Con il Decreto MiTE del 16 febbraio 2022, sono stati definiti i nuovi massimali da rispettare in riferimento agli interventi edilizi ammissibili al Superbonus 110% e agli altri Bonus Casa.
Con il Decreto MiTE del 16 febbraio 2022, sono stati definiti i nuovi massimali da rispettare in riferimento agli interventi edilizi ammissibili al Superbonus 110% e agli altri Bonus Casa.
Le nuove disposizioni entreranno in vigore a partire dal 15 aprile 2022.
Come sempre, il tecnico abilitato che prende in carico la pratica sarà tenuto a stilare il computo metrico estimativo con esplicati i costi relativi ad ogni intervento, nonché ad asseverare il rispetto di tutte le spese conseguite.
Ecco di seguito i nuovi limiti di spesa per Superbonus 110% e Bonus Casa, che saranno validi per gli interventi per i quali la richiesta del titolo abilitativo avviene dal 16 aprile 2022 in poi.
Sommario
I nuovi massimali di spesa da rispettare sono definiti nella Tabella di cui all’Allegato A del Decreto 16 febbraio 2022.
Per ogni categoria di intervento (che non viene distinta in base alla tipologia di bonus ma in base alla tipologia e all’entità dell’intervento stesso), è indicata la spesa specifica massima ammissibile.
I nuovi massimali che vedremo sono da rispettare sia che si scelga di usufruire del Superbonus 110% o dei Bonus Casa mediante la detrazione diretta, sia che si scelga invece per beneficiarne tramite le opzioni alternative della cessione del credito e dello sconto in fattura.
I prezzi sono definiti al netto e riguardano solo la spesa concessa per gli interventi, mentre escludono:
Anche queste spese, in ogni caso, come sempre potranno essere detraibili.
Advertisement - PubblicitàDi seguito i nuovi costi massimi specifici conseguibili in base alla tipologia di intervento:
In alcuni casi riferibili agli impianti (Interventi indicati ai punti: 10 – 12 – 13 – 14 – 15), se l’installazione comporta il rifacimento del sistema di emissione esistente (da provare con apposita documentazione), il massimale viene incrementato di:
Per quanto riguarda gli interventi trainaTI elencati di seguito, si mantengono gli stessi massimali di spesa già stabiliti con il Decreto Rilancio:
In merito invece a tutte quelle tipologie di intervento non elencate finora, l’art. 3 comma 4 specifica che, per la corretta individuazione dei massimali di spesa, si dovrà far riferimento ai:
All’art. 5 viene stabilito che i costi massimi specifici per ogni intervento saranno aggiornati nuovamente entro il 1° febbraio 2023. Dopodiché verranno aggiornati ogni anno in base all’andamento delle misure, con il monitoraggio che l’ente ENEA svolge periodicamente.
Tutte le misure di cui sopra, come abbiamo detto, entreranno in vigore a partire dal 15 aprile (trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del decreto in Gazzetta).
Attenzione però, perché si applicheranno solamente agli interventi per i quali la richiesta del titolo edilizio viene presentata a partire dal 16 aprile 2022.
Per le richieste presentate fino al 15 aprile 2022, continuano ad applicarsi i massimali di spesa definiti qui.
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