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Superbonus 110%: tutte le prestazioni sono soggette a IVA ordinaria

Oggi andremo ad approfondire il tema delle spese legate alle prestazioni dei tecnici che, come chiarito dalle Entrate, saranno comunque sempre soggette al pagamento dell’imposta ordinaria.

Superbonus 110%: tutte le prestazioni sono soggette a IVA ordinariaSuperbonus 110%: tutte le prestazioni sono soggette a IVA ordinaria
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Come chiarito molte volte, il Superbonus 110% ammette tra le spese detraibili anche quelle che non sono volte direttamente all’esecuzione degli interventi, ma sono comunque riconducibili e necessarie alla loro realizzazione.

Tra questa tipologia di spese è possibile includere anche i costi sostenuti per le prestazioni dei vari tecnici professionisti coinvolti nelle pratiche, ad esempio le spese legate a sopralluoghi e verifiche oppure anche al rilascio dei documenti necessari per accedere all’incentivo.

Oggi andremo ad approfondire proprio il tema delle spese legate alle prestazioni dei tecnici che, come chiarito dalle Entrate, saranno comunque sempre soggette al pagamento dell’imposta ordinaria.

Leggi anche: “Superbonus 110%: come calcolare la parcella del tecnico?

Approfondiamo di seguito.

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Superbonus 110%: futuri addebiti per oneri da sconto in fattura

Nella risposta ad interpello n. 243 del 4 Maggio 2022, si parla appunto del Superbonus 110% in relazione alle spese legate alle prestazioni e ai documenti rilasciati dai professionisti abilitati e, nello specifico, in relazione alla corretta procedura da seguire per la fatturazione di queste spese.

L’istante in questione è appunto un tecnico professionista che afferma di stare seguendo una pratica Superbonus 110%, per via della quale è stato chiamato al rilascio e all’apposizione del visto di conformità.

In riferimento a ciò, egli ritiene che i clienti, sia persone fisiche che condomìni, potrebbero richiedere l’applicazione dell’opzione alternativa dello sconto in fattura immediato anche con riferimento alle spese pagate per il rilascio del visto di conformità.

L’istante osserva che la procedura così com’è disposta, considerando il periodo di qualche anno necessario per il recupero fiscale delle detrazioni per i bonus edilizi concessi nella misura del 50% o del 65%, comporta un aggravio finanziario nei confronti di chi acquista il credito d’imposta.

Per questo motivo, sostiene di stare valutando per le future pratiche di addebitare al cliente gli oneri derivanti da tali operazioni, e chiede alle Entrate quale sia la procedura da seguire per il riaddebito dei suddetti oneri ai fini di conseguire una corretta fatturazione e determinazione del reddito dello stesso professionista.

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Spese per prestazioni dei tecnici: sono tutte detraibili

L’Agenzia delle Entrate ricorda innanzitutto che l’opzione dello sconto in fattura, introdotta dal Decreto Rilancio con quella della cessione del credito d’imposta, consente di fruire dei Bonus Casa in maniera alternativa alla detrazione d’imposta.

Tale possibilità è concessa sia in ambito Superbonus 110% che in riferimento a diversi altri bonus edilizi, come l’Ecobonus, che appunto concede di base una detrazione del 50% o del 65%.

Tutti gli interventi che vengono conseguiti in ottica Superbonus 110% mediante l’utilizzo della cessione del credito o dello sconto in fattura richiedono obbligatoriamente il rilascio del visto di conformità.

Tale obbligo è stato esteso dalla Legge di Bilancio 2022 anche in riferimento alla maggior parte degli interventi che sono ammissibili alla scelta delle opzioni alternative con gli altri bonus edilizi. Approfondisci qui.

Lo stesso Decreto Rilancio, oltre ad aver disposto la nascita del Superbonus 110% e la possibilità di accedervi tramite opzioni alternative, ha anche stabilito che tutte le spese legate alle prestazioni dei professionisti abilitati possano rientrare tra quelle detraibili, in quanto appunto connesse alla realizzazione degli interventi.

Tali prestazioni includono anche il rilascio dei documenti necessari per accedere al Superbonus 110%, come le asseverazioni, le attestazioni e anche il visto di conformità. Si precisa difatti che gli importi derivanti da queste spese possono essere ricompresi nel limite di spesa previsto per ogni intervento agevolato.

L’Agenzia delle Entrate ritiene che la stessa identica procedura sia da applicare anche alle detrazioni diverse dal Superbonus 110% per le quali è possibile usufruire della cessione del credito o dello sconto in fattura.

Pertanto, anche in caso di Ecobonus o Bonus Ristrutturazioni con aliquota al 50% o al 65%, la spesa necessaria per il rilascio del visto di conformità o delle altre asseverazioni può essere inclusa nella formazione del massimale ammesso a detrazione.

Da ciò ne consegue dunque che tali importi possono essere oggetto di operazioni di cessione del credito, così come possono essere interessati dell’esercizio dello sconto in fattura immediato.

Leggi anche: “Superbonus 110: visto conformità non serve per la detrazione

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Attualizzazione credito deve essere fatturata con IVA ordinaria

In questi casi, si precisa che il professionista, acconsentendo all’applicazione dello sconto in fattura a favore del cliente, acconsentirà anche al fatto che il pagamento (totale o parziale) della fattura avvenga mediante l’opzione della cessione del credito (totale o parziale). Così come previsto dalla procedura per l’esercizio delle opzioni.

La parte di credito interessata da tale operazione sarà chiaramente definita in base alla tipologia di bonus casa di cui si beneficia. Sarà totale in caso di Superbonus 110%, mentre parziale in tutti gli altri casi.

Ciò posto, in merito al fatto che l’istante ipotizza di accordare, con i prossimi clienti, una procedura di “attualizzazione del credito” in seguito all’esercizio dello sconto in fattura, si osserva quanto segue.

Il Fisco ritiene che, anche in caso di un eventuale corrispettivo accordato con il cliente per la determinazione e il riaddebito di valori futuri del credito d’imposta, comunque anche tale corrispettivo rientrerebbe poi tra i compensi connessi alla prestazione professionale.

Pertanto, il rilascio del visto di conformità, così come delle altre asseverazioni e attestazioni, sia in riferimento al Superbonus 110% che agli altri Bonus Casa, è da considerare sempre come compenso connesso alla prestazione professionale e, dunque, soggetto a tassazione.

Ne deriva pertanto che, anche ai fini della determinazione del reddito del professionista, tali somme andranno a concorrere alla formazione della base imponibile, e saranno quindi soggette al pagamento dell’IVA in misura ordinaria.

Leggi anche: “Superbonus 110%: IVA indetraibile e “pro-rata”, ci sono novità



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TAGS: iva, iva ordinaria, Superbonus, Superbonus 110%

Autore: Redazione Online

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