Viene modificata nuovamente la disciplina che regola il funzionamento delle operazioni di cessione del credito d’imposta per l’usufrutto del Superbonus 110% e dei Bonus Casa che ammettono la scelta.
Le novità sono contenute all’interno del Decreto Aiuti (DL n. 50 del 17 maggio 2022), in vigore dal 18 maggio, e vanno a cambiare l’ultima modifica che introduceva la novità della quarta cessione, disposta solo tre settimane fa con la Legge n. 34 del 27 aprile 2022, cosiddetto “decreto Energia”.
Ad oggi il Decreto Aiuti ha eliminato il punto che concedeva la quarta cessione per le banche, ma ha disposto anche che questa nuova tipologia di cessioni a favore di “clienti professionali privati” sarà sempre possibile.
Approfondiamo di seguito.
Advertisement - PubblicitàCome annunciato con l’articolo “Superbonus 110%: in Gazzetta Ufficiale la quarta cessione del credito”, solo poche settimane fa si introduceva la possibilità di effettuare la cessione del credito per la quarta volta.
Tale concessione era stata introdotta esclusivamente per le cessioni fatte dalle banche in favore dei propri correntisti, ovvero dei soggetti che hanno intestato un contratto di conto corrente, senza facoltà di ulteriore cessione.
Le banche avrebbero potuto procedere con la quarta cessione solo qualora avessero esaurito le prime 3 cessioni disponibili (1 libera e altre 2 solo a favore di istituti ed enti abilitati). Ciò sia nel caso in cui l’usufrutto del Superbonus 110% fosse avvenuto solo mediante le operazioni di cessione del credito, sia nel caso in cui invece le cessioni fossero iniziate con la scelta dello sconto in fattura.
Attenzione però, perché si specificava anche che l’applicazione della disposizione citata sarebbe stata valida solamente in riferimento ai Modelli di Comunicazione per la scelta della prima cessione del credito o dello sconto in fattura inviati alle Entrate a partire dal 1° Maggio 2022.
Leggi anche: “Comunicazione Sconto in fattura e Cessione del credito: come si compila passo per passo”
Advertisement - PubblicitàCome abbiamo accennato sopra, il Decreto Aiuti ha rivoluzionato nuovamente quanto disposto dall’art. 29-bis del “Decreto Energia”.
La disposizione è stata modificata come segue:
“alle banche, ovvero alle società appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’articolo 64 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è sempre consentita la cessione a favore dei clienti professionali privati di cui all’articolo 6, comma 2-quinquies, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione”.
In sostanza, sempre per quanto riguarda le Comunicazioni per la prima cessione o per lo sconto in fattura inviate a partire dal 1° Maggio 2022, le banche avranno la possibilità di effettuare sempre le cessioni a favore dei clienti privati con i quali abbiano stipulato un contratto di conto corrente.
Viene dunque sostituita la clausola che annunciava una “quarta cessione”, in quanto l’operazione di cessione delle banche a favore dei correntisti sarà possibile anche prima di aver terminato le prime 3 operazioni di cessione. Tale tipologia di cessione potrà essere fatta pertanto dalle banche anche come seconda o come terza cessione, sempre però senza facoltà di ulteriori cessioni.
Si precisa inoltre che gli istituti interessati dalla concessione non saranno solo le banche, ma anche le società appartenenti a ad un gruppo bancario iscritto all’apposito albo, dunque anche le:
Il contratto di conto corrente effettuato dai soggetti interessati potrà essere stipulato con la stessa banca oppure con la banca capogruppo.
Tali “clienti professionali privati” ai quali è destinato il credito potranno essere, si precisa, le stesse banche, le imprese, e gli organismi di investimento, le imprese di assicurazione, i fondi pensione, gli investitori istituzionali e le imprese di grandi dimensioni. Enti che sono stati ritenuti dal Regolamento degli intermediari come facenti parte della categoria di chi:
“possiede l’esperienza, le conoscenze e la competenza necessarie per prendere consapevolmente le proprie decisioni in materia di investimenti e per valutare correttamente i rischi che assume”.
Tali soggetti non potranno effettuare ulteriori cessioni, e utilizzeranno il credito solamente in compensazione con l’F24.
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