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Superbonus 110%: col Decreto Bollette nuove spese ammissibili

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Ultimo Aggiornamento:

Il Superbonus 110% è un incentivo previsto per aiutare la ripartenza del settore edilizio, dopo la crisi che lo ha investito negli ultimi anni a causa dell’emergenza sanitaria.

Allo stesso tempo è anche un misura che permette al nostro Paese di raggiungere uno degli obiettivi più importanti affrontato sempre più spesso negli ultimi anni, ossia quello legato alle problematiche climatiche ed ambientali.

Oltre agli interventi di efficientamento energetico, il Superbonus 110% favorisce anche gli interventi antisismici.

Attraverso questa agevolazione, infatti, le nostre case possono essere più efficienti e sicure in modo conveniente, sia per chi affronta le spese sia per chi effettua i lavori.

Introdotto nel 2020 con il cosiddetto Decreto Rilancio, il Superbonus 110% ha subito numerose modifiche, sia per evitare l’uso improprio di tale strumento sia per ampliarne il raggio d’azione, prevedendo nuovi interventi per i quali è possibile usufruire dell’agevolazione. Da ultimo il Decreto Bollette (o Decreto Energia) ha infatti previsto ulteriori spese ammissibili con il Superbonus 110%.

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Cos’è il Superbonus 110%

Il Superbonus 110% è un’agevolazione fiscale, introdotta dall’articolo 119 del Decreto Rilancio, attraverso la quale viene innalzata al 110% la soglia di detrazione già prevista per gli interventi di riqualificazione energetica (Ecobonus), antisismici (Sismabonus) e di recupero del patrimonio edilizio, effettuati a partire dal 1° luglio 2020.

I soggetti che possono usufruire di tale detrazione agevolata non sono solo persone fisiche (al di fuori dell’esercizio di un’attività imprenditoriale o professionale), ma anche condomini, Iacp (Istituti Autonomi Case Popolari), Onlus e associazioni di volontariato, associazioni e società sportive dilettantistiche (per interventi destinati agli spogliatoi), e persino le società (limitatamente alle spese sostenute sulle parti comuni di edifici condominiali).

Nel 2022 la disciplina è stata prorogata prevedendo scadenze diverse a seconda dei beneficiari della detrazione:

  • per le persone fisiche, i condomini, le Onlus e le associazioni di volontariato spetta fino al 31 dicembre 2025, in relazione ad interventi realizzati su edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari (accatastate in maniera distinta) o su singoli immobili all’interno di un condominio (solo per persone fisiche);
  • per le persone fisiche proprietarie di edifici unifamiliari spetta fino al 31 dicembre 2022, a condizione che entro il 30 giugno 2022 siano stati realizzati almeno il 30% dei lavori complessivi;
  • per gli Iacp spetta fino al 31 dicembre 2023, a condizione che entro il 30 giugno 2023 siano stati effettuati almeno il 60% dei lavori complessivi.

Nel primo caso, inoltre, la detrazione spetta in misura diversa di anno in anno. In particolare è pari al:

  • 110% fino al 31 dicembre 2023;
  • 70% fino al 31 dicembre 2024;
  • 65% fino al 31 dicembre 2025.

Per quanto riguarda gli interventi agevolabili, questi si distinguono in trainanti e trainati. Per far sì che quest’ultimi vengano inclusi nel Superbonus 110%, è necessario che vengano effettuati unitamente ad almeno uno degli interventi principali.

Tra gli interventi trainanti rientrano:

  • interventi di isolamento termico effettuati sull’involucro dell’edificio;
  • sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sia sulle parti comuni sia su unità immobiliari funzionalmente indipendenti;
  • interventi antisismici.

Gli interventi trainati, invece, comprendono:

  • tutti gli interventi relativi all’efficientamento energetico;
  • installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo di energia;
  • installazione di colonnine per la ricarica di veicoli da trasporto elettrici;
  • interventi relativi all’eliminazione di barriere architettoniche.

La detrazione del 110% deve essere ripartita in quote annuali di parti importo. In particolare, per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2022, può essere suddivisa in un massimo di 4 rate.

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Alternative alla detrazione

L’articolo 121 del Decreto Rilancio ha previsto due alternative alla detrazione diretta da usufruire in sede di dichiarazione. Chi sostiene la spese può infatti optare o per il cosiddetto sconto in fattura o per la cessione del credito.

Nel primo caso, il contribuente avrà uno sconto in fattura, praticato dai fornitori di beni e servizi, pari al totale della spesa sostenuta, recuperato dagli stessi fornitori sotto forma di credito d’imposta per un ammontare pari al 110% della spesa.

In caso di cessione del credito, il contribuente sostiene l’intera spesa per poi cedere la detrazione spettante a soggetti terzi quali fornitori dei beni e servizi utilizzati negli interventi o istituti di credito (ad esempio banche o poste).

In entrambi i casi, la relativa comunicazione deve essere inviata telematicamente all’Agenzia delle Entrate tramite un intermediario abilitato.

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Novità introdotte con il Decreto Bollette

Con la conversione in legge del Decreto Bollette (o Decreto Energia), viene inserito il nuovo comma 1.1 all’articolo 119 del Decreto Rilancio, il quale amplia il raggio d’azione del Superbonus 110%, prevedendo infatti un’ulteriore spesa ammissibile all’agevolazione: l’installazione di sonde geotermiche utilizzate negli impianti geotermici.

Tale intervento viene inserito tra quelli trainanti senza un massimale dedicato. Si tratta, in particolare, di installare le sonde geotermiche negli interventi relativi alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti.

Secondo l’ENEA, l’energia geotermica è un’importante fonte rinnovabile utile per la produzione di energia elettrica, per il riscaldamento degli ambienti e per ottenere acqua calda. È una fonte di energia affidabile e stabile dal momento che non dipende né dalle condizioni atmosferiche né dalle riserve di sostanze combustibili.

Nello specifico, si tratta dell’energia immagazzinata nel sottosuolo sotto forma di calore la quale può essere portata in superficie tramite appunto le sonde geotermiche, ossia tramite dei tubi posizionati in profondità nel terreno.

Il Decreto Bollette, oltre ad introdurre le sonde geotermiche tra le nuove spese ammissibili al Superbonus 110%, prevede anche una serie di semplificazioni per l’utilizzazione locale del calore geotermico. Un esempio è l’emanazione di un decreto da parte del Ministro della transizione ecologica, entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del Decreto Bollette, nel quale devono essere specificate le modalità di posa in opera degli impianti di produzione di calore derivante da energia geotermica.



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TAGS: decreto bollette, Superbonus, Superbonus 110%

Autore: Redazione Online

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