Il Superbonus 110% consente di poter installare delle infrastrutture (o colonnine) per la ricarica dei veicoli elettrici, beneficiando della detrazione maggiorata al 110%.
Il Superbonus 110% consente di poter installare delle infrastrutture (o colonnine) per la ricarica dei veicoli elettrici, beneficiando della detrazione maggiorata al 110%.
Stiamo parlando però di una tipologia di intervento che non può essere conseguita da sola. L’installazione delle colonnine di ricarica infatti è un lavoro che rientra tra gli interventi trainaTI e, pertanto, per usufruire del maxi-incentivo, deve essere “legato” all’esecuzione di almeno un intervento trainaNTE.
I lavori trainaTI (o secondari) devono per forza essere eseguiti “congiuntamente” ad almeno un lavoro principale, ovvero devono essere eseguiti all’interno del lasso di tempo (data di inizio e data di fine) nel quale vengono eseguiti i lavori trainaNTI.
Di recente, proprio in merito all’installazione delle colonnine di ricarica per veicoli elettrici con il Superbonus 110% (https://www.edilizia.com/guide/superbonus-110-guida/), il Fisco ha chiarito alcuni aspetti molto importanti che riguardano l’intervento.
Approfondiamo di seguito.
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Sommario
Il caso affrontato dall’Agenzia delle Entrate nella risposta ad interpello n. 585 del 9 dicembre 2022, riguarda appunto l’applicazione del Superbonus 110% per l’installazione di colonnine di ricarica per veicoli elettrici in un edificio condominiale.
In particolare, l’istante rappresenta di essere proprietario di un’unità immobiliare residenziale sita all’interno di un edificio condominiale.
Il soggetto afferma che le parti comuni del condominio saranno interessate dall’esecuzione di un intervento trainaNTE ammissibile al Superbonus 110%, quale l’isolamento termico delle superfici esterne verticali, orizzontali e inclinate per più del 25% della superficie disperdente lorda totale dell’edificio.
Ciò posto, l’istante vorrebbe eseguire, in riferimento alla propria singola unità, l’intervento trainaTO che concede l’installazione di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici, beneficiando del maxi-incentivo al 110%.
Si fa sapere a questo proposito che l’intervento prevede l’installazione di una sola colonnina, che sarà posizionata all’interno del posto auto di proprietà dell’istante, che è pertinenziale alla propria unità abitativa.
È possibile dunque installare la colonnina all’interno del posto auto? Cosa prevede la normativa in questo senso?
Advertisement - PubblicitàIl decreto Rilancio, all’art. 119, comma 8, prevede che:
“Per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute per gli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici […], la detrazione spetta […] in relazione all’anno di sostenimento della spesa, da ripartire tra gli aventi diritto in quattro quote annuali di pari importo. […] L’agevolazione si intende riferita a una sola colonnina di ricarica per unità immobiliare.”
Sempre qui si dispone inoltre che i massimali da rispettare in riferimento a questo intervento sono pari a:
Ricordiamo a questo proposito che il Superbonus 110% concede l’installazione di una sola colonnina per ogni unità immobiliare. Ciò significa che il numero di infrastrutture da installare non può essere superiore al numero di unità presenti nell’edificio.
In riferimento alla regola degli interventi trainaNTI e trainaTI prevista per usufruire del maxi-incentivo, si fa presente che questa risulterà rispettata solo se tutte le spese legate all’esecuzione dei lavori trainaTI vengono sostenute tra la data di inizio e la data di fine relative al sostenimento dei lavori trainaNTI.
Questo significa che l’istante dovrà sostenere la spesa per l’installazione della colonnina:
Chiarito quanto sopra, in merito al posizionamento della colonnina di ricarica per veicoli elettrici, si fa sapere quanto segue.
Sempre al comma 8 dell’art. 119 del decreto Rilancio, viene specificato che per l’esecuzione dell’intervento si deve far riferimento alle disposizioni di cui “[…] all’articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 […].”
Ebbene, al comma 2 dell’art. 16-ter del decreto 63/2013, viene chiarito che le infrastrutture di ricarica:
L’Agenzia spiega che per “punti di ricarica non accessibili al pubblico”, si possono intendere alternativamente tre condizioni:
Tornando quindi al caso presentato dall’istante – che intende installare una colonnina di ricarica all’interno del posto auto, pertinenziale alla propria unità sita in condominio – il Fisco ritiene che si considera soddisfatta la prima condizione, per la quale il punto di ricarica può essere installato anche “in una pertinenza di un edificio residenziale privato”.
In conclusione – presupponendo che tutti gli altri requisiti siano rispettati e che l’intervento trainaTO venga eseguito congiuntamente al lavoro trainaNTE di coibentazione del condominio – l’istante potrà beneficiare del Superbonus 110% per installare una colonnina di ricarica all’interno del proprio posto auto, che appunto deve essere riservato e non accessibile al pubblico.
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