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Superbonus 110%: attenzione agli errori in fattura, il fisco chiarisce

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Il Superbonus, introdotto dal decreto-legge n. 34 del 2020, ha rappresentato una significativa opportunità per i proprietari di immobili di accedere a consistenti detrazioni fiscali per interventi di efficientamento energetico e riduzione del rischio sismico.

Tuttavia, come tutte le normative complesse, ha comportato diverse sfide interpretative e operative.  In questo contesto si inserisce il recente caso analizzato dall’Agenzia delle Entrate, che ha fornito chiarimenti sulla corretta applicazione dello sconto in fattura.

Come gestire eventuali errori nella fatturazione per non perdere il diritto alle agevolazioni fiscali?

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Il quesito: un caso di errata fatturazione

Il contribuente, rappresentante di un condominio minimo, ha posto un quesito riguardante la fruizione del Superbonus. In particolare, il 29 dicembre 2023, la ditta esecutrice dei lavori ha emesso tre fatture senza prevedere un conguaglio in denaro, applicando uno sconto in fattura ai sensi dell’articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020.

Tuttavia, in fase di asseverazione, è emerso un errore: lo sconto era stato applicato erroneamente nel corpo della fattura anziché sull’importo complessivo, inclusa l’IVA.

La soggetto ha quindi chiesto come correggere l’errore per mantenere l’agevolazione del 110%.

Leggi anche: Superbonus 110 e sconto in fattura: attenzione alle fatture scartate dall’Sdi

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La soluzione del contribuente

Nell’istanza originaria, il contribuente aveva ipotizzato di correggere le fatture con note di variazione, sia in aumento che in diminuzione, per integrare la corretta indicazione dello sconto praticato.

Tale correzione sarebbe stata effettuata ai sensi dell’articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633, usufruendo del ravvedimento operoso di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 472/1997.

Tuttavia, il 5 aprile 2024, è stata comunicata l’effettiva realizzazione di tali modifiche, motivate dalle imminenti modifiche normative.

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Il parere dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate, tramite la risposta n° 146 del 2024, ha specificato che la valutazione della sussistenza dei requisiti per il Superbonus e per lo sconto in fattura non è oggetto di interpello, rinviando ai documenti di prassi per tali elementi.

Tuttavia, ha chiarito che, per quanto riguarda le detrazioni, le spese si considerano sostenute alla data dell’effettivo pagamento o alla data di emissione della fattura in caso di sconto integrale. La fattura, inoltre, deve essere inviata al Sistema di Interscambio (SdI) per essere considerata emessa.

Nel caso specifico, le fatture corrette sono state inviate al SdI il 27 marzo 2024, oltre il termine di 12 giorni, e replicano pedissequamente le precedenti fatture errate senza essere state stornate con una nota di credito.

Pertanto, lo sconto in fattura sarà applicabile nella misura prevista per il 2024 (70%).

Leggi anche: Superbonus 70% 2024: la guida completa

Sebbene il ravvedimento operoso consenta di sanare le sanzioni, non consente di retrodatare l’efficacia delle fatture per fruire dell’agevolazione del 110%.

Di conseguenza, la soluzione prospettata dall’istante non è stata condivisa e dovranno essere modificate l’asseverazione intermedia e la comunicazione della cessione del credito in linea con la misura agevolativa effettivamente spettante.



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TAGS: agevolazioni fiscali, condominio minimo, corretta fatturazione, decreto-legge n. 34/2020, gestione documentazione, iva, ravvedimento operoso, sconto in fattura, Superbonus

Autore: Andrea Dicanto

Autore Andrea Dicanto
Appassionato Progettista esperto nel settore dell'Edilizia, delle Costruzioni e dell'Arredamento. Fin da giovane ho sempre studiato ed analizzato problematiche che vanno dalle questioni statiche di edifici e costruzioni fino al miglior modo di progettare ed arredare gli spazi interni, strizzando l'occhio alle nuove tecnologie soprattutto in ambito sismico.

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