Il Superbonus 110% ha rappresentato una delle più significative opportunità per migliorare il patrimonio edilizio italiano, incentivando ristrutturazioni e interventi di riqualificazione. Tuttavia, il caso recentemente deciso dal Tribunale di Rimini dimostra come il mancato rispetto degli obblighi contrattuali possa vanificare queste possibilità, causando danni economici e legali.

Un condominio aveva affidato a una società l’incarico di redigere una relazione tecnica necessaria per accedere alle agevolazioni fiscali previste dal Superbonus.

Nonostante il pagamento della somma pattuita e molteplici solleciti, la relazione non è mai stata consegnata, lasciando il condominio senza i benefici previsti dalla normativa. La vicenda, approdata in tribunale, si è conclusa con una sentenza che non solo ha dichiarato la risoluzione contrattuale, ma ha anche condannato la società alla restituzione delle somme versate e al pagamento delle spese legali.

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Il contratto e i termini stabiliti

La vicenda giudiziaria ha origine da un contratto stipulato nel luglio 2021, quando un condominio, interessato a beneficiare delle agevolazioni fiscali del Superbonus 110%, ha affidato a una società specializzata l’incarico di verificare la fattibilità del progetto. L’obiettivo era ottenere una relazione tecnica completa, che includesse la valutazione dello stato urbanistico, edilizio e strutturale dell’immobile, insieme a un’analisi delle condizioni per accedere ai benefici fiscali.

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L’accordo prevedeva clausole specifiche: la relazione doveva essere consegnata entro 60 giorni dalla data di ricezione dei materiali tecnici e amministrativi necessari, quali progetti e documenti catastali. Questo termine era essenziale per consentire al condominio di procedere tempestivamente con i lavori e rispettare le scadenze previste dalla normativa del Superbonus.

A fronte dell’impegno contrattuale, il condominio aveva versato l’importo pattuito di 8.784 euro, comprensivo di IVA, mediante regolare pagamento documentato. Tuttavia, l’intera operazione è entrata in crisi quando la società incaricata non ha rispettato i termini stabiliti, nonostante i ripetuti solleciti, lasciando il condominio senza la relazione necessaria per accedere al beneficio fiscale.

Il mancato adempimento non ha solo creato un danno economico diretto, ma ha anche compromesso la possibilità di sfruttare una misura fiscale di grande rilevanza, con impatti significativi sui piani di ristrutturazione del condominio.

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L’inadempimento e i tentativi di risoluzione

Nonostante gli accordi presi e il pagamento dell’importo dovuto, la società incaricata non ha rispettato i termini contrattuali, ritardando la consegna della relazione tecnica e vanificando, di fatto, le possibilità del condominio di accedere al Superbonus 110%. Dopo un anno dalla firma del contratto, la società aveva ammesso per iscritto di non essere riuscita a rispettare l’impegno, attribuendo la situazione a presunte difficoltà legate alla normativa.

Tuttavia, aveva rassicurato il condominio che avrebbe completato il lavoro “nel minor tempo possibile”. Queste rassicurazioni non si sono tradotte in fatti concreti, e il condominio si è trovato costretto a intervenire.

Dopo numerosi solleciti rimasti senza risposta, i legali del condominio hanno inviato una comunicazione formale di risoluzione del contratto, richiedendo la restituzione delle somme versate. Per cercare una soluzione alternativa, è stato avviato anche un tentativo di mediazione, conclusosi senza successo.

Il fallimento di questi tentativi ha portato inevitabilmente alla causa civile, in cui il condominio ha chiesto il riconoscimento dell’inadempimento, la risoluzione del contratto e il risarcimento dei danni subiti.

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La decisione del Tribunale di Rimini

Il Tribunale di Rimini, con la sentenza n° 1041 del 20 Novembre 2024, ha accolto integralmente la domanda presentata dal condominio, sancendo la risoluzione del contratto per inadempimento della società incaricata. Il giudice ha evidenziato come la mancata consegna della relazione tecnica, elemento essenziale per accedere ai benefici del Superbonus 110%, costituisca una violazione grave degli obblighi contrattuali.

Questo ha determinato non solo un danno economico diretto, ma anche la perdita di un’opportunità fiscale irripetibile, considerando le scadenze stringenti legate alla normativa.

La decisione si è basata su principi giuridici consolidati: il creditore, in questo caso il condominio, ha documentato l’esistenza del contratto, il pagamento della somma pattuita e il mancato adempimento da parte della società. Quest’ultima, non costituendosi in giudizio, non ha fornito alcuna prova a propria difesa né giustificazioni valide per il ritardo.

Il giudice ha ritenuto che la contumacia della società, ossia la sua assenza nel procedimento, abbia rafforzato ulteriormente la validità delle argomentazioni e delle prove fornite dal ricorrente.

La sentenza ha stabilito che la società dovesse restituire l’intero importo di 8.784 euro, già versato dal condominio, con l’aggiunta degli interessi legali calcolati fino al completo pagamento. A questa cifra si sono sommate le spese sostenute per il tentativo di mediazione, pari a 1.979,22 euro, e le spese legali del giudizio, liquidate in 2.088 euro.

La condanna, dunque, comprendeva non solo la restituzione delle somme versate, ma anche il risarcimento di tutti i costi correlati alla gestione del contenzioso.

Il giudice ha sottolineato, inoltre, che l’inadempimento contrattuale non può essere giustificato da difficoltà operative o da problematiche normative generiche. Le obbligazioni contrattuali devono essere rispettate o, in caso contrario, chi le viola deve risponderne economicamente, soprattutto se il danno arrecato pregiudica la possibilità di accedere a benefici rilevanti come quelli previsti dal Superbonus.