Il Superbonus ha permesso a moltissimi italiani di apportare miglioramenti alle proprie abitazioni e dare il via a ristrutturazioni a costo zero, ma si moltiplicano i casi di imprese che dopo aver incassato l’anticipo hanno abbandonato il cantiere.
Per ottenere il risarcimento, il committente deve provare il danno.
Sommario
É con il decreto Rilancio che il Superbonus del 110% fa il suo ingresso in Italia, in una politica di sostegno all’economia e al lavoro a seguito dell’emergenza causata dal Covid-19.
Grazie a questo provvedimento è possibile, per interventi tesi a migliorare l’efficienza energetica o ridurre il rischio sismico, beneficiare di una detrazione del 110% delle spese sostenute per i lavori o di optare per un contributo anticipato sotto forma di sconto, il cosiddetto sconto in fattura, che si può ottenere dai fornitori dei servizi o dei beni.
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Un provvedimento così allettante ha portato milioni di italiani a dare il via alle pratiche, sebbene lunghe e complesse, per ottenere tale agevolazione e se in molti sono riusciti nell’impresa, altri hanno subito un danno. Le imprese commissionate per eseguire i lavori, infatti, hanno incassato l’anticipo e dopo si sono date letteralmente alla fuga.
In questi casi, come deciso dalle ultime sentenze, è necessario dimostrare il danno per ottenere il risarcimento e tale obbligo spetta naturalmente al committente.
Advertisement - PubblicitàUn eccessivo carico di lavori o la mancanza di liquidità può portare la ditta incaricata di eseguire gli interventi edilizi, usufruendo del Superbonus del 110%, ad abbandonare il cantiere con grave danno per il committente che si ritrova ad aver versato l’eventuale acconto, con i lavori interrotti o mai iniziati e con la possibilità di perdere l’agevolazione stessa.
Un problema che da un punto di vista legale però non è così facile da dimostrare. Una recente sentenza (Padova, numero 2266, 15 novembre 2023) ha infatti negato il risarcimento del danno alla parte querelante, malgrado le inadempienze della ditta incaricata, proprio perché il committente non ha provato l’impossibilità di rivolgersi ad altre imprese cui conferire i lavori e ottenere le agevolazioni fiscali.
Al proprietario dell’immobile è perciò stata concessa soltanto la restituzione dell’importo versato alla ditta come acconto per lavori mai realizzati, ma non il risarcimento del danno per la perdita dell’agevolazione del Superbonus.
Advertisement - PubblicitàÉ quindi possibile ottenere il risarcimento dell’acconto portando in tribunale la ditta per inadempimento contrattuale qualora però si alleghino il contratto d’appalto, le fatture dimostranti le somme già pagate e la prova, attraverso fotografie e video, che i lavori non sono stati portati a termine.
Un caso diverso è stato quello giudicato dal tribunale di Frosinone (sentenza numero 1080, 2 novembre 2023) che ha concesso al querelante non solo la restituzione dell’acconto equivalente a 22.000 euro, ma anche il rimborso, seppur in percentuale minima pari al 10%, di 15.000 euro per il beneficio fiscale perso a causa dell’inadempienza.
Molto più corposo, si parla infatti di 150.000 euro, sarebbe stato il rimborso per il committente se quest’ultimo avesse fornito al tribunale elementi sulla propria condizione reddituale (in particolare se avesse avuto un reddito inferiore ai 15.000 euro) che avrebbero dimostrato l’impossibilità di accedere a una nuova pratica di intervento, come si evince dalla sentenza.
Advertisement - PubblicitàIn conclusione, qualora ci si trovi nella condizione di aver chiesto l’agevolazione del Superbonus, ma di non aver potuto usufruire di tale beneficio a causa dell’inadempienza dell’impresa appaltatrice è possibile, attraverso un’azione legale, ottenere il rimborso dell’anticipo e in taluni casi anche il risarcimento del danno per la perdita del bonus, purché si presenti adeguata documentazione che certifichi non solo i lavori non portati a termine, ma anche l’impossibilità di porre rimedio a tale situazione, inteso come il reperimento di altre imprese.
Non basta cioè soltanto dichiarare che, a causa della scadenza dei termini previsti, non si è potuto avere accesso all’agevolazione fiscale, ma occorre dimostrare che in via definitiva che non vi erano altre soluzioni percorribili.
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