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Superbonus 110% e Bonus Casa: i nuovi massimali di spesa dal 15 aprile

Con il Decreto MiTE del 16 febbraio 2022, sono stati definiti i nuovi massimali da rispettare in riferimento agli interventi edilizi ammissibili al Superbonus 110% e agli altri Bonus Casa.

Superbonus 110% e Bonus Casa: i nuovi massimali di spesa dal 15 aprileSuperbonus 110% e Bonus Casa: i nuovi massimali di spesa dal 15 aprile
Ultimo Aggiornamento:

Con il Decreto MiTE del 16 febbraio 2022, sono stati definiti i nuovi massimali da rispettare in riferimento agli interventi edilizi ammissibili al Superbonus 110% e agli altri Bonus Casa.

Le nuove disposizioni entreranno in vigore a partire dal 15 aprile 2022.

Come sempre, il tecnico abilitato che prende in carico la pratica sarà tenuto a stilare il computo metrico estimativo con esplicati i costi relativi ad ogni intervento, nonché ad asseverare il rispetto di tutte le spese conseguite.

Ecco di seguito i nuovi limiti di spesa per Superbonus 110% e Bonus Casa, che saranno validi per gli interventi per i quali la richiesta del titolo abilitativo avviene dal 16 aprile 2022 in poi.

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Superbonus 110% e Bonus Casa: quali spese sono escluse

I nuovi massimali di spesa da rispettare sono definiti nella Tabella di cui all’Allegato A del Decreto 16 febbraio 2022.

Per ogni categoria di intervento (che non viene distinta in base alla tipologia di bonus ma in base alla tipologia e all’entità dell’intervento stesso), è indicata la spesa specifica massima ammissibile.

I nuovi massimali che vedremo sono da rispettare sia che si scelga di usufruire del Superbonus 110% o dei Bonus Casa mediante la detrazione diretta, sia che si scelga invece per beneficiarne tramite le opzioni alternative della cessione del credito e dello sconto in fattura.

I prezzi sono definiti al netto e riguardano solo la spesa concessa per gli interventi, mentre escludono:

  • IVA;
  • Prestazioni professionali;
  • Opere relative all’installazione;
  • Manodopera per messa in opera dei beni.

Anche queste spese, in ogni caso, come sempre potranno essere detraibili.

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Tabella Allegato A: tutti i massimali di spesa

Di seguito i nuovi costi massimi specifici conseguibili in base alla tipologia di intervento:

