come avviene per l’APE Convenzionale, anche la CILA in deroga sarà una nuova attestazione introdotta per la prima volta con il Superbonus 110%.
Ecco quello che sappiamo finora.
Advertisement - PubblicitàLa nuova CILA in deroga ancora non è stata definita, infatti per la realizzazione e la divulgazione dei moduli si dovrà attendere la conversione in legge del DL Semplificazioni/Recovery (DL n. 77 del 31 maggio 2021).
Ricordiamo che questo nuovo documento sarà valido per tutti gli interventi che danno accesso al Superbonus 110%, con la sola eccezione dei lavori che richiedono la demolizione e ricostruzione dell’edificio. E, sebbene non si dovrà più dimostrare la conformità dell’edificio, verranno effettuati i dovuti controlli per verificare che gli abusi edilizi non beneficino dell’incentivo.
Non sarà più il tecnico asseveratore a prendersi la responsabilità di accertare lo stato legittimo dell’immobile. Ma in ogni caso, prima di iniziare qualsiasi lavoro edilizio, rimane obbligatorio assicurarsi che:
“L’intervento, compiutamente descritto negli elaborati progettuali, è conforme agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti, nonché che è compatibile con la normativa in materia sismica e con quella sul rendimento energetico nell’edilizia e che non vi è interessamento delle parti strutturali dell’edificio”.
Se da successivi controlli dovesse venir fuori che tutto ciò non è stato rispettato, ci troveremmo di fronte ad un abuso edilizio. E, oltre all’immediato decadimento del beneficio, in tal caso si rischierebbero pesanti sanzioni.
Advertisement - PubblicitàPer ora non sappiamo ancora in che modo sarà impostato il nuovo modulo CILA in deroga perché, come abbiamo detto, si attendono nuove comunicazioni in merito con la conversione in legge del nuovo Decreto in vigore dal 1° giugno 2021.
Quello che sappiamo però, è che la CILA in deroga si potrà utilizzare esclusivamente per effettuare gli interventi che danno accesso al Superbonus 110%, e che la stessa sarà accettata solamente nel periodo di validità del maxi-incentivo.
Non ci resta dunque che attendere nuovi riscontri in merito, vi terremo comunque aggiornati passo per passo.
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