Vediamo di seguito chi può emettere il visto per il Superbonus 110 e quali sono le sanzioni previste in caso di dichiarazioni infedeli.
Per procedere alla stesura e alla presentazione del visto di conformità per accedere al Superbonus 110% ci sono delle regole precise da rispettare.
Il visto di conformità è obbligatorio solo nel caso in cui si scelga di usufruire dell’incentivo con lo sconto in fattura o con la cessione del credito. Mentre non sarà necessario presentarlo in caso di detrazione con la Dichiarazione dei Redditi.
Vediamo di seguito chi può emettere il visto per il Superbonus 110 e quali sono le sanzioni previste in caso di dichiarazioni infedeli.
Advertisement - PubblicitàCome ormai sappiamo bene, il visto di conformità è uno dei documenti più importanti per accedere al Superbonus 110 con le modalità dello sconto in fattura o la cessione del credito. Tale certificazione serve infatti a decretare se il richiedente è idoneo o meno a beneficiare dell’incentivo.
Come prevede il DPR 322/98 all’art. 3 comma 3 lettere a) e b), sono abilitati ad emettere il visto le seguenti figure professionali:
Gli esperti saranno responsabili di ogni valutazione firmata e inserita all’interno del documento, e in caso di dichiarazioni infedeli andranno incontro a multe parecchio salate.
Advertisement - PubblicitàIl rilascio del visto di conformità è una pratica che spetta alle figure professionali precedentemente citate. Tale ruolo non ha nulla a che fare con i tecnici abilitati che si occuperanno di redigere le altre asseverazioni per accedere al Superbonus 110.
Leggi: “Superbonus 110%: tutta la documentazione necessaria”
Per le due figure professionali si prevedono sanzioni diverse in merito ad importi e applicazione. Mentre il tecnico asseveratore rischia multe che vanno dai 2.000 ai 15.000 euro per ogni dichiarazione falsa, le sanzioni per il visto di conformità sono stabilite in maniera differente.
Come previsto dal D.lgs. 241/97 art.39 comma 1 lettera a), il professionista che rilascia un visto di conformità infedele va incontro ad una sanzione amministrativa di importo minimo pari a 258 euro e massimo di 2.582 euro.
Oltre alla multa però, il tecnico sarà sospeso dalla possibilità di emettere visti di conformità per un periodo minimo di 1 anno e massimo di 3 anni. In base alle disposizioni di ogni Ordine professionale poi, è possibile che ci siano ulteriori provvedimenti disciplinari che l’ente deciderà di applicare ai danni del responsabile.
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