  1. Riqualificazione energetica:
    • Per zone climatiche A, B e C: 960 €/m²;
    • Per zone climatiche D, E ed F: 1.200 €/m².
  1. Isolamento delle coperture su strutture opache orizzontali:
    • Esterne: 276 €/m²;
    • Interne: 120 €/m²;
    • Coperture ventilate: 300 €/m².
  1. Isolamento dei pavimenti su strutture opache orizzontali:
    • Esterne: 144 €/m²;
    • Interne/terreno: 180 €/m².
  1. Isolamento pareti perimetrali su strutture opache verticali per zone climatiche A, B e C:
    • Esterno/diffusa: 180 €/m²;
    • Interno: 96 €/m²;
    • Parete ventilata: 240 €/m².
  1. Isolamento pareti perimetrali su strutture opache verticali per zone climatiche D, E ed F:
    • Esterno/diffusa: 195 €/m²;
    • Interno: 104 €/m²;
    • Parete ventilata: 260 €/m².
  1. Sostituzione di chiusure trasparenti, comprensive di infissi, per zone climatiche A, B e C:
    • Serramento: 660 €/m²;
    • Serramento + chiusura oscurante: 780 €/m².
  1. Sostituzione di chiusure trasparenti, comprensive di infissi, per zone climatiche D, E ed F:
    • Serramento: 780 €/m²;
    • Serramento + chiusura oscurante: 900 €/m².
  1. Installazione di sistemi di schermatura solare e/o ombreggiamenti mobili (compresi eventuali meccanismi automatici): 276 €/m².
  2. Impianti a collettori solari:
    • Scoperti: 900 €/m²;
    • Piani vetrati: 1.200 €/m²;
    • Sottovuoto e a concentrazione: 1.500 €/m².
  1. Impianto di riscaldamento con caldaie ad acqua a condensazione e/o generatori di aria calda a condensazione:
    • Se la potenza nominale è inferiore o uguale a 35 kWt: il massimale è 240 €/kWt (kilowattora);
    • Se la potenza nominale è superiore a 35 kWt: il massimale è 216 €/kWt.
  1. Impianti con micro-cogeneratori:
    • Motore endotermico/altro: 3.720 €/kWe (kilowatt elettrico);
    • Celle a combustibile: 30.000 €/kWe.
  1. Impianti con pompe di calore elettriche con compressione di vapore o azionate da motore primo e con pompe di calore ad assorbimento:
    • A gas: 1.200 €/kWt;
    • Aria/aria non a gas: 720 €/kWt;
    • Altro: 1.560 €/kWt.
  1. Impianti con pompe di calore geotermiche: 2.280 €/kWt.
  2. Impianti con sistemi ibridi: 1.860 €/kWt (ci si riferisce alla potenza utile in riscaldamento della pompa).
  3. Impianti con generatori di calore alimentati a biomasse combustibili:
    • Se la potenza nominale è inferiore o uguale a 35 kWt: il massimale è 420 €/kWt;
    • Se la potenza nominale è superiore a 35 kWt: il massimale è 540 €/kWt.
  1. Impianti di produzione di acqua calda sanitaria con scaldacqua a pompa di calore:
    • Fino a 150 litri di accumulo: 1.200 €;
    • Più di 150 litri di accumulo: 1.500 €.
  1. Installazione di strumenti di building automation: 60 €/m².

In alcuni casi riferibili agli impianti (Interventi indicati ai punti: 10 – 12 – 13 – 14 – 15), se l’installazione comporta il rifacimento del sistema di emissione esistente (da provare con apposita documentazione), il massimale viene incrementato di:

  • 180 €/m², per i sistemi radianti a pavimento;
  • 60 €/m², in tutti gli altri casi.
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Interventi non inclusi nell’elenco: quali massimali

Per quanto riguarda gli interventi trainaTI elencati di seguito, si mantengono gli stessi massimali di spesa già stabiliti con il Decreto Rilancio:

  • Installazione impianti fotovoltaici;
  • Integrazione di sistemi di accumulo agli impianti fotovoltaici agevolati;
  • Installazione di colonnine di ricarica per veicoli elettrici.

In merito invece a tutte quelle tipologie di intervento non elencate finora, l’art. 3 comma 4 specifica che, per la corretta individuazione dei massimali di spesa, si dovrà far riferimento ai:

  • Prezziari regionali o delle province autonome;
  • Listini delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura della zona in cui è ubicato l’edificio oggetto di interventi edilizi;
  • Prezziari DEI.
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Validità e precisazioni: titoli abilitativi richiesti dal 16 aprile

All’art. 5 viene stabilito che i costi massimi specifici per ogni intervento saranno aggiornati nuovamente entro il 1° febbraio 2023. Dopodiché verranno aggiornati ogni anno in base all’andamento delle misure, con il monitoraggio che l’ente ENEA svolge periodicamente.

Tutte le misure di cui sopra, come abbiamo detto, entreranno in vigore a partire dal 15 aprile (trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del decreto in Gazzetta).

Attenzione però, perché si applicheranno solamente agli interventi per i quali la richiesta del titolo edilizio viene presentata a partire dal 16 aprile 2022.

Per le richieste presentate fino al 15 aprile 2022, continuano ad applicarsi i massimali di spesa definiti qui.



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TAGS: 110%, massimali, massimali spesa, Superbonus, Superbonus 110%

Autore: Redazione Online

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