Quando si parla di Superbonus 110, in relazione ad alcune tipologie di lavori edilizi è necessario tener conto del calcolo della superficie occupata da unità residenziali. Tale criterio è fondamentale nello specifico quando l’edificio oggetto di interventi è un condominio misto, ovvero che comprende sia unità residenziali che non residenziali.
Difatti, proprio in base alla percentuale di superficie residenziale che occupa l’edificio è possibile sapere quali unità possono essere interessate dai lavori ammessi al Superbonus 110, nonché quali soggetti hanno diritto ad accedervi.
Vediamo dunque di seguito quali sono tutti i criteri da prendere in considerazione per il calcolo della superficie di un condominio ai fini della fruizione del maxi-incentivo.
Sommario
Il tema di oggi è stato affrontato con la risposta ad interpello n. 314 del 30 maggio 2022.
L’istante rappresenta di essere proprietario di un’unità residenziale in categoria catastale A/2, sita all’interno di un edificio condominiale composto da:
L’istante afferma che i condomini intendono avviare degli interventi edilizi che interesseranno l’intero condominio, e che nello specifico saranno i seguenti:
Per le spese relative ai lavori il condominio vorrebbe beneficiare del Superbonus 110%. L’istante chiede pertanto alle Entrate quale sia la modalità di calcolo della superficie residenziale del condominio, nonché quali siano le unità da considerare ai fini del calcolo del limite di spesa nelle due ipotesi in cui:
Dopo il solito riepilogo sul funzionamento del Superbonus 110%, il Fisco ricorda il significato del concetto di “prevalenza residenziale”, definito dalla Circolare n. 24/E dell’8 agosto 2020 e poi spiegato nuovamente nella Circolare n. 30/E del 22 dicembre 2020.
In sostanza, sebbene la regola generale vuole che il Superbonus 110% si applichi esclusivamente a favore di unità ad uso residenziale, tuttavia non sono esclusi dal beneficio i condomini misti (ovvero composti da unità residenziali e non residenziali).
In questi casi però, per poter regolamentare correttamente l’applicazione del beneficio, si è deciso per la disposizione di una condizione ben precisa, ovvero:
Alla luce di ciò, è fondamentale sapere in che modo si debba determinare il calcolo della superficie nei condomini misti.
L’Agenzia spiega che per sapere se un condominio sia prevalentemente residenziale si debba far fede al calcolo della superficie catastale delle unità, determinata sulla base di quanto prevede l’Allegato C del DPR n. 138 del 23 marzo 1998.
In particolare, viene specificato che le unità adibite a pertinenza non devono essere conteggiate ai fini della determinazione della natura residenziale del condominio, anche nel caso in cui queste siano accatastate singolarmente.
Nel caso in esame dunque, sarà necessario confrontare quella che è la superficie complessiva delle 3 unità residenziali con la superficie totale del condominio, escludendo dal conteggio solamente la superficie relativa all’unità pertinenziale in C/6.
Se da tale calcolo risulterà che la superficie residenziale occupa più del 50% della superficie totale, allora il condomino sarà considerato residenziale nella sua interezza.
Advertisement - PubblicitàDiverso è il discorso invece per quanto riguarda la determinazione dei massimali di spesa concessi in condominio con il Superbonus 110%.
Infatti, per gli interventi nei quali l’importo dei massimali viene calcolati sulla base delle unità presenti in condominio, la superficie delle pertinenze stavolta andrà conteggiato.
In riferimento invece alle unità non residenziali, queste andranno considerate tra le unità rilevanti per il calcolo dei massimali (per i lavori nelle parti comuni) solo se la superficie residenziale risulta essere superiore al 50% rispetto all’intera superficie condominiale.
Va da sé pertanto che:
